Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24790 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 05/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

INTESA San Paolo s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif.

dall’avv. Girolamo Bongiorno, elett. dom. presso lo studio di questi

in Roma, via Donizetti n. 7, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

(OMISSIS) s.p.a., in persona del curatore fall. p.t., rappr. e dif.

dall’avv. Giovanni Battista Coa, elett. dom. presso lo studio

dell’avv. Giuseppe Fabio in Roma, via del Governo Vecchio n. 118,

come da procura in calce all’atto;

– controricorrente-

per la cassazione del decreto Trib. Palermo n. 420 del 2.2.2011, RG

1925/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 18 ottobre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

Salvato Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IL PROCESSO

Intesa San Paolo s.p.a. impugna il decreto Trib. Palermo n. 420 del 2.2.2011 con cui venne rigettata la sua opposizione avverso il decreto del giudice delegato del (OMISSIS) s.p.a., reiettivo della domanda di ammissione al passivo in privilegio pignoratizio del credito da finanziamento per 77.840,80 Euro (ammesso per la somma in chirografo) e della stessa inserzione tra i debiti concorsuali dei crediti privilegiati pignoratizi richiesti per 57.423,11 (per anticipazioni su fatture) e di 70.500 Euro (quale costo di estinzione di un contratto derivato a seguito di recesso).

Il tribunale, distinguendo tra le varie linee di credito concesse dalla banca alla fallita, ritenne che: a) sui contratti di pegno del 13 gennaio 2006 e del 20 febbraio 2006, pur non facendo difetto la data certa quanto al primo (con timbro postale su un foglio), requisito invece assente quanto al secondo (perchè su due fogli), mancavano i riferimenti ai crediti oggetto della opposizione, ai sensi dell’art. 2787 c.c., comma 3, anche per la genericità della clausola estensiva ad altri rapporti; b) il secondo importo, pari a Euro 57.423,11, risultava già pagato dal debitore ceduto, con attestazione di avvenuto “bonifico” delle somme di cui alle due fatture anticipate, escludendosi poi l’ammissibilità di una CTU su documenti interni alla banca e privi di certezza di data; c) il credito di 70.500, assunto quale costo di estinzione di un contratto di opzione, non risultava dovuto, perchè il titolo era privo di data certa, la lettera di revoca degli affidamenti non valeva ad integrare il requisito perchè non specifica e così pure il recesso dal contratto era stato comunicato solo con lettera successiva al fallimento.

Il ricorso è affidato a tre motivi, cui resiste la procedura fallimentare con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2704 e 2787 c.c., avendo il tribunale erroneamente negato la sussistenza della data certa nell’atto di costituzione di pegno 20.2.2006 e la individuazione dei crediti garantiti in quell’atto e nel precedente del 13.1.2006.

Con il secondo motivo, viene dedotta la violazione degli artt. 2704 e 2967 c.c., oltre che artt. 61 e 115 c.p.c., avendo erroneamente il tribunale affermato l’avvenuta estinzione dei crediti da anticipazioni erogate dalla banca alla fallita, valorizzando una scrittura contabile bancaria formata invero per errore e rifiutandosi di ammettere una CTU contabile.

Con il terzo motivo, si deduce la violazione di legge quanto agli artt. 1324, 1362 e 2704 c.c., poichè il tribunale avrebbe male interpretato la lettera di revoca degli affidamenti per il riferimento al rapporto, in essa contenuto, al contratto IRS e al suo meccanismo di copertura sui tassi cui la fallita era tenuta.

1. Il primo motivo è solo parzialmente fondato. La duplicità di ragioni che sorregge la reiezione della domanda di ammissione al passivo quanto alla prima di linea di credito, permette invero il superamento della obiezione circa il difetto di data certa anche nella scrittura costitutiva di pegno del 20.2.2006. Può infatti ritenersi applicabile il principio per cui “In assenza delle situazioni tipiche di certezza contemplate dall’art. 2704 c.c., comma 1, la data della scrittura privata è opponibile ai terzi se sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento; la relativa prova può essere fornita anche per testimoni o in via presuntiva, atteso che, a differenza di quella vertente direttamente sulla data, i limiti probatori previsti dalla citata norma riguardano la natura del fatto idoneo a stabilire con certezza l’anteriorità, non anche le modalità di prova di tale fatto.” (Cass. 19656/2015). Nella fattispecie, a differenza del primo contratto – costituito su un unico foglio e con timbro postale anteriore al fallimento -, nel secondo la scrittura è sviluppata su due fogli, il primo dei quali solamente connotato da timbro postale: si tratta di una circostanza che, unitamente alla sottoscrizione delle parti su quello stesso foglio accertata insieme ad alcune clausole contrattuali, non appare incongrua al fine di permettere la ricostruzione di “opponibilità”, ai meri fini di cui all’art. 2704 c.c., dell’intero documento, per la sua esistenza storica, sulla base delle prove indirette di cui al richiamato principio.

Va tuttavia confermato il decreto – con rigetto del secondo profilo di censura – nella sua ulteriore ratio decidendi, apparendo il credito garantito, secondo la motivata ricostruzione del tribunale, descritto nei due atti in modo del tutto generico, in violazione dei requisiti di specificità di cui all’art. 2787 c.c., comma 3, ciò pregiudicando l’efficacia verso la massa fallimentare della prelazione invocata, poggiante su clausola nulla e dunque avendo riguardo al contenuto negoziale delle scritture stesse. Può invero richiamarsi il principio, cui dare continuità, per cui “In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall’art. 2784 c.c., comporta la nullità per difetto di causa dell’atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell’art. 2852 c.c., l’ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente; in quest’ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l’individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la validità e l’efficacia del contratto “inter partes”, comunque, la mera determinabilità del rapporto comporta l’inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l’art. 2787 c.c., comma 3, manchi la sufficiente indicazione del credito garantito.” (Cass. 7214/2009). Così come può dirsi mancato, ai fini della sufficiente indicazione del credito, un sicuro e formale indice di collegamento con elementi esterni alle citate scritture (Cass. 21084/2005, 23839/2007).

2. Il secondo motivo è inammissibile, risolvendosi la censura in una mera richiesta di diverso apprezzamento degli elementi di fatto considerati a sostegno probatorio, secondo l’accertamento espletato dal giudice di merito, di un fatto estintivo dell’obbligazione verso la banca. Nè appare a questa stregua esprimibile una doglianza sull’uso del potere processuale di negare ingresso alla C.T.U. contabile che il tribunale ha motivatamente escluso, poichè irrilevante ai fini di una lettura ulteriore di documenti provenienti dalla stessa banca ma, a differenza di quelli considerati in tema di estinzione del debito, privi di data certa, meramente interni e senza attestazioni di certa conformità alle scritture.

3. Il temo motivo è inammissibile, ancora trattandosi di censure in fatto, mediante le quali la banca ricorrente si propone di conseguire una alternativa – e a sè favorevole – lettura dei documenti, già intesi dal tribunale siccome non idonei a permettere un collegamento di data certa tra i generici riferimenti ad operazioni di copertura di rischi, quali fonti del preteso credito per estinzione del contratto di opzione e le lettere di revoca dell’affidamento, nonchè di recesso dal contratto.

Il ricorso va dunque rigettato, con condanna alle spese determinate secondo la regola della soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 7.200 (di cui 200 per esborsi), oltre al 15% forfettario sul compenso e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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