Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24792 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. II, 05/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23290-2019 proposto da:

N.C., elettivamente domiciliato in Milano via Lorenteggio n.

24, presso lo studio degli avv.ti MASSIMO CARLO SEREGNI, TIZIANA

ARESI che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 157/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 28 gennaio 2019, respingeva il ricorso proposto da N.C., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Brescia aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. La Corte d’Appello di Brescia confermava il giudizio di insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accoglimento delle domande del richiedente espresso prima dalla commissione territoriale e poi ribadito dal Tribunale.

Il racconto del richiedente non era credibile. Questi aveva riferito di essere scappato dalla Nigeria per sfuggire ad una maledizione lanciata contro di lui e i suoi familiari. La narrazione era, infatti, frutto di superstizione, del tutto generica e contraddittoria, priva di qualsivoglia dettaglio. In ogni caso al di là della non credibilità del racconto la vicenda narrata non poteva assurgere al rango di persecuzione.

In altri termini, sulla base dell’inattendibilità del racconto del dichiarante e del suo concreto contenuto, non poteva essere accolta la domanda di protezione internazionale, neanche nella forma di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a, e b.

Quanto all’ipotesi contemplata dal citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la Corte d’Appello osservava che in Nigeria non sussisteva una situazione di conflitto armato, anche con riferimento alla zona di provenienza del ricorrente.

Quanto, infine, alla misura residuale della protezione umanitaria la Corte d’Appello evidenziava che non era emersa dalla narrazione del richiedente, quella situazione di particolare vulnerabilità individuale apprezzabile ai fini del riconoscimento della stessa nè sotto il profilo oggettivo nè sotto quello soggettivo.

3. N.C. ha proposto due ricorsi per cassazione avverso la suddetta sentenza, il primo sulla base di due motivi di ricorso, il secondo sulla base di cinque motivi.

4. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Risultano in atti due distinti ricorsi avverso la medesima sentenza della Corte d’Appello di Brescia, depositata il 28/01/2019;

Preliminarmente, pertanto, deve richiamarsi l’orientamento di questa Corte del tutto consolidato secondo il quale: “Nell’ordinamento processuale civile vige il principio generale della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge. Pertanto, ove la stessa sentenza di appello venga impugnata tempestivamente con due identici ricorsi per cassazione, proposti l’uno di seguito all’altro, si pongono due sole alternative, a seconda che il primo di essi abbia, o meno, validamente introdotto il giudizio di legittimità: nell’un caso, il ricorso successivamente proposto va dichiarato inammissibile;

nell’altro, invece, deve essere esaminato in ragione dell’inammissibilità del primo” (ex plurimis Sez. 6-1, Ord. n. 24332 del 2016).

Nella specie il primo ricorso è quello proposto dagli avvocati Tiziana Aresi e Massimo Carlo Seregni, che è stato notificato in data 21 luglio 2019 e con il quale è stato validamente introdotto il giudizio di legittimità. Ne consegue che il secondo ricorso proposto dall’avv.to Antonio Cesarini, notificato il 29 luglio 2019, deve essere dichiarato inammissibile.

Peraltro, il secondo ricorso, presenta anche un autonomo motivo di inammissibilità, in quanto risulta agli atti la sola spedizione dello stesso e non risulta depositato l’avviso di ricevimento del ricorso e il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il mancato deposito dell’avviso di ricevimento, in caso di mancata costituzione della controparte rende il ricorso inammissibile (Sez. 62, Ord. n. 18361 del 2018).

1.1 Il primo motivo del primo ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8.

La censura si incentra sul fatto che il provvedimento impugnato non tiene conto del periodo che il ricorrente ha trascorso in Libia. Questi in Libia era stato ridotto in schiavitù ed era stato tenuto lungamente in stato di prigionia, subendo così un trattamento degradante e inumano per il quale doveva essere concessa la protezione internazionale.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 e art. 14, lett. c).

La censura si incentra sulla ritenuta non veridicità del racconto del richiedente in violazione dei parametri di legge e senza attivazione dei poteri istruttori, mentre le fonti confermano il pericolo della stregoneria in Nigeria oltre al restante drammatico quadro sociopolitico.

3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Il primo motivo relativo all’omessa valutazione del periodo trascorso in Libia è inammissibile in quanto dalla sentenza impugnata non risulta proposto come motivo di appello e il ricorrente non indica in quale atto lo aveva proposto. Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, infatti, “In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio” (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6-1, Ord n. 15430 del 2018).

Quanto alla credibilità del racconto del richiedente la critica formulata con il secondo motivo costituisce una mera contrapposizione alla valutazione che la Corte d’Appello di Brescia ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.

La Corte d’Appello ha anche motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva della Nigeria, sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne consegue che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti.

4. In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese non essendosi costituito il Ministero dell’Interno intimato.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione civile, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

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