Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24791 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.19/10/2017),  n. 24791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16970/2016 proposto da:

L.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato RITA BRUNO, rappresentata

e difesa dall’avvocato LORENZO CILIENTO;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 160/2016 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 03/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.M.L. propose opposizione all’esecuzione, davanti al Tribunale di Melfi, avverso l’ordinanza con cui il Giudice dell’esecuzione, accogliendo una sua istanza, aveva disposto la conversione del pignoramento, sostituendo ai beni staggiti la somma complessiva di Euro 78.481,24, di cui Euro 33.286,05 a titolo di interessi. L’opponente contestò il conteggio degli interessi, ritenendoli errati sia in ordine alla data di decorrenza che alla mancata applicazione della prescrizione breve di cinque anni.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale rigettò l’opposizione.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 3 maggio 2016, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’opponente al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che l’opposizione aveva ad oggetto soltanto il quantum degli interessi.

In ordine all’esistenza dell’atto interruttivo della prescrizione, questo era validamente costituito dal precetto cambiario, rilevante anche come atto di costituzione in mora. Ha poi aggiunto la Corte che la questione della validità del protesto era stata posta dall’appellante solo ai fini dell’interruzione della prescrizione, non discutendo più, in sede di gravame, del termine di prescrizione da applicare.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Potenza ricorre L.M.L. con ricorso affidato a due motivi.

M.M. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c. e la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 112,324 e 329 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c.; con il secondo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4) e dell’art. 112 c.p.c..

Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un’omissione di pronuncia, perchè la domanda relativa alla decorrenza quinquennale e non decennale degli interessi non era stata abbandonata e la Corte d’appello non vi avrebbe dato risposta.

2. Giova innanzitutto premettere che il giudizio che si instaura a seguito dell’opposizione proposta nei confronti dell’ordinanza di conversione del pignoramento è un’opposizione agli atti esecutivi e non un’opposizione all’esecuzione (v., tra le altre, le sentenze 23 aprile 1999, n. 4042, 28 settembre 2009, n. 20733 e 24 marzo 2011, n. 6733). Nel caso in esame, tuttavia, avendo il Tribunale di Melfi (erroneamente) qualificato l’impugnazione come opposizione all’esecuzione, la parte esecutata era tenuta, in base ai noti principi formali che vigono in tema di impugnazioni, ad impugnare la sentenza di primo grado con l’appello, così com’è avvenuto; nè questa Corte può sovvertire tale andamento processuale ormai definito, il che implica che il ricorso deve essere ugualmente scrutinato.

2. Ciò posto, i due citati motivi, da trattare congiuntamente per l’evidente connessione tra loro esistente, sono entrambi privi di fondamento.

Osserva la Corte che dalla lettura dell’atto di appello, consentita in considerazione della natura della doglianza proposta, emerge che la L. aveva impugnato la sentenza di primo grado formulando tre distinti motivi di gravame, nessuno dei quali, tuttavia, contestava la decisione nella parte in cui aveva negato che nel caso in esame potesse trovare applicazione la prescrizione quinquennale. Nè può ritenersi che tale doglianza fosse deducibile per implicito dalle conclusioni, genericamente formulate, di accoglimento delle domande così come formulate in primo grado, perchè la presenza di un’esplicita pronuncia del Tribunale di Melfi obbligava la parte appellante a fare un’apposita contestazione, in difetto della quale sul punto si è formato il giudicato. Non sussiste, quindi, la lamentata omissione di pronuncia.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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