Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24793 del 19/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.19/10/2017), n. 24793
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 941/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore
Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI
PARIOLI n. 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA
VALVA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1050/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CATANZARO, depositata il 24/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di C.G., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto per l’omesso deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione dell’appello inviato per posta raccomandata;
Rilevato che la parte intimata ha depositato controricorso;
Rilevato che il ricorrente ha richiesto, con memoria tempestivamente depositata, la sospensione del procedimento dichiarando di volersi avvalere del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8;
Rilevato che il procedimento va pertanto sospeso fino al 10.10.2017 in relazione a quanto previsto dall’art. 11, u.c..
PQM
La Corte
Visto il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, sospende il giudizio fino al 10.10.2017.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017