Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24790 del 05/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 24790 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso 16596-2007 proposto da:
VENTURA STEFANO VNTSFN37B21F205Q, in proprio e quale
legale rappresentante della METALRICU PERI VENTURA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 27,
presso lo studio dell’avvocato LO CANE PASQUALE,
l’

4
2013

rappresentato e difeso dagli avvocati DE FLORIO
FRANCESCO, GIANNOTTE LUCA giusta delega in atti;
– ricorrente –

538

contro

RAS – RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ in persona dei
suoi procuratori speciali Dott. GIORGIO RIVA e

1

Data pubblicazione: 05/11/2013

Dott.ssa MIRELLA RESTELLI, MILANO ASSICURAZIONI in
persona del suo procuratore speciale Sig. SERGIO
FOSSATI, VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del
suo legale rappresentante e amministratore delegato
ROBERTO GUARENA, ALLIANZ SUBALPINA S.P.A.
ALLIANZ

PACE

ASSICURAZIONI

E

RIASSICURAZIONI S.P.A. in persona dei suoi
procuratori speciali Dott. GIORGIO RIVA e Dott.ssa
MIRELLA RESTELLI, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato
SPERATI RAFFAELE,

rappresentati e difesi dagli

avvocati BOGLIONE ANGELO,

BOGLIONE GIANDOMENICO

giusta delega in atti;
– contrari correnti nonchè contro

VENTURA FELICE, COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI
S.P.A.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 745/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 13/03/2007, R.G.N. 1441/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/03/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato ANGELO BOGLIONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha

2

incorporante

concluso per il rigetto del ricorso;

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel gennaio del 1990 Stefano Ventura convenne in giudizio,
dinanzi al tribunale di Milano, le compagnie assicuratrici
odierne resistenti, chiedendone la condanna al pagamento
dell’indennizzo assicurativo, indicato in misura di 3.554.950

i rischi del trasporto marittimo presso le predette compagnie,
e trasportata sulla motonave Rigel, affondata il 21 settembre
del 1987.
Intervenne nel processo Felice Ventura,

in qualità di

cessionario di parte del credito vantato dall’attore.
Il giudice adito, ritenuta fondata la richiesta di sospensione
del giudizio avanzata dalle convenute in considerazione della
pendenza di un processo penale a carico, tra gli altri, proprio
di Stefano Ventura in qualità di imputato di associazione a
delinquere e truffa in relazione ai fatti di causa, dispose in
conformità, e, dopo la riassunzione del processo all’esito
della sentenza penale definitiva, rigettò le domande,
condannando altresì il Ventura al risarcimento dei danni ex
art. 96 c.p.c. in favore delle compagnie.
La corte di appello di Milano, investita del gravame proposto
da quest’ultimo, lo rigettò, alla luce della condanna
irrevocabile dell’appellante per procurato naufragio doloso
della motonave Rigel, dopo aver preliminarmente respinto
un’istanza di interruzione del processo avanzata

4

dollari, dovutogli per la perdita delle merce assicurata contro

dall’appellante

stesso

per

morte

del

procuratore

del

cessionario pro quota Felice Ventura.
Per la cassazione della sentenza della corte territoriale
Stefano Ventura ha proposto ricorso illustrato da 2 motivi.
Resistono le compagnie assicuratrici con controricorso,

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo,

si denuncia

violazione e falsa

applicazione degli artt. 299 e 301 c.p.c. in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c., perché appare provata la circostanza che nelle
more di una possibile costituzione in giudizio, come si evince
dalle notifiche dell’atto di appello e dalla data della morte
dell’avv. Giambitto, 11 Felice Ventura non si sia potuto
costituire a causa della mancata informazione da parte del
difensore deceduto.
La censura è corredata dal seguente quesito di diritto
(formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.,

ratione temporis,

nel vigore del D.lgs. 40/2006):
Se prima della costituzione in cancelleria nel giudizio di
appello si verifichi o no l’interruzione del processo anche nel
caso in cui la morte del procuratore, per mezzo del quale la
parte si sia costituita nel giudizio di primo grado e a cui sia
stato notificato l’atto di appello avvenga dopo tale
notificazione ma in ogni caso prima del decorso dei termini per
la proposizione dell’appello incidentale e/o della

5

illustrato da memoria.

possibile costituzione, in quanto a seguito del decesso non sia
possibile l’adempimento del dovere di informazione che grava
sul procuratore, il quale non viene meno nel momento stesso
della notificazione dell’atto di impugnazione e se pertanto il
giudice adito debba dichiararne l’interruzione.

palese difetto di interesse del ricorrente a sollevare la
questione oggi sottoposta all’esame della Corte, poiché le
norme sull’interruzione del processo, per morte o perdita della
capacità della parte o per morte o impedimento del curatore,
sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti tali eventi
si siano verificati, di talché, dell’omessa interruzione, è
legittimata a dolersi solo la parte che dall’evento può essere
pregiudicata, ma non le altre (Cass. 6691 del 1994; 2934 del
1982) – onde la assoluta inconferenza della giurisprudenza
citata in seno al motivo di censura.
Con il secondo motivo,

si denuncia

nullità della sentenza

impugnata per essere nulla la sentenza di primo grado.
La censura è corredata dal seguente quesito:
Se ai sensi del combinato disposto degli artt. 307, 297 e 291
c.p.c. la regola della estinzione del processo su eccezione di
parte prima di ogni altra difesa sia applicabile al contumace
involontario restato tale in seguito ad omessa o viziata
riassunzione, e se questa possa essere eccepita in ogni stato e
grado essendo provata la involontaria contumacia

6

Il motivo è palesemente infondato, alla luce dell’altrettanto

Il motivo è del pari infondato, atteso che, a tacer d’altro, la
tempestiva proposizione dell’appello da parte di Stefano
Ventura esclude ogni vizio di nullità con riguardo alla sua
posizione processuale, per palese raggiungimento dello scopo
dell’atto di cui oggi invano si lamenta una pretesa quanto

Il ricorso va pertanto rigettato.
La liquidazione delle spese segue – giusta il principio della
soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si
liquidano in complessivi E. 29.200, di cui E. 200 per spese.
Così deciso in Roma, li 7.3.2013

impredicabile nullità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA