Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24792 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24403-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

MONTANARELLI MARIO SALVATORE e MELFI LORETA SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 76/2/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di POTENZA del 22.4.08, depositata il 03/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 ottobre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:

“1. La CTR della Basilicata, con sentenza n. 76/2/08, depositata il 3.11.2008, ha confermato la sentenza con la quale la CTP di Matera aveva annullato l’avviso di rettifica parziale relativo ad IVA per l’anno 1997 nei confronti della Montanarelli Mario Salvatore e Melfi Loreta S.n.c., rilevando che la massa panificata non poteva essere superiore al peso complessivo dei prodotti impiegati, sicchè la percentuale di resa doveva scendere notevolmente e doveva esser fissata nel 17,52% e non in quella del 38%, calcolata nel pvc della GdiF e recepita, acriticamente, dall’Ufficio.

2. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza.

La contribuente non ha presentato difese.

3. Col primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR abbia dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento per difetto di motivazione, mentre avrebbe dovuto ritenerlo sufficientemente motivato per effetto del richiamo al pvc, redatto in contraddittorio con il contribuente. Col secondo motivo, denuncia vizio di motivazione, in ordine alla incongruenza del calcolo della percentuale di resa calcolata nella rettifica, per non esser stato adeguatamente considerato che la percentuale di resa del 38% costituiva il frutto della media ponderata tra quanto dichiarato dal legale rappresentante della società agli agenti verbalizzanti in sede di verifica (35%) e la misurazione operata dalla Guardia di Finanza. Il secondo motivo, a carattere assorbente, appare manifestamente fondato. L’impugnata sentenza non mostra di valutare, non avendone dato adeguato conto nella motivazione della sentenza, le dichiarazioni rese, in sede di verifica, dal legale rappresentante della società, trascritte nel ricorso, dichiarazioni, che, come questa Corte ha, condivisibilmente, affermato, vanno apprezzate alla stregua di una confessione stragiudiziale (Cass. n 28316/2005, conf.

13482/2008, 22122/2010).

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa deciso in camera di consiglio”, che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendosi, solo, precisare che il primo motivo va dichiarato inammissibile, in quanto, in realtà, sotto il profilo della violazione di legge, censura una questione di fatto, poi sviluppata nel secondo motivo;

ritenuto che il primo motivo va pertanto dichiarato inammissibile, mentre va accolto il secondo, ed essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla CTR della Basilicata che provvederà, anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese alla CTR della Basilicata.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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