Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24789 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21476-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.M. quale socio della Sas Mongiello Spedizioni di

Curci Carmela;

– intimato –

avverso la sentenza n. 187/5/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del 16.6.08,

depositata il 30/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 ottobre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:

1. La CTR della Campania, con sentenza n. 187/5/08, depositata il 30.6.2008, ha confermato la sentenza con la quale la CTP di Avellino aveva annullato l’avviso di accertamento relativo ad IVA ed IRAP, in relazione ai maggiori ricavi rideterminati per l’anno 1998 dalla “Mongiello Spedizioni sas di Solfora”, di cui il contribuente G.M. era socio.

2. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, sulla scorta di un motivo, il contribuente non ha presentato difese.

3. Il motivo, col quale la ricorrente denuncia la violazione del litisconsorzio necessario, appare manifestamente infondato:

l’accertamento di maggior imponibile IVA ed IRAP a carico di una società di persone non determina la necessità del “simultaneus processus” nei confronti dei soci, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili. Il principio invocato dalla ricorrente ed affermato dalle SU di questa Corte, con la sentenza n. 14815/2008, che si riferisce a tale ipotesi non è pertinente nella specie.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa deciso in camera di consiglio”, che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, sicchè il ricorso va rigettato;

che non vi è luogo a statuizione sulle spese, in assenza di difese da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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