Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24789 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 05/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.a.s. di M.M., in persona del l.r.p.t., rappr.

e dif. dall’avv. Sabato Carlo Paduano, elett. dom. presso il suo

studio in Rende (Cosenza) via Adige n. 16, come da procura a margine

dell’atto;

– ricorrenti –

Fallimento (OMISSIS) s.a.s., in persona del curatore fall. p.t.

(OMISSIS) s.r.l..

Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro.

-intimati-

per la cassazione della sentenza App. Catanzaro n. 46/2011, cron.

391/2011, RG 1096/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 18 ottobre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SALVATO Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IL PROCESSO

La società (OMISSIS) di M.M. & c. s.a.s. impugna la sentenza App. Catanzaro n. 46/2011 cron. 391/2011 con cui veniva rigettato il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento già resa da Trib. Cosenza n. 29/2010 del 21.7.2010.

La corte d’appello ritenne: a) infondata l’eccezione del difetto di legittimazione del creditore istante (OMISSIS) s.r.l., titolare di un credito recato da titolo esecutivo giudiziale di importo superiore a quello minimo di cui alla L.Fall. art. 15, comma 9 (per oltre 174 mila Euro, in aggiunta agli accessori); b) sussistente lo stato d’insolvenza, benchè corroborato da un unico grave inadempimento, ma invero collegato al modestissimo ammontare dell’attivo e della liquidità, all’inattività della debitrice e all’esito negativo di pignoramento del 2009, tenuto conto dell’esaurimento dell’iniziativa economica nel rapporto di collaborazione con l’istante creditrice, insoddisfatta; c) indimostrato il non superamento delle soglie soggettive di infallibilità ed anzi il positivo superamento delle stesse quanto ai ricavi, maggiori per ciascuno dei 3 anni precedenti del limite di 200 mila euro, valutato il non fondamento della relativa eccezione d’incostituzionalità in punto di onere della prova.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione della L.Fall., artt. 6 e 7, art. 186 ter, artt. 633 e 634 c.p.c. e art. 2909 c.c., ed il vizio di omessa motivazione, avendo il tribunale trascurato che l’istanza di fallimento proveniva dall’unico creditore contestato, avverso il quale pendeva giudizio per accertare l’inesistenza dell’obbligazione ed anzi un maggior credito della (OMISSIS) s.a.s., dunque essendosi risolta la pronuncia in un fallimento dichiarato d’ufficio, stante il dovere di attendere, nella fattispecie, l’accertamento giudiziale esterno del credito di (OMISSIS) s.r.l..

Con il secondo motivo, si deduce la violazione della L.Fall., art. 5, art. 2909 c.c., art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., oltre che il vizio di motivazione, ove la sentenza ha erroneamente assunto la concludenza di indici di criticità finanziaria invero non univoci nella ricostruzione dell’insolvenza, confusa con il singolo inadempimento.

Con il terzo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su motivi d’appello ovvero sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente o sull’inesistenza dello stato d’insolvenza o sul mancato esame di documenti.

1. Il primo motivo, da considerare per il duplice profilo di censura, è infondato, essendosi correttamente la sentenza impugnata attenuta al principio, cui va data continuità, per cui “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, la L.Fall., art. 6, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante” (Cass. s.u. 1521/2013, Cass. 11421/2014). E che la corte abbia fatto buon governo di tale regola è ricavabile altresì dalla constatazione per cui già il giudice extrafallimentare aveva compiuto una significativa valutazione di giuridico fondamento della pretesa dell’istante (OMISSIS) s.r.1., conferendo al rispettivo credito l’assistenza di un’ordinanza – ingiunzione provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 186 ter c.p.c.. Ne consegue che è del tutto senza fondamento, nella ricostruzione dei requisiti di legittimazione del creditore istante, ritenere che sia sufficiente la pendenza di un contenzioso circa la relativa pretesa per trasformare il fallimento, ciononostante dichiarato, in una inammissibile dichiarazione ex officio, oggi preclusa dalla L.Fall., art. 6.

2. Il secondo motivo è inammissibile, risolvendosi la censura – al di là della molteplicità dei profili trattati – in una sostanziale domanda di rivalutazione con esito a sè favorevole dell’apprezzamento di fatto espresso dal giudice del merito sui presupposti accertati dell’insolvenza (Cass. 7252/2014), compiutamente ricostruita avendo riguardo ad elementi unitariamente valorizzati e logicamente connessi, quali l’entità del debito, la modestia dell’attivo della società debitrice, la sua inattività risalente, la stretta connessione commerciale e produttiva proprio con la istante creditrice e dunque la serietà della prognosi di impotenza oggettiva a fronteggiare in modo ordinario l’esposizione passiva.

3. Il terzo motivo, anche per la sua genericità, può dirsi del tutto assorbito dal vaglio e la reiezione dei precedenti. Il ricorso pertanto va rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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