Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24787 del 06/12/2016

Cassazione civile sez. I, 05/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24443-2012 proposto da:

IMPRESA PER COSTRUZIONI GEOM. S.A. (P.I. 00061310876), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso l’avvocato

ALESSANDRO TURCO, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del Rettore pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 463/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. VALITUTTI ANTONIO;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ETTORE FIGLIOLIA che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2002, l’Impresa per Costruzioni “geom. S.A.” conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, l’Università degli Studi della stessa città, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Lire 2.608.532.349, oltre interessi, con riferimento a quattro riserve formulate in relazione al contratto di appalto del (OMISSIS), avente ad oggetto l’esecuzione del 1 stralcio di lavori di completamento dell’Istituto di Radiologia Ed. 29 N.C.U. S. Sofia. Il Tribunale adito, con sentenza n. 531/2005, rigettava la domanda.

2. Avverso tale decisione proponeva appello l’impresa S., che veniva parzialmente accolto dalla Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 463/2012, depositata il 15 marzo 2012. Con tale pronuncia il giudice del gravame affermava che il motivo di appello concernente le prime tre riserve fosse generico, in relazione al disposto dell’art. 342 c.p.c., essendosi l’impresa appaltatrice limitata a riproporre, nelle conclusioni dell’atto di appello, la domanda avanzata in primo grado comprensiva di dette riserve, sul presupposto che su di esse il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato, oltre che della riserva n. 4, sulla quale vi era stata, invece, espressa pronuncia da parte del giudice di seconde cure. La Corte territoriale riteneva, poi, in relazione a tale ultima riserva, che la pretesa relativa alla medesima fosse del tutto sfornita di prova, attesa anche l’inammissibilità dei mezzi istruttori articolati dall’appellante.

3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto, quindi, ricorso l’Impresa per Costruzioni geom. ” S.A.” nei confronti dell’Università degli Studi di Catania, affidato a quattro motivi.

4. La resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, l’impresa S. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 346 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

1.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte territoriale abbia dichiarato – peraltro con motivazione del tutto incongrua l’inammissibilità del capo di appello con il quale l’impresa S. aveva riproposto la domanda di risarcimento del danno anche con riferimento alle riserve nn. 1, 2 e 3, formulate in relazione al contratto di appalto del (OMISSIS), avente ad oggetto l’esecuzione del 1 stralcio di lavori di completamento dell’Istituto di Radiologia Ed. 29 N.C.U. S. Sofia. Avrebbe, invero, errato la Corte nel ritenere che il motivo di gravame concernente tali riserve fosse generico, in relazione al disposto dell’art. 342 c.p.c., essendosi l’impresa appaltatrice limitata a riproporre, nelle conclusioni dell’atto di appello, la domanda avanzata in primo grado, comprensiva di dette riserve, oltre che della riserva n. 4, sulla quale vi era stata espressa pronuncia da parte del giudice di appello. L’esame dell’atto di gravame – a parere della deducente – avrebbe, per contro, dovuto indurre il giudice di seconde cure a ritenere che fossero state compiutamente illustrate dall’appellante anche le ragioni di fondatezza delle prime tre riserve, attraverso la loro “quasi” integrale trascrizione. D’altra parte, avendo la decisione di primo grado omesso del tutto di pronunciarsi sulle stesse, la censura ad esse relativa non poteva che limitarsi alla loro riproposizione.

1.2. La doglianza è inammissibile.

1.2.1. Va osservato, invero, che, in materia di appello, quando il giudizio di primo grado venga definito sulla base di una motivazione idonea a sorreggere la decisione, l’appellante, che postuli l’erroneità in fatto e in diritto della decisione, senza però farsi carico di criticare la motivazione nella parte idonea a reggere il “decisum”, incorre nel fenomeno dell’acquiescenza tacita (art. 329 c.p.c.), ponendo in essere un atto incompatibile con la volontà di avvalersi del mezzo di impugnazione (Cass. 12606/2015).

1.2.2. Ebbene, nel caso di specie, la Corte di Appello ha rilevato che la decisione di prime cure – men che tradursi in una mera omessa pronuncia sulle riserve nn. 1, 2, e 3, come assume l’odierno ricorrente – aveva, invece, statuito che la domanda risarcitoria proposta dalla ditta appaltatrice fosse da intendersi limitata alla riserva n. 4, “per essere state accolte le prime tre riserve dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, con provvedimento n. 21 del 13 aprile 1999”, rilevando che “l’intero impianto argomentativo della sentenza impugnata attiene esclusivamente alle allegazioni ed alle richieste di prova (disattese) relative ai danni lamentati per il mancato accoglimento della predetta riserva n. 4” (p. 8). La Corte di merito ha, dipoi, rilevato che l’appellante si era limitata a riproporre, nelle conclusioni dell’atto di appello, la domanda avanzata in primo grado, comprensiva delle prime tre riserve, oltre che della n. 4, sulla quale vi era stata espressa pronuncia da parte del giudice di appello, “senza minimamente censurare l’affermazione del primo giudice, secondo cui la materia controversa riguarderebbe la sola riserva n. 4, per effetto dell’accoglimento delle altre riserve” (p. 9). Il giudice di seconde cure ne ha tratto, pertanto, l’ovvia e condivisibile conclusione che sull’avvenuto accoglimento in sede amministrativa delle riserve nn. 1, 2, e 3 si fosse formato il giudicato interno.

1.2.3. Tanto premesso, va rilevato che il primo motivo di ricorso per cassazione proposto dall’impresa S. si limita a dedurre (p. 35) l’esistenza di un’omessa pronuncia del giudice di prime cure sulle predette riserve, onde inferirne che il motivo di appello, che si era tradotto nella mera riproposizione della domanda ad esse relativa, peraltro mettendone in luce anche i motivi di fondatezza, era da reputarsi del tutto ammissibile, contrariamente all’assunto del giudice di seconda istanza. E tuttavia, il mezzo non censura in alcun modo la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, laddove la Corte territoriale ha ritenuto essersi formato il giudicato interno sul fatto che la materia del contendere del presente giudizio fosse limitata alla sola riserva n. 4, per non avere l’appellante censurato la statuizione del primo giudice, secondo il quale le prime tre riserve erano state soddisfatte dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Ne consegue che la censura, così come articolata dalla ricorrente, non cogliendo la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, difetta dei requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, richiesti dal disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. ex plurimis, Cass. 3741/2004; 13259/2006; 15952/2007).

1.3. Il mezzo va, pertanto, disatteso.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l’impresa S. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 112, 115, 116 e 244 c.p.c. e artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

2.1. Lamenta la ricorrente che il giudice di appello, in relazione alla domanda risarcitoria concernente la riserva n. 4, abbia erroneamente ed immotivatamente ritenuto la pretesa sfornita di prova. Tale pronuncia sarebbe, invero, priva di fondamento per un duplice ordine di ragioni: 1) per non avere il giudice di seconde cure ammesso i mezzi istruttori (prova per testi e c.t.u.) richiesti dall’appellante; 2) per avere la Corte di merito “omesso del tutto di valutare e dunque di dare contezza della assunta irrilevanza della documentazione versata in atti o della sua pretesa insufficienza ai fini del raggiungimento della prova del danno economico il cui risarcimento è stato richiesto dall’impresa appellante”.

2.2. La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.

2.2.1. Ed invero, per quanto concerne la mancata ammissione della prova per testi, va osservato che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale, o di altra prova, può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia. Il che accade solo quando la prova non ammessa, ovvero non esaminata in concreto, sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi del tutto priva di fondamento (cfr. Cass. 3075/2006; 11457/2007; 4369/2009; 5377/2011).

Nel caso di specie, per contro, siffatta decisività della prova non ammessa è senz’altro da escludere, posto che l’impugnata sentenza (p. 15) ha motivatamente rilevato l’assoluta genericità dei capitoli articolati dall’impresa S., non essendo dato desumere dagli stessi – come, del resto, si evince dalla stessa trascrizione fattane nel ricorso per cassazione – nè quali fossero le attrezzature che sarebbero rimaste all’interno del cantiere per tutto il tempo delle sospensioni dei lavori, nè quali fossero gli operai della ditta appaltante che sarebbero stati mantenuti in servizio inutilmente durante il periodo di sospensione.

2.2.2. Per quanto attiene, poi, alla dedotta mancata valutazione della documentazione in atti, questa Corte ha più volte precisato ed all’indirizzo si intende dare continuità in questa sede – che, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per l’asserito omesso esame di un documento, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione del contenuto dell’atto nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (cfr. Cass. 4849/2009; 4980/2014). Nel caso concreto, la ricorrente si limita, per contro, a richiamare taluni documenti dai quali dovrebbe trarsi la prova dell’impiego di mezzi e personale nel cantiere, a suo dire rimasti del tutto inattivi per l’intero periodo di sospensione dei lavori, senza trascrivere nè allegare al ricorso, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, detti documenti.

In ogni caso la censura, sul punto, si palesa altresì infondata, avendo la Corte territoriale accertato (p. 15) che dalla documentazione relativa ai versamenti alla Casa Edile non era possibile desumere neppure in quale cantiere operasse il personale per il quale erano stati effettuati i versamenti e, quindi, se questi si riferissero proprio ai lavori effettuati per l’Università, e che – dalla nota del 17 maggio 1988 – si desumeva che l’impesa S. aveva comunicato al direttore dei lavori di avere sgombrato il cantiere dalle attrezzature e dai macchinari, che l’appellante assumeva essere rimasti inutilizzati durante i periodi di sospensione, aggiungendo che non “si rinvengono in atti elementi contrari di valutazione” (p. 16).

2.2.3. A fronte di tali carenze sul piano probatorio, è evidente, pertanto, che anche la mancata ammissione della chiesta c.t.u., da parte della Corte di Appello, deve reputarsi del tutto corretta, posto che il mezzo in parola non può essere finalizzato ad esonerare la parte dall’onere della prova, nè richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati (cfr., ex plurimis, Cass. 15219/2007; 24620/2007; 3130/2011).

2.3. Per tutte le ragioni esposte, la doglianza va, di conseguenza, disattesa.

3. Con il terzo motivo di ricorso l’impresa S. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, (nel testo applicabile ratione temporis).

3.1. La Corte di Appello, a parere della ricorrente, non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di non contestazione, avendo del tutto immotivatamente – omesso di considerare provati i fatti costitutivi del danno allegati dall’impesa S. e la loro quantificazione, sebbene gli stessi non fossero stati contestati dall’Università appellata.

3.2. Il motivo è inammissibile.

3.2.1. Va, per vero, osservato al riguardo che, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass. 15961/2007).

3.2.2. Nel caso di specie, l’istante non ha, per contro, operato tali necessarie specificazioni, nè ha allegato al ricorso gli atti sui quali si fonda la censura, sicchè il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2.

3.3. Il mezzo non può, pertanto, trovare accoglimento.

4. Con il quarto motivo di ricorso, l’impresa S. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, (nel testo applicabile ratione temporis).

4.1. La ricorrente lamenta che la Corte territoriale, una volta accertati – anche in virtù della mancata contestazione da parte dell’amministrazione appellata – i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria esercitata in giudizio, non abbia esercitato il potere di liquidazione del danno in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c..

4.2. La censura è infondata.

4.2.1. Deve, invero, osservarsi, in proposito, che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, e che si intende ribadire in questa sede, l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dall’art. 1226 c.c., presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. ex plurimis, Cass. 13288/2007; 10607/2010; 27447/2011; 18804/2015; 127/2016).

4.2.2. Nel caso di specie, già la sentenza di primo grado aveva accertato che difettava del tutto agli atti la “prova della concreta esistenza, dell’esatta natura e del concreto ammontare dei danni ipotizzati” (p. 4 della sentenza di appello), e tale giudizio è stato confermato dal giudice di seconde cure che – come dianzi detto – ha accertato la totale assenza di elementi di prova, stante anche la rilevata inammissibilità delle richieste istruttorie dell’impresa S., in ordine all’effettiva esistenza di un danno risarcibile. Ne discende che l’esercizio del potere di liquidazione del pregiudizio in via equitativa deve ritenersi precluso nel caso concreto.

4.3. Il mezzo non può, pertanto, che essere disatteso.

3. Il ricorso proposto dall'”Impresa per Costruzioni geom. ” S.A.” deve essere, di conseguenza, integralmente rigettato.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 15.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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