Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24788 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. II, 05/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 05/11/2020), n.24788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21564-2019 proposto da:

J.O., elettivamente domiciliato in VIA MORETTO N. 70 – BRESCIA

– presso l’avv. LUCA ZUPPELLI che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO

PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 375/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. J.O., nato in (OMISSIS), ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 375/2019, pubblicata il 1 marzo 2019, che ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Brescia con la quale era stato rigettato il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale per la protezione internazionale di Ancona.

2. La Corte d’appello ha confermato la valutazione espressa dal Tribunale, secondo cui dal racconto dell’appellante non emergevano situazioni di pericolo che potessero assurgere a causa di protezione.

2.1. Quanto alla pericolosità connessa alla situazione socio – politica della Nigeria, la Corte di merito ha osservato che l’area di provenienza dell’appellante – (OMISSIS), Edo State, nel sud della Nigeria – non risulta interessata da conflitti armati tali da mettere a rischio l’incolumità di una persona per il solo fatto che essa si trovi in quel territorio.

Parimenti è stato escluso che nella predetta area vi sia un rischio di attentati maggiore che altrove, e che la criminalità ivi esistente, per quanto violenta, fosse fuori dal controllo dello Stato.

2.2 Con riferimento alla domanda di protezione umanitaria, la Corte d’appello ha rilevato l’insussistenza di fattori di vulnerabilità soggettiva, tenuto conto della giovane età dell’appellante, dello stato di buona salute, della capacità lavorativa e della presenza di fratelli nel Paese d’origine, nel quale il predetto ha accesso ai diritti fondamentali, e tra questi al diritto di difendersi dinanzi all’autorità giudiziaria indipendente dagli organi di polizia.

E’ stata esclusa l’esistenza di fattori di vulnerabilità oggettiva sul rilievo che le pur problematiche condizioni di vita nell’area di provenienza dell’appellante non assurgono ad emergenza umanitaria.

2.3. La Corte d’appello ha escluso, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, che l’istante rientri nel novero delle persone a rischio di lesioni dei diritti umani o, comunque, vulnerabili.

3. Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi, ai quali resiste con controricorso il Ministero dell’interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14,D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e si contesta che il diniego della protezione sarebbe stato deciso sulla base di informazioni generiche riguardo alla situazione interna del Paese d’origine, all’esito di un esame incompleto delle prove disponibili e senza azionare il potere officioso di indagine.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per motivazione omessa-insufficiente e/o contraddittoria su fatti o questioni controverse e decisivi. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe omesso ogni vantazione relativa al suo racconto – sotto il profilo dello sforzo di circostanziare la domanda di protezione, dell’attendibilità estrinseca del racconto, della situazione individuale – ed avrebbe, viceversa, valorizzato aspetti secondari ed imprecisioni irrilevanti presenti nel racconto, in ogni caso sottraendosi al dovere di svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, anche azionando canali, diplomatici, per verificare la situazione del Paese d’origine.

3. I motivi sono entrambi inammissibili sia sul piano strutturale sia nel contenuto, e si risolvono nella contestazione dell’apprezzamento delle prove svolto dal giudice del merito.

3.1. La Corte d’appello non ha ritenuto inattendibile il racconto dell’appellante-odierno ricorrente sotto il profilo fattuale, essendosi basata su di esso per formulare il giudizio di esclusione della pericolosita del rientro nel Paese d’origine.

La sentenza evidenzia, infatti, che il pericolo paventato era collegato -ad una controversia tra privati, non sussumibile nel concetto di “persecuzione” che legittima il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8. Secondo quanto dichiarato dall’appellante, all’origine dell’allontanamento vi sarebbe stata la controversia tra il predetto, titolare di un’officina meccanica, ed un cliente il cui camion era stato danneggiato dall’incendio che aveva interessato l’officina nel dicembre 2013. All’episodio sarebbe seguito l’arresto ed il rilascio dietro, cauzione pagata dal fratello dell’appellante, e quindi percosse e minacce da parte dei parenti del danneggiato, che avrebbero indotto alla fuga.

3.2. Ulteriormente, a fronte della contestazione dell’appellante riguardo alla gestione non imparziale delle controversie risarcitorie nel Paese d’origine, la Corte d’appello ha richiamato in sintesi il sistema giuridico nigeriano concludendo che l’appellante non correva alcun rischio di essere sottoposto alla pena di morte (prevista solo per reati gravi), nè di essere sottoposto a trattamento disumano o degradante, e che avrebbe potuto difendersi nel processo.

3.3. La pericolosita dell’area di provenienza è stata esclusa con il richiamo a fonti ufficiali (EASO giugno 2017).

4. La completezza e congruenza dell’esame svolto dalla Corte d’appello non è seriamente contestato dal ricorrente, il quale non indica fonti di contenuto diverso da quella richiamata a supporto della decisione (Cass. 21/10/2019, n. 26728) e neppure censura la valutazione del sistema giudiziario nigeriano.

5. Alla declaratoria del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore dell’Amministrazione, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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