Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2479 del 01/02/2018


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Cassazione civile, sez. III, 01/02/2018, (ud. 16/11/2017, dep.01/02/2018),  n. 2479

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.T.M.C. e B.L. e C. rispettivamente, moglie e figlie di B.F. – convennero in giudizio il Comune di Messina per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della morte del congiunto, che era rimasto vittima – mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore – di un sinistro avvenuto in una strada del centro cittadino; dedussero che l’incidente era stato provocato dalla presenza di una transenna rovesciata in prossimità di un tombino con coperchio “traballante” e di un’ampia e profonda sconnessione del manto stradale (che presentava profonde scalanature dell’asfalto), a causa delle quali il B. aveva perso il controllo del mezzo ed era stato investito da una vettura proveniente dall’opposta direzione di marcia.

Il Tribunale rigettò la domanda con decisione che è stata confermata dalla Corte di Appello, ancorchè sulla base di un diverso percorso motivazionale.

Hanno proposto ricorso per cassazione la S.T. e le B., affidandosi a tre motivi.

Ha resistito il Comune con controricorso.

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Le ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Premesso che il caso andava inquadrato nell’ambito dell’art. 2051 c.c. (anzichè dell’art. 2043, come ritenuto dal Tribunale), la Corte di Appello ha affermato che competeva comunque alla parte attrice la dimostrazione del nesso di causa “tra la presunta anomalia della cosa ed il sinistro”; al riguardo, ha ritenuto che non vi fosse prova certa del fatto che la transenna rovesciata e la mancanza di una luce rossa fissa di segnalazione del tombino difettoso avessero “assunto incidenza eziologica”, tenuto conto della possibilità di avvistare la transenna a terra dalla distanza di quaranta metri e del fatto che il motociclo procedeva ad una velocità “regolata”; quanto alle condizioni del manto stradale – rispetto al quale ha dato atto di una “elevata ed inaccettabile condizione manutentiva del centro della carreggiata” e di una “persistente e prolungata (nel tempo e nello spazio) causa di logoramento e scarnificazione dell’asfalto” – la Corte ha affermato che l'”elevato grado di trascuratezza nella manutenzione stradale, con altrettanto grado di percettibilità consentivano al conducente del motociclo di rendersi conto della pericolosità della manovra (quella del sorpasso) che lo avrebbe “costretto” ad impegnare il tratto fortemente dissestato”; ha pertanto concluso che la condotta del B. andava qualificata “come assolutamente negligente e gravemente colposa, idonea, quindi, ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso” e ad integrare gli estremi del caso fortuito.

2. Col terzo motivo (il cui esame è logicamente preliminare, in quanto deduce una nullità in cui la Corte sarebbe incorsa nella selezione delle prove utilizzabili), le ricorrenti denunciano la “nullità della sentenza e del procedimento (…) in relazione alla violazione dell’art. 345 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.” e si dolgono che il giudice di appello abbia ritenuto utilizzabile un rapporto dei Vigili Urbani del Comune di Messina prodotto solo in fase di gravame.

2.1. Il motivo è inammissibile in quanto non illustra l’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte (che, peraltro, ha motivato sulla indispensabilità del documento e, a monte, ha correttamente affermato l’applicabilità – nel caso – della disciplina anteriore alle modifiche dell’art. 345 c.p.c., introdotte dalla legge n. 69/2009), ma si limita a censurare la “preferenza” che la sentenza avrebbe accordato agli elementi desunti da tale rapporto rispetto ad altre risultanze istruttorie (segnatamente, la consulenza svolta in sede penale e le dichiarazioni di due testi).

3. Col primo motivo (“violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Nullità della sentenza e del procedimento (error in procedendo) per motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta su un punto decisivo della controversia Violazione dell’art. 2051 c.c., dell’art. 2043 c.c., e delle norme del Codice della Strada”), le ricorrenti censurano la Corte per avere sostanzialmente applicato ad un’ipotesi correttamente inquadrata nell’ambito dell’art. 2051 c.c. i criteri propri della responsabilità ex art. 2043 c.c., reputando idoneo ad escludere il nesso di causa fra la pericolosità della cosa in custodia e l’evento mortale il mero accertamento della “ritenuta visibilità e prevedibilità della situazione insidiosa”, costituita dalla presenza della transenna rovesciata e dal manto stradale fortemente sconnesso, da parte del conducente del ciclomotore; con la conseguenza che la responsabilità del Comune è stata esclusa pur in difetto della necessaria prova liberatoria richiesta dall’art. 2051 c.c..

3.1. Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento “in relazione alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 1227 c.c.”, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: le ricorrenti contestano l’affermazione secondo cui il B. aveva iniziato una manovra di sorpasso, trattandosi di ipotesi priva di qualunque riscontro probatorio (ed, anzi, smentita da elementi di segno opposto) e rilevano che, comunque, per poter essere considerato idoneo ad integrare il caso fortuito e ad interrompere il nesso causale con la situazione della strada, il presunto sorpasso avrebbe dovuto risultare “unica causa dell’evento dannoso”, dovendosi invece escludere la ricorrenza del fortuito in presenza di un fatto colposo altrui che difetti del requisito dell’esclusività causale (giacchè il concorso di colpa del danneggiato può assumere rilevanza soltanto nei termini di cui all’art. 1227 c.c., comma 1).

4. L’esame dei due motivi rende opportuna una puntualizzazione dei principi in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, come via via espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, con attenzione specifica alla custodia dei beni demaniali e, tra questi, di quelli di grande estensione, come strade e loro accessori e pertinenze; il tutto premettendo che incombe al danneggiato l’onere di un’opzione chiara (anche in termini di alternatività o reciproca subordinazione) tra l’azione generale di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c., e quella di responsabilità per fatto della cosa, ai sensi dell’art. 2051 c.c., visto che le due domande presentano tratti caratteristici, presupposti, funzioni ed oneri processuali assai diversificati (ex multis, Cass. n. 18609/2013 e Cass. n. 18463/2015).

4.1. La formulazione dell’art. 2051 cod. civ. (“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) evidenzia chiaramente che:

– “la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa” (Cass. n. 15761/2016);

– ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio del suo potere sul bene, giacchè il profilo della condotta del custode è – come detto – del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall’art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011);

– ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;

– si tratta, dunque, di un’ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;

– non può escludersi, invero, che un’eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell’allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo; nè è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l’attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi – va ribadito – si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode.

– resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l’assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell’affermazione della sua responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c..

4.2. Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, va richiamato il consolidato orientamento di legittimità (cfr., per tutte, Cass., S.U. n. 576/2008) secondo cui:

– ai fini dell’apprezzamento della causalità materiale nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicchè un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non);

– tuttavia, il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, posto dall’art. 41 c.p., (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente – desumibile dal capoverso della medesima disposizione – in base al quale l’evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;

– al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l’evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l’id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorchè riscontrata con una prognosi postuma) – integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l’antecedente necessario.

4.3. Ne deriva che tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l’efficacia condizionante.

Ovviamente, anche l’imprevedibilità che vale a connotare il fortuito deve essere oggettiva – dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata – senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell’assenza o meno di colpa del custode.

4.4. Deve peraltro considerarsi che l’oggettiva imprevedibilità di un fattore esterno è suscettibile di esaurirsi col tempo: infatti, una modifica improvvisa delle condizioni della cosa (quali la macchia d’olio lasciata sull’asfalto da un veicolo in transito o l’accumulo di materiali sulla carreggiata determinato da perdita di carico o da eventi meteorici intensi) è destinata a perdere, col trascorrere del tempo dal suo accadimento e avuto riguardo alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto sulla cosa, la sua natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa, sicchè è a questa, come modificata dall’evento originariamente improvviso, che correttamente va ascritto il fatto dannoso che ne deriva.

4.5. E’ pacifico – come detto – che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell’evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente.

Quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell’art. 1227 c.c. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall’art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato – al pari del fortuito – anche sulla base di una valutazione officiosa (per tutte, Cass. n. 20619/2014).

Va sottolineato che, quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l’imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.

5. I due motivi – da esaminare congiuntamente – risultano fondati, nei termini che seguono.

5.1. Ricorrono evidenti errori di impostazione giuridica giacchè, pur dichiarando di inquadrare la vicenda nella cornice dell’art. 2051 c.c., la Corte finisce per scrutinarla secondo criteri propri del paradigma dell’art. 2043 c.c. (in punto di visibilità e prevedibilità dell’insidia) e mostra di considerare sufficiente ad integrare il caso fortuito la ritenuta condotta “gravemente colposa” del danneggiato, come se la stessa valesse – di per sè sola – ad escludere qualunque nesso condizionante fra la situazione di pacifica pericolosità del tratto di strada in cui avvenne il sinistro e la perdita di controllo del ciclomotore da parte del B..

Va invece sottolineato che, sebbene il caso fortuito possa essere integrato dal fatto colposo dello stesso danneggiato, è tuttavia necessario che risulti anche escluso – con onere probatorio a carico del custode – qualunque collegamento fra il modo di essere della cosa e l’evento dannoso, sì da individuarne la causa esclusiva nella condotta del danneggiato e da far recedere la condizione della cosa in custodia a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno.

5.2. Ciò che non può darsi, evidentemente, quando – come nel caso in esame – l’evento dannoso si sia verificato “all’interno” di una situazione di macroscopica insidiosità della cosa (dalla sentenza emerge che il tratto di asfalto dissestato e interessato da profonde solcature era esteso per ben 35 metri, con un’ampiezza che variava da 2 metri – a valle – a 40 centimetri a monte, in prossimità del tombino e della transenna rovesciata), ove non emerga che tale situazione sia stata del tutto ininfluente nel determinismo dell’evento, ossia – nella specie – che il sinistro si sarebbe verificato egualmente, quale effetto della imprudente condotta di guida, anche se la strada si fosse presentata in condizioni di normalità (priva di sconnessioni dell’asfalto, di un tombino non segnalato e di una transenna rovesciata a terra); il tutto sulla base di un accertamento del nesso causale da compiere (secondo i criteri evidenziati al punto 4.2) alla stregua di una valutazione ex ante che tenga conto della oggettiva probabilità, secondo canoni di regolarità causale, che una determinata condizione della cosa produca un evento dannoso.

5.3. Ove – all’esito di tale accertamento – non risulti esclusa l’influenza condizionante del modo di essere della cosa e – quindi – non risulti provato il caso fortuito, residua ovviamente la possibilità di tener conto della condotta colposa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, con individuazione della misura del concorso causale fra il “fatto della cosa” e il fatto del danneggiato e con conseguente riduzione del risarcimento spettante a quest’ultimo.

6. La sentenza va dunque cassata in accoglimento dei primi due motivi, con rinvio alla Corte territoriale che, in diversa composizione, provvederà al nuovo esame della vicenda, alla luce dei seguenti principi di diritto:

“nell’ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c., il caso fortuito, che può essere costituito anche dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento”;

“l’individuazione di una condotta colposa del danneggiato non consente di ritenere – per ciò stesso – integrato il caso fortuito, ove non emerga che sia risultato interrotto qualunque nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento”;

“la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, potendo elidere il nesso causale fra la cosa e l’evento o, in applicazione – anche officiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1, integrare un concorso causale che giustifica la riduzione del risarcimento”.

7. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, rigettato il terzo motivo, accoglie il primo e il secondo, cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2018

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