Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24787 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21463-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.M. quale socio della Sas Mongiello Spedizioni di

Curci Carmela;

– intimato –

avverso la sentenza n. 186/5/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del 16.6.08,

depositata il 30/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 ottobre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:

“1. La CTR della Campania, con sentenza n. 186/5/08, depositata il 30.6.2008, ha confermato la sentenza con la quale la CTP di Avellino aveva annullato l’avviso di accertamento relativo al reddito del 1998, di G.M. rda partecipazione alla Mongiello Spedizioni sas di Solfora, di cui il contribuente era socio al 33,33%.

2. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, sulla scorta di un motivo, il contribuente non ha presentato difese.

3. Il motivo, col quale la ricorrente denuncia la violazione del litisconsorzio necessario, appare manifestamente fondato. Come si desume dall’impugnata sentenza, l’avviso di accertamento è stato emesso all’esito della rettifica operata nei confronti della Società, ed il giudizio di merito si è svolto, nei confronti del contribuente, senza la partecipazione della Società stessa e dell’intera compagine sociale. Le sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 14815/2008, hanno, al riguardo, affermato che In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

5. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa deciso in camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, sicchè la sentenza va cassata, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio, e le parti vanno rimesse alla CTP di Avellino;

che si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio, e rinvia alla CTP di Avellino. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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