Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24787 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. II, 05/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 05/11/2020), n.24787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 21183-2019 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in VIA TOLMEZZO N. 2 – MILANO

– presso l’avv. ERIKA DELLA PIETA’ che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA CREMONA in persona del suo legale rappresentate

pro-tempore, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) in persona del suo

legale rapp.te pro – tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 40/2019 del GIUDICE DI PACE di CREMONA,

depositata, il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.R., nato a (OMISSIS), ricorre per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace di Cremona n. 40 del 6 maggio 2019, che ha confermato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Cremona in data 10 novembre 2018, riducendo a 3 anni il periodo in cui è fatto divieto al cittadino cinese di rientrare nel territorio italiano.

2. Il Giudice di pace ha rilevato, nell’ordine:

– che il cittadino cinese, già destinatario nel 2016 del provvedimento di rigetto del rinnovo emesso dal Questore di Milano in data 27 aprile 2018 e contestuale ordine di allontanamento, era stato rintracciato da personale della Polizia di Stato di Crema in data 18 novembre 2018;

– che il decreto di espulsione dava atto dell’illegittimità della permanenza del cittadino cinese nel territorio italiano;

– che le ragioni prospettate dal ricorrente non erano conducenti ai fini dell’annullamento, ed in particolare, per quanto ancora di rilievo in questa sede di legittimità, non lo era la mancata traduzione del provvedimento di espulsione nella lingua madre del ricorrente;

– che, per un verso, nel provvedimento si dava atto della indisponibilità di interpreti di lingua cinese nell’immeditato, onde la scelta dell’Amministrazione di disporre la traduzione in lingua inglese;

– che, per altro verso, doveva ritenersi che il ricorrente comprendesse la lingua italiana, essendo entrato in Italia per frequentare corsi di istruzione superiore presso l’Università degli Studi di Bologna.

3. Il ricorso per cassazione proposto da G.R. è affidato ad un motivo. Non hanno svolto difese in questa sede il Prefetto di Cremona e il Ministero dell’interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo è denunciata nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e si lamenta la violazione del diritto di difesa – erroneamente non rilevata dal Giudice di pace – per mancata traduzione del decreto prefettizio nella lingua madre del ricorrente (sono richiamate Cassazione n. 11397 del 2018 e n. 22405 del 2017).

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Il giudice di merito ha rigettato l’eccezione di nullità del decreto di espulsione sulla base di due rilievi:

a) il provvedimento prefettizio sarebbe sufficientemente motivato con riguardo alle ragioni della mancata traduzione;

b) non vi sarebbe lesione del diritto di difesa, in concreto, dovendosi “presumere” che il ricorrente conosca la lingua italiana, essendo arrivato in Italia per motivi di studio di livello superiore, come da lui stesso riferito.

2.2. La denunciata nullità non sussiste.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’omessa traduzione del decreto di espulsione nella fingua dell’interessato, o in quella cd. veicolare, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto. Tale circostanza, che è accettabile anche in via presuntiva come avvenuto nel caso in esame, costituisce accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell’attuale disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (ex plurimis, Cass. 31/01/2019, n. 2953).

3. Al rigetto del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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