Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24786 del 19/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 11/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11024/2016 proposto da:

T.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

ACACIE 13, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ANDREOZZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO PICA;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona del Responsabile,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANNOCCHI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6749/2015 della CORTE D’APPELLO di ROM.1,

depositata il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. convenne in giudizio P.M. e T.M.P. innanzi al Tribunale di Latina chiedendo l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c., del trasferimento da parte del P. in sede di separazione consensuale in favore della coniuge della quota di sua proprietà dell’immobile acquistato in comunione con la stessa. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello T.M.P.. Con sentenza di data 3 dicembre 2015 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che il bene ceduto era l’unico cespite appartenente al marito e, quanto alla scientia damni, che il rapporto di coniugio durato diciannove anni, conclusosi con il ricorso per separazione personale dopo tre mesi dalla prestazione della fideiussione da parte del P. in favore di società debitrice della banca attrice e della quale egli era socio unico e amministratore unico, costituiva presunzione di conoscenza da parte della moglie del pregiudizio alle ragioni creditorie, mentre quanto al debitore la conoscenza era in re ipsa sulla base della disposizione dell’intero patrimonio con un unico atto.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi T.M.P. e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso e di inammissibilità degli ulteriori motivi. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156,158,177,2657 e 2699 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta la ricorrente che l’accordo di separazione consensuale era volto a tutelare il coniuge più debole ed era a salvaguardia dei bisogni della famiglia. Il motivo è manifestamente infondato. E’ ammissibile l’azione revocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell’altro, in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata (Cass. 13 maggio 2008, n. 11914; 14 marzo 2006, n. 5473).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1813 e 2901 c.c., art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la cessione della quota di proprietà non ha comportato alcuna diminuzione patrimoniale in danno del P., che si è così liberato dall’obbligo di corrispondere le quote del mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., artt. 132,115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il giudice di appello non ha considerato che nessuna prova aveva fornito l’istituto di credito dell’incidenza dell’atto rispetto al patrimonio residuo del debitore. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che non solo la banca non aveva fornito alcuna prova della sussistenza della scientia damni in capo all’acquirente, ma anche che gli elementi acquisiti escludevano l’esistenza di tale requisito, e che proprio la cessazione della convivenza fra i coniugi doveva far ritenere che il marito, in prossimità dell’insorgenza della crisi coniugale, non volesse far conoscere alla moglie le proprie difficoltà economiche.

I motivi, dal secondo al quarto, sono inammissibili. Sotto le spoglie della denuncia di violazione di legge, la ricorrente mira in realtà ad una diversa valutazione delle risultanze istruttorie. La valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo del vizio motivazionale (fra le tante Cass. 26 gennaio 2015, n. 1414).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA