Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24789 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. II, 05/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 05/11/2020), n.24789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25575-2019 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO N. 19 –

BRESCIA – PRESSO LO STUDIO DEGLI AVV.TI MARIA LUISA METELLI e

GIOVANNI MIGLIORATI che lo rappresentato e difendono;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA BRESCIA IN PERSONA DEL PREFETTO PRO- TEMPORE;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di BRESCIA, depositata il

03/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 25/06/2020 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.E., nato in (OMISSIS), ricorre per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace di Brescia del 3 luglio 2019, che ha confermato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Brescia il 14 giugno 2019.

2. Il Giudice di pace ha ritenuto legittimo il provvedimento di espulsione sul rilievo che, anche a prescindere dai precedenti penali e dal giudizio di pericolosità sociale del cittadino albanese, non era provato che il predetto convivesse con la sorella, in possesso della cittadinanza italiana, mentre risultava, dalla sentenza del Tar Lombardia – Brescia n. 981 del 10 ottobre 2018, che lo stesso aveva tenuto comportamenti aggressivi e violenti nei confronti della sorella.

3. Il ricorso per cassazione proposto da B.E. è articolato in un motivo. Non ha svolto difese in questa sede l’Amministrazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. e), eccesso di potere e manifesta illogicità della motivazione e si contesta che il Giudice di pace non avrebbe tenuto conto della documentazione versata in atti, comprovante l’avvenuta presentazione della domanda di permesso di soggiorno in qualità di parente convivente di cittadino italiano.

2. Il motivo è inammissibile.

Il provvedimento impugnato, dopo aver evidenziato che il permesso di soggiorno era stato negato per ragioni di ordine pubblico, ha affermato che non era provata la circostanza che prima dell’espulsione l’interessato convivesse con la parente cittadina italiana.

Il ricorso non smentisce tale affermazione, giacchè il riferimento a documenti comprovanti la residenza e lo stato di famiglia è generico, in quanto carente di indicazioni riguardo alla produzione e localizzazione (v. pag. 5 del ricorso), senza dire che l’art. 19 cit. richiede la convivenza effettiva, che deve essere accertata dall’Amministrazione (ex plurimis, Cass. 27/07/2017, n. 18689; Cass. 23/07/2010, n. 17346).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

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