Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24793 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 05/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22531/2012 proposto da:

PONTEG S.R.L., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA ORIANI

85, presso l’avvocato VALERIO DI GRAVIO, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EMEFIN S.R.L., M.A., J.U.R.;

– intimati –

nonchè da:

EMEFIN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

M.E., anche in proprio, J.U., queste ultime due

nella qualità di eredi di M.A., elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso l’avvocato GIUGNI

DOMENICO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GAMBATO CABERLOTTO FRANCESCA, giusta procura speciale per Notaio

M.F. di ROMA – Rep. n. (OMISSIS);

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

PONTEG S.R.L., C.M.;

– intimati –

nonchè da:

J.U., e M.E., anche in proprio, queste nella

qualità di eredi di M.A., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso l’avvocato GIUGNI DOMENICO,

che le rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio

M.F. di ROMA – Rep. n. (OMISSIS);

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

PONTEG S.R.L., C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3031/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato DI GRAVIO VALERIO che si

riporta;

uditi, per le controricorrenti e ricorrenti incidentali, gli Avvocati

GIUGNI DOMENICO, GAMBATO CABERLOTTO FRANCESCA che si riportano;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del primo motivo ed

inammissibilità del secondo motivo con assorbimento del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – Il giudizio ha ad oggetto una controversia insorta a seguito della cessione, in data (OMISSIS), di un pacchetto azionario pari al 51% dell’intero capitale sociale di Slia S.p.A.. In particolare:

1) 1.795.020 azioni sono state cedute da Emefin S.r.l., società facente capo a M.A., a Ponteg S.r.l. contro il prezzo di 6.750.000.000 di Lire;

2) 499.980 azioni sono state cedute da M.A. e J.U.R. a Nord Sud S.r.l. contro il prezzo di 4.250.000.000 di Lire.

Tali contratti sono stati stipulati in esito ad un preliminare dell’11 giugno 1997, intercorso tra il M. e C.M. e sono stati seguiti da una scrittura privata, anch’essa sottoscritta il (OMISSIS) da tutti i soggetti interessati alla vicenda, in cui la parte venditrice affermava che in base ai dati a quel momento disponibili “si prevede una chiusura in leggero utile dell’esercizio sociale della Slia al (OMISSIS)”.

p. 2. – Ponteg S.r.l. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma M.A., J.U.R. e Emefin S.r.l. ed ha chiesto accertarsi l’inadempimento della garanzia contrattuale prestata dai convenuti, ovvero il loro dolo incidente, con condanna dei medesimi al pagamento in favore della società attrice della somma di Euro 7.746.853,48, con accessori e spese.

M.A., J.U.R. e Emefin S.r.l. hanno resistito alla domanda, mentre i soli M. e Janiszewski hanno chiesto autorizzazione, che non è stata concessa, a chiamare in causa C.M., al fine di chiedere condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di Lire 2.504.049.000 nonchè di Ponteg S.r.l. in solido con il medesimo al pagamento della ulteriore somma di Lire 1.595.600.000.

M.A., J.U.R. e Emefin S.r.l. hanno quindi introdotto un distinto giudizio nei confronti di C.M. e Ponteg S.r.l., riproponendo nei loro confronti tale domanda C.M. ha resistito.

Le due cause sono state riunite.

Il Tribunale ha respinto tutte le domande.

p. 3. – Contro la sentenza Ponteg S.r.l. ha proposto appello.

M.A., J.U.R. e Emefin S.r.l. hanno resistito e spiegato appello incidentale.

C.M. ha resistito all’appello da questi ultimi proposto anche nei suoi confronti.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 7 luglio 2011 ha respinto l’appello principale e quello incidentale, regolando le spese di lite.

In particolare ha ritenuto la Corte territoriale:

-) che la clausola contrattuale con cui si prevedeva “una chiusura in leggero utile dell’esercizio sociale della Slia al 30 giugno 1997” fosse volta ad assicurare il conseguimento di un risultato positivo, sia pur minimo, nell’esercizio appena chiuso, mentre l’altra clausola con cui il M. aveva garantito che “i cespiti, i beni, i debiti ed crediti costituenti nel loro complesso la situazione patrimoniale della Slia sono quelli sinteticamente indicati nel prospetto che si

allega”, fosse volta a garantire la composizione del patrimonio sociale;

– che la situazione patrimoniale risultante dal prospetto corrispondeva alla realtà e, comunque, era stata oggetto di due diligence sicchè l’acquirente, Ponteg S.r.l., era ben a conoscenza di detta situazione di Slia S.p.A.;

– che doveva condividersi l’interpretazione del Tribunale, il quale aveva escluso che i cedenti avessero inteso garantire i cessionari contro il rischio del mancato conseguimento di un utile nell’ultimo esercizio, impegnandosi a rimborsarli in proporzione delle perdite, qualunque fosse stata la ragione di queste e l’incidenza dei reciproci comportamenti delle parti, dovendosi interpretare la clausola concernente la garanzia del “leggero utile” come riferita ad eventi imprevisti e imprevedibili tali da influenzare negativamente il risultato di bilancio dell’esercizio 1997, ossia di eventi non giuridico-contabili, bensì di fatti concreti;

-) che la perdita di esercizio del 1997 era derivata dall’iscrizione in bilancio di svalutazioni e poste rettificate dell’attivo e, dunque, da una diversa valutazione contabile di voci preesistenti sulla base di eventi precedenti che non potevano ritenersi ignorate dagli acquirenti;

-) che, conseguentemente, andava condivisa l’argomentazione del Tribunale secondo il quale il mancato conseguimento dell’utile promesso non era imputabile ad una condotta dolosa o colposa in pregiudizio degli acquirenti, essendo stata provata la volontà dei nuovi soci di rettificare il bilancio in modo da far emergere un risultato negativo, sia pure in modo conforme alla legge, anche al fine del beneficio della deducibilità fiscale;

-) che la correttezza del ragionamento seguito dal primo giudice trovava ulteriore conferma nella prova fornita dai cedenti, che, qualora non vi fosse stata tale diversa valutazione contabile delle partecipazioni societarie e dei titoli, un lieve utile vi sarebbe effettivamente stato;

-) che la domanda di Ponteg S.r.l. volta alla condanna dei cedenti al pagamento dell’importo di 15 miliardi di Lire per responsabilità da dolo incidente, fondata sulla considerazione che i cedenti avevano mentito circa il reale andamento della società, inducendo l’acquirente a pattuire un prezzo eccessivo, non era fondata, dal momento che la stessa Ponteg S.r.l. non aveva neppure specificamente indicato in che cosa sarebbero consistiti gli artifici e raggiri, artifici e raggiri da escludersi in ragione dell’origine delle passività di Slia S.p.A.;

-) che era infondata la domanda riproposta per via di appello incidentale da M. e J. volta alla condanna solidale di Ponteg S.r.l. e del C. a pagare le sopravvenienze attive nel patrimonio sociale, mancando qualsiasi impegno dei cedenti in tal senso contenuto agli accordi intercorsi tra le parti.

p. 4. – Contro la sentenza Ponteg S.r.l. ha proposto ricorso per due motivi ed ha depositato memoria.

Emefin S.r.l., M.A. e J.U.R. hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale per due motivi illustrati da memoria.

Il C. non ha spiegato attività.

Deceduto il M. sono intervenuti quali suoi eredi la J. e M.E..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 5. – Il ricorso principale contiene due motivi.

p. 5.1. – Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: “art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione di norme di diritto e precisamente dell’art. 2423 c.c., commi 1 e 2 e dell’art. 2429 c.c.”.

Sostiene la società ricorrente che il ragionamento svolto dalla Corte d’appello, laddove aveva ritenuto che le perdite di bilancio del 1997 fossero derivate da una diversa valutazione contabile di fattori preesistenti, anche al fine di ottenere vantaggi fiscali, si poneva in contrasto sia con il principio che obbliga alla redazione del bilancio in maniera veritiera e corretta, sia con la regola che affida la redazione del bilancio agli amministratori e non ai soci, quale era Ponteg S.r.l..

5.2. – Il secondo motivo (erroneamente contraddistinto dal numero 3) è svolto sotto la rubrica: “art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione di norme di diritto e precisamente degli artt. 1362 e 1363 c.c.”.

Secondo la ricorrente la Corte d’appello avrebbe errato nell’interpretare la clausola concernente il “leggero utile”, omettendo di specificare le ragioni, come volta a garantire gli acquirenti contro fatti sopravvenuti imprevisti ed imprevedibili, senza che potesse assumere rilievo la rielaborazione contabile di fattori preesistenti.

6. – Il ricorso incidentale di Emefin S.r.l., M.A. e J.U.R. contiene due motivi.

p. 6.1. – Il primo motivo è svolto in via condizionata da pagina 43 pagina 51 del ricorso incidentale sotto la rubrica: “Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per omesso esame delle eccezioni di prescrizione e decadenza di cui agli artt. 1490, 1492, 1495 e 1497 c.c.”.

La doglianza è volta a far valere le eccezioni indicate in rubrica sull’assunto che esse sarebbero state spiegate nelle fasi di merito e non sarebbero state ciononostante esaminate.

p. 6.2. – Il secondo motivo è svolto da pagina 51 a pagina 62 del ricorso sotto la rubrica:

“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere ritenuto che gli “accordi intercorsi tra le parti”, ossia la scrittura in data 11 giugno 1997 ed il contratto di cessione in data (OMISSIS), non contenessero l’obbligo della Ponteg S.r.l. e del Dott. C.M. di riconoscere e pagare alla Emefin S.r.l. le sopravvenienze attive maturate dopo la cessione della partecipazione azionaria oggetto del predetto contratto”.

Secondo i controricorrenti, la Corte d’appello, incorrendo in violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, avrebbe erroneamente disatteso la domanda volta al riconoscimento delle sopravvenienze attive, la quale si fondava su una pluralità di elementi testuali ed extratestuali.

p. 7. – Il ricorso principale è inammissibile.

p. 7.1. – Il primo motivo è inammissibile, sia per la sua novità, sia perchè volto a censurare una ratio decidendi che la decisione impugnata non manifesta.

Quanto al primo aspetto occorre dire che dalla sentenza impugnata non risulta che nei gradi di merito si fosse dibattuto dell’osservanza dei criteri fissati dall’art. 2423 c.c., commi 1 e 2 e art. 2429 c.c., nè il ricorso spiega dove e quando tale tema di indagine, il quale tra l’altro implica l’evidente necessità di accertamenti in fatto, sarebbe stato introdotto, sicchè va fatta applicazione del principio secondo cui, ove una determinata questione non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass. 1435/2013; Cass. 14947/2012).

Quanto al secondo aspetto, la Corte d’appello non ha posto a fondamento della propria decisione l’assunto che il bilancio non dovesse essere vero e reale ovvero che esso non dovesse essere redatto dagli amministratori, ma ha viceversa affermato, guardando allo svolgimento in fatto della vicenda, che le perdite risultanti dal bilancio del 1997 – indipendentemente dall’osservanza delle regole concernenti la sua redazione – derivavano dalla diversa appostazione di fattori preesistenti, effettuata anche al fine, perseguito dalla stessa Ponteg S.r.l., di conseguire vantaggi fiscali.

Ora, trattandosi di doglianza che muove da un fraintendimento della ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, essa perciò stesso inammissibile per difetto del requisito di specificità richiesto dall’art. 360 c.p.c.: è difatti superfluo rammentare che il ricorso per Cassazione non dà luogo ad un terzo grado di giudizio e non ha direttamente ad oggetto il rapporto controverso, ma introduce un giudizio rescindente – con una solo eventuale fase rescissoria nell’ipotesi disciplinata dall’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p. – il cui oggetto è la sentenza impugnata, la quale va censurata con motivi specifici diretti ad infirmare la ratio ovvero le rationes decidendi che la sostengono, sicchè, in assenza di una concreta contestazione cui possa attribuirsi il valore di una reale specifica censura avverso la ratio decidendi posta a base della pronuncia impugnata, il ricorso è inammissibile (v. Cass. 26 giugno 2014, n. 14551; v. pure Cass. 29 giugno 2012, n. 10595, ove si chiarisce che i motivi di ricorso per cassazione debbono concretamente considerare le ragioni che sorreggono la decisione e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo).

p. 7.2. – Il secondo motivo è inammissibile.

Mentre costituisce giudizio di diritto quello concernente la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., in materia di interpretazione del contratto, costituisce invece, giudizio di fatto, precluso in sede di legittimità, quello riferito al risultato ermeneutico in sè della interpretazione del contratto, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891).

Nel caso in esame, la società ricorrente ha presentato la doglianza in veste di violazione di legge, assumendo la violazione dei criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c., ma, lungi dall’indicare specificamente quali tra i canoni previsti dalle dette disposizioni fossero stati violati e perchè, ha collocato l’accento sulla circostanza che le parti non avevano apposto alcuna limitazione alla garanzia, sicchè in buona sostanza non v’erano – secondo il modo di vedere della ricorrente – elementi, del resto non indicati dal giudice, utili a far ritenere che la comune intenzione dei contraenti fosse diversa da quella esplicitata nella lettera del contratto.

La doglianza spiegata, allora, pretermette l’esame della motivazione addotta dal giudice di merito, giacchè la Corte d’appello, contrariamente a quanto affermato da Ponteg S.r.l., ha con cristallina chiarezza indicato gli specifici elementi che, a fronte della previsione della garanzia del “leggero utile”, inducevano a ritenere che tale garanzia dovesse essere circoscritta all’ipotesi del verificarsi di fatti eventi imprevisti e imprevedibili tali da influenzare negativamente il risultato di bilancio dell’esercizio 1997, ossia di eventi non giuridico-contabili, bensì di fatti concreti.

Ed invero, la Corte d’appello ha evidenziato che l’acquirente, odierna ricorrente, era perfettamente consapevole della situazione patrimoniale di Slia S.p.A. e che le perdite del 1997 non avevano ad oggetto eventi diversi dalle passività note riportate nella situazione patrimoniale conosciuta, bensì di una diversa appostazione di fattori preesistenti che non potevano ritenersi ignoti agli acquirenti, sicchè non era pensabile – questo in sintesi il ragionamento della Corte di merito – che la garanzia fosse stata riconnessa alla sussistenza di uno stato di fatto che le parti avevano avuto ben presente al momento della stipulazione del contratto, tanto più che la diversa appostazione era stata sollecitata dalla stessa Ponteg S.r.l., al fine di ottenerne benefici fiscali.

Orbene, dinanzi a tale ragionamento, piano e lineare, oltre che fondato su precise emergenze istruttorie (accertamenti tecnici, documenti e testimonianze), la ricorrente non ha fatto altro che contrapporre la propria visione della vicenda, in carenza della puntuale denuncia della violazione di specifici criteri ermeneutici e, al contrario, in vista di una complessiva rilettura del fatto, evidentemente interdetta alla Corte di cassazione.

p. 8. – Il ricorso incidentale tardivo (la sentenza è del 7 luglio 2011, il ricorso incidentale è stato passato alla notifica il 14 novembre 2012) di M.A., J.U.R. e Emefin S.r.l. è inefficace ai sensi del secondo comma dell’art. 334 c.p.c..

p. 9. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace quello incidentale, e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese sostenute per questo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 20.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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