Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24791 del 23/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24791
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24093-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
MONTANARELLI MARIO SALVATORE e MELFI LORETA SNC;
– intimati –
avverso la sentenza n. 77/2/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di POTENZA del 22.4.08, depositata il 03/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA
ZENO.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26 ottobre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:
La CTR della Basilicata, con sentenza n. 77/2/08, depositata il 3.11.2008, ha confermato la sentenza con la quale la CTP di Matera aveva annullato l’avviso di rettifica parziale relativo ad ILOR per l’anno 1997 nei confronti della Società Mario Salvatore e Melfi Loreta S.n.c..
2. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, sulla scorta di due motivi, con cui denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e vizio di motivazione. La contribuente non ha presentato difese.
3. Va rilevata, d’ufficio, la violazione del litisconsorzio necessario. Come si desume dall’impugnata sentenza: il giudizio di merito si è svolto nei confronti della Società, senza la partecipazione dell’intera compagine sociale. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 14815/2008, hanno, al riguardo, affermato che “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
5. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa deciso in camera di consiglio”.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, sicchè la sentenza va cassata, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio, e le parti vanno rimesse alla CTP di Matera;
che si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio, e rinvia alla CTP di Matera. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011