Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2479 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2479 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 12440-2011 proposto da:
GRECO PACIFICO SALVATORE (GRCPFC46A04G751Q)
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LAZZARI
MARIO giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE;

– intimato avverso la sentenza n. 941/2010 della CORTE D’APPELLO di
LECCE del 29/03/82010, depositata il 03/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

Data pubblicazione: 04/02/2014

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Ric. 2011 n. 12440 sez. ML – ud. 12-12-2013
-2-

r.g.n. 12440/2011 Greco Pacifico Salvatore c/Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Oggetto: tardività del ricorso per cassazione.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 12
dicembre 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della relazione redatta

2

La Corte territoriale, con sentenza depositata il 3 maggio 2010, in
accoglimento del gravame svolto dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, ha rigettato la domanda proposta dal Greco Pacifico
Salvato tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto all’equo
indennizzo.

3. Propone ricorso Greco Pacifico Salvatore fondato su due motivi.
4. Il ricorso, avverso sentenza pubblicata il 3 maggio 2010, si appalesa
tardivo per essere stato intempestivamente consegnato all’ufficiale
giudiziario, per la notifica, il 4 maggio 2011. Invero, per il computo dei
termini a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo
riferimento al nome e al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun
mese e giorno; ne consegue, in particolare, che la scadenza del termine
annuale per l’impugnazione delle sentenze – nelle controversie, come
quelle di lavoro, a cui non è applicabile la sospensione feriale dei termini
– coincide con lo spirare del giorno (dell’anno successivo) avente la stessa
denominazione, quanto a mese e numero, di quello in cui la sentenza è
stata depositata (ex multis, Cass. 23479/2007).
5. Inoltre, a seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte
costituzionale – secondo cui la notifica di un atto processuale si intende
perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo
all’ufficiale giudiziario – la tempestività della proposizione del ricorso per
cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione
a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge (cfr.,
Cass. SU, 7607/2010 e successive conformi) che, nella specie, cadeva il 3
maggio 2011.

r.g.n. 12440/2011

a norma dell’art. 380 bis c.p.c.

6. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
7. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo inammissibile il
ricorso proposto oltre il termine annuale d’impugnazione.
8. Non si provvede alla regolamentazione delle spese per non avere la parte

P. Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013

DEPOSITATO IN CANCELLORIA

intimata svolto attività difensiva.

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