Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24788 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 05/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22737/2013 proposto da:

IDRA ENTERTAINMENT S.R.L. (c.f./P.I. (OMISSIS)), già ALL ROUNDER

ENTERTAINMENT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA

262, presso l’avvocato STEFANO OLIVA, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ARTIGIANCASSA S.P.A., nella qualità di rappresentante del

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE tra ARTIGIANCASSA S.P.A. e

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (costituito tra B.N.L. e

ARTIGIANCASSA S.P.A. – CASSA PER IL CREDITO ARTIGIANO, a sua volta

subentrato alla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. e in cui si è

fusa per incorporazione BNL – SEZIONE DI CREDITO CINEMATOGRAFICO E

TEATRALE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 116,

presso l’avvocato STEFANO FIORELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO IANNELLA, giusta procura in calce al

controricorso;

CINECITTA’ STUDIOS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 40,

presso l’avvocato BRUNO BISCOTTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCIA SCOGNAMIGLIO, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3859/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato STEFANO OLIVA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente BNL, l’Avvocato STEFANO FIORELLI che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente CINECITTA’ STUDIOS, l’Avvocato STEFANO

FIORELLI, con delega avv. BISCOTTO, che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del primo

motivo, assorbimento del resto o in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – All Rounder Entertainment S.r.l., poi Idra Entertainment S.r.l., ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Roma decreto con il quale è stata ingiunta a Cinecittà Studios S.p.A. la consegna, in proprio favore, dei materiali dei film “(OMISSIS)”, “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”.

A fondamento della domanda la ricorrente in monitorio ha sostenuto di essere proprietaria dei diritti di utilizzazione economica di tali film per averli acquistati da D.D., che a propria volta li aveva acquistati dal Fallimento (OMISSIS) S.r.l..

p. 2. – Contro il decreto ingiuntivo Cinecittà Studios S.p.A. ha proposto opposizione, chiamando contestualmente in causa Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e deducendo di essere mera depositaria, nell’interesse della società chiamata, del materiale concernente i primi due film, ma non di quello intitolato “(OMISSIS)”.

3. Nel contraddittorio di Idra Entertainment S.r.l. e di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. il Tribunale di Roma ha per quanto rileva accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, ponendo le spese di lite a carico della società opponente.

p. 4. – Contro la sentenza Idra Entertainment S.r.l. ha proposto appello che, nel contraddittorio di Cinecittà Studios S.p.A. e di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4 luglio 2013, ha respinto, ponendo le spese di lite di entrambe le società appellate a carico dell’appellante.

Ha ritenuto la Corte territoriale:

-) che il primo motivo di censura della sentenza impugnata fosse inammissibile perchè strumentale all’accoglimento di una domanda nuova, quale quella volta all’accertamento della prevalenza dei titoli di Idra Entertainment S.r.l. su quelli di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in ordine allo sfruttamento dei film;

-) che il secondo motivo di censura della sentenza impugnata fosse anch’esso inammissibile poichè non diretto a contrastare il fondamento logico-giuridico di detta sentenza, la quale, dopo aver affermato che Idra Entertainment S.r.l. aveva spiegato una domanda di natura petitoria estranea all’ambito di applicazione del procedimento monitorio, aveva aggiunto che Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. vantava un diritto poziore all’utilizzazione economica delle opere filmiche in discorso, rispetto al quale l’acquisto a titolo derivativo compiuto dalla ricorrente-opposta non poteva prevalere, dal momento che la banca aveva conseguito le cessioni di tali diritti contestualmente ai contratti di finanziamento per la produzione dei film, in forza della, normativa speciale dettata in tale materia, cessione traslativa che aveva fatto acquisire a tutti gli effetti la titolarità dei diritti in contestazione alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;

-) che correttamente il Tribunale aveva ritenuto l’inammissibilità del procedimento monitorio per l’esercizio dell’azione di rivendica mentre non risultava avanzata in primo grado alcuna eccezione di inammissibilità della chiamata in causa di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;

-) che l’appellante non aveva interesse a dolersi della dichiarazione di inammissibilità della domanda avanzata da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in ordine alla proprietà dei film;

-) che le spese di lite dovevano seguire la soccombenza.

p. 5. – Contro la sentenza Idra Entertainment S.r.l. ha proposto ricorso per cinque motivi illustrati da memoria.

Cinecittà Studios S.p.A. e Artigiancassa S.p.A. nella qualità di rappresentante del raggruppamento temporaneo di imprese tra Artigiancassa S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 6. – Il ricorso contiene cinque motivi.

p. 6.1. – Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 633 c.p.c. e ss., artt. 183, 342 e 345 c.p.c..

Insufficienza, perplessità e contraddittorietà della motivazione. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.

Si sostiene che la domanda di rivendicazione della proprietà del materiale filmico in discorso sarebbe stata ab origine proposta, ben potendosi impiegare allo scopo il ricorso per ingiunzione, sicchè la domanda spiegata in appello, avente ad oggetto l’accertamento di chi, tra Idra Entertainment S.r.l. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., “fosse il legittimo proprietario dei diritti controversi” (così a pagina 20 del ricorso), non poteva considerarsi nuova ma costituiva, al più, una specificazione-riduzione di quella originariamente introdotta.

p. 6.2. – Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., e art. 633 c.p.c. e ss., nonchè dell’art. 1777 c.c. e ss.. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 107 legge diritto d’autore. Insufficienza, perplessità e contraddittorietà della motivazione. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.

Secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe pronunciato una sentenza radicalmente priva di motivazione, e come tale nulla, confondendo peraltro diritti di sfruttamento del film e materiali filmati, sulla base di una erronea lettura dell’art. 107, della legge sul diritto d’autore e non avvedendosi delle doglianze da essa Idra Entertainment S.r.l. spiegata in appello.

p. 6.3. – Il terzo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.. Insufficienza, perplessità e contraddittorietà della motivazione. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.

Con il motivo si denuncia l’errore commesso dalla Corte d’appello, la quale avrebbe dimenticato di considerare che i contratti sui quali Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. aveva fondato i suoi diritti erano intercorsi inter alios e, dunque non, erano opponibili a Idra Entertainment S.r.l..

p. 6.4. – Il quarto motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., art. 633 c.p.c. e ss., art. 269 c.p.c. e ss.. Insufficienza, perplessità e contraddittorietà della motivazione. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.

La doglianza si appunta contro i passaggi della motivazione adottata dal giudice d’appello secondo cui: il procedimento monitorio non poteva essere attivato per una domanda sostanzialmente inquadrabile come rivendica; Idra Entertainment S.r.l. non aveva eccepito l’inammissibilità della chiamata in causa della banca; Idra Entertainment S.r.l. non aveva esteso la propria domanda anche nei confronti della stessa banca.

p. 6.5. – Il quinto motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e ss.. Insufficienza, perplessità e contraddittorietà della motivazione. Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.

Il motivo è volto a censurare la decisione della Corte d’appello, la quale avrebbe accollato a Idra Entertainment S.r.l. le spese delle due fasi di merito, condannando la rifondere le spese sia all’originaria opponente che alla banca.

p. 7. – Il ricorso va respinto.

p. 7.1. – Il primo motivo, con il quale, al di là dei riferimenti contenuti in rubrica, si denuncia un error in procedendo, per avere la Corte d’appello giudicato nuova una domanda che nuova – secondo la ricorrente – non era, è infondato.

Ed invero, l’atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che come è noto vede il ricorrente in monitorio quale attore in senso sostanziale, è per l’appunto il ricorso per ingiunzione: ricorso per ingiunzione nel caso di specie indirizzato nei riguardi di Cinecittà Studios S.p.A. sull’assunto che tale società detenesse (in buona sostanza senza titolo) i materiali concernenti tre film i cui diritti di sfruttamento economico spettavano invece ad essa Idra Entertainment S.r.l..

Va da sè che la domanda spiegata in appello, volta a dirimere il conflitto tra il titolo di acquisto di Idra Entertainment S.r.l. ed il titolo di acquisto di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. era, rispetto a quella originariamente introdotta, radicalmente nuova, sia per personae (vedendo coinvolta detta banca altrimenti estranea alla lite), sia per causa petendi (involgendo l’assunto della prevalenza del proprio titolo di acquisto a fronte della spettanza alla banca di un mero diritto di garanzia, o comunque di un diritto limitato ad una parte delle potenzialità di sfruttamento economico dei film), se non anche per petitum.

Del tutto correttamente dunque il giudice d’appello ha giudicato nuova la domanda in discorso.

p. 7.2. – Il secondo motivo denuncia violazione di legge, essenzialmente riferita all’art. 107 della legge sul diritto d’autore, violazione di norme sul procedimento e difetto di motivazione (quantunque non venga richiamato l’art. 360 c.p.c., n. 5) concernente la prevalenza del titolo di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

Orbene, vale per un verso osservare che la denuncia di un vizio motivazionale è in questo caso inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., trattandosi di sentenza pronunciata il 4 luglio 2013, dal momento che la Corte d’appello ha preso come punto di partenza del proprio ragionamento la ricostruzione del fatto operata dal primo giudice in ordine alla cessione dei diritti di sfruttamento economico dei film in questione a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

Per altro verso, quanto alla denuncia di error in procedendo, riguardo al quale la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale, il Tribunale, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, ha affermato che a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. spettava un diritto poziore sulla titolarità dei diritti di utilizzazione economica delle opere filmiche in discorso, rispetto al quale l’acquisto a titolo derivativo compiuto dalla ricorrente-opposta non poteva prevalere: detta titolarità in capo alla banca derivava infatti dalle cessioni, di natura traslativa, dei diritti di sfruttamento economico delle opere contestualmente alla stipulazione dei contratti di finanziamento per la produzione dei film, ai sensi della disciplina speciale dettata nella materia ed in particolare dell’art. 107 della legge sul diritto d’autore.

A fronte di tale motivazione, la Corte d’appello ha ritenuto che gli argomenti svolti con i motivi di impugnazione non fossero diretti a contrastare il fondamento logico-giuridico della sentenza gravata, nè fossero idonei ad intaccare il ragionamento esposto dal primo giudice: in breve la Corte romana ha ritenuto che i motivi spiegati da Idra Entertainment S.r.l. fossero carenti del requisito di specificità richiesto dall’art. 342 c.p.c., e, dunque, non fossero utili a demolire il ragionamento svolto dal Tribunale, laddove aveva ritenuto che la banca fosse titolare in esclusiva dei diritti di sfruttamento economico dei film.

Nel ricorso per cassazione, per contro, si afferma avere Idra Entertainment S.r.l. “vivamente contestato proprio la parte della prima decisione che aveva risolto la fattispecie concludendo per la ingiusta e scorretta affermazione che B.N.L. fosse piena e unica proprietaria dei diritti e materiali dei film di cui si discute” (così a pagina 27 del ricorso): e tuttavia il ricorso non contiene nè la trascrizione dei motivi spiegati con l’atto d’appello, nè il rinvio specifico alle pagine ovvero ai paragrafi di detto atto contenenti la formulazione dei motivi.

Sicchè, per tale aspetto, il ricorso è carente del requisito di ammissibilità costituito dall’autosufficienza richiesta dall’art. 366 c.p.c.. Difatti, anche con riguardo ai motivi volti alla denuncia di errores in procedendo, riguardo ai quali la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (da ult. Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).

Rimane in ciò assorbito il profilo di doglianza concernente la asserita violazione di legge: ed infatti la statuizione del Tribunale, il quale ha ritenuto che la banca fosse titolare in esclusiva dei diritti di sfruttamento economico dei film, è coperta da giudicato, non essendo stata attaccata in appello mediante una ammissibile doglianza.

p. 7.3. Il terzo motivo è anch’esso assorbito: ed invero, una volta stabilita la correttezza della decisione del giudice d’appello nel dichiarare inammissibile il motivo spiegato contro il segmento della pronuncia di primo grado concernente la titolarità dei diritti di sfruttamento economico dei film in capo a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., non hanno alcun rilievo gli argomenti diretti a rimettere in discussione la statuizione adottata dal primo giudice, come detto coperta da giudicato.

p. 7.4. – Anche il quarto motivo è assorbito per analoghe ragioni.

p. 7.5. – Il quinto motivo va respinto.

Vale anzitutto osservare d’appello non ha provveduto entrambi gradi di giudizio, ma solo su quelle del giudizio d’appello, sicchè la statuizione adottata in proposito dal Tribunale non può essere ex se rimessa in discussione.

Per quanto riguarda la pronuncia d’appello, essa, nei rapporti tra Idra Entertainment S.r.l. e Cinecittà Studios S.p.A., è evidentemente conforme al principio della soccombenza, sancito dall’art. 91 c.p.c., avuto riguardo al consolidato principio secondo cui la soccombenza consiste nell’obiettiva difformità fra la pretesa della parte e la statuizione del giudice (già Cass. 19 agosto 1969, n. 3001, ove si riconosce la sussistenza della soccombenza in un caso in cui essa era derivata da sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità; Cass. 13 maggio 1971, n. 1379; Cass. 27 gennaio 1971, n. 200) nulla rilevando che questa sia stata determinata da ragioni di rito invece che di merito (Cass. 28 giugno 1969, n. 2351; Cass. 4 ottobre 1971, n. 2717; Cass. 11 ottobre 1971, n. 2850; Cass. 6 marzo 1987, n. 2377; Cass. 15 luglio 2008, n. 19456).

Quanto ai rapporti tra Idra Entertainment S.r.l. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., la statuizione della Corte d’appello è conforme al principio secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d’ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell’attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio (Cass. 21 marzo 2008, n. 7674), con la precisazione che, nel caso di specie, la chiamata in causa della banca è stata senz’altro resa necessaria dalle deduzioni della parte rimasta infine soccombente (tra le tante Cass. 10 febbraio 1972, n. 366; Cass. 24 maggio 1979, n. 3010), sicchè la condanna risponde altresì al principio di causalità.

p. 8. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna delle contro ricorrenti, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate, quanto ad ognuna di esse, in complessivi Euro 4700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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