Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2479 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., – coniuge superstite ed erede del Sig. D.

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN

SEBASTIANELLO 9, presso lo studio dell’avvocato SICILIANO DOMENICO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAPA SALVATORE, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2009 della COMMISIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di PALERMO del 18/02/08, depositata il 18/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, nella quale la parte contribuente resiste con controricorso, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“L’Agenzia ricorre per cassazione, deducendo la nullità del procedimento e della sentenza per omessa rilevazione dell’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra l’associazione professionale ed i singoli professionisti associati della medesima, senza, peraltro, che i giudici tributari di merito accogliessero le istanze di riunione proposta dalla parte pubblica nei precedenti gradi. La parte contribuente resiste con controricorso.

Preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, si rivela la circostanza che non è stata rilevata l’ipotesi di litisconsorzio necessario originario esistente rispetto alla fattispecie in lite, secondo l’orientamento consolidato a seguito di Cass. S.U. 14815/08, dovendosi accertare nel simultaneus processus il reddito della società di persone e quello di partecipazione di tutti i soci della stessa.”. La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribadito il principio di diritto sopra enunciato, annulla le sentenze emesse in primo e in secondo grado e rinvia la causa al giudice di prime cure a norma dell’art. 383 c.p.c..

Ricorrono giusti motivi, tenuto conto dell’epoca di consolidamento del riferito indirizzo, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia, ad altra Sezione della Commissione tributaria provinciale di Agrigento.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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