Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24788 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.19/10/2017),  n. 24788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14873/2016 proposto da:

P.C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

MILLE 41/A, presso lo studio dell’avvocato MARIA VIRGINIA ROMANO,

rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA RESCIGNO, MARIA GRAZIA

RESCIGNO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Viale

EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ROSSANA CLAVELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CESARE GRANIERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 941/2016 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il

07/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA

CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.C.A. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, davanti al Tribunale di Nola, nei confronti di Poste Italiane s.p.a., avverso l’ordinanze del Giudice dell’esecuzione con la quale era stata rigettata la sua richiesta di assegnazione delle somme pignorate in virtù di sentenza emessa dalla Sezione lavoro del medesimo Tribunale di Nola, divenuta definitiva.

Si è costituita in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione ed ha compensato le spese di giudizio.

Ha osservato quel Giudice che il credito del quale il P. aveva chiesto l’assegnazione non era liquido, in quanto non esattamente determinato e neppure determinabile sulla base di un mero calcolo aritmetico, sulla base di elementi certi posti nel titolo fatto valere.

2. La pronuncia del Tribunale è stata impugnata da P.C.A. con ricorso affidato a due motivi.

Resiste Poste Italiane s.p.a. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c. ed il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 170 c.p.c.; con il secondo, violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c..

Nei motivi si sostiene che il credito per cui si agisce, riconosciuto in una sentenza definitiva, sarebbe certo, liquido ed esigibile e che la società Poste Italiane non avrebbe fatto opposizione nè all’atto di precetto nè al successivo pignoramento mobiliare con richiesta di assegnazione.

1.1. I due motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto in sostanza non colgono e non superano la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ed infatti, a fronte dell’affermazione, che richiama una costante giurisprudenza sul punto, per cui l’istanza di assegnazione della somma pignorata non può essere accolta ove questa non sia determinata o, almeno, determinabile con una mera operazione aritmetica, il ricorrente insiste nella propria tesi, senza peraltro neppure indicare quale sia il dispositivo della sentenza, passata in giudicato, in base alla quale egli ha promosso l’esecuzione forzata e senza indicare eventuali elementi che potrebbero condurre alla c.d. eterointegrazione del titolo esecutivo (Sezioni Unite, sentenza 2 luglio 2012, n. 11066).

Da quanto è dato dedurre dal controricorso, che riporta il dispositivo della sentenza, appare evidente che la condanna non contiene alcuna indicazione di somma determinata; nè assume rilievo al fatto che Poste italiane s.p.a. non abbia proposto opposizione al precetto.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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