Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24788 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21475-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.R. quale socio della Sas Mongiello Spedizioni di

Curci Carmela;

– intimato –

avverso la sentenza n. 84/5/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del 17.3.08,

depositata il 07/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 ottobre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:

1. La CTR della Campania, con sentenza n. 84/5/08, depositata il 7.4.2008, ha confermato la sentenza con la quale la CTP di Avellino aveva annullato l’avviso di accertamento relativo al reddito del 1998, di G.R. da partecipazione alla Mongiello Spedizioni sas di Solfora, di cui il contribuente era socio al 33,33%.

2. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, sulla scorta di un motivo, il contribuente non ha presentato difese.

3. Il ricorso appare inammissibile: lo stesso risulta proposto, a mezzo del servizio postale, con atto consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario il 28 settembre 2009, dopo la decorrenza del termine lungo per l’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c..

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa deciso in camera di consiglio. che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, sicchè il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a statuizione sulle spese, in assenza di difese da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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