Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24786 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 05/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30344/2011 proposto da:

B.L.C., (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di titolare

dell’omonima Impresa individuale, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CERVETERI 18, presso l’avvocato GIOVANNI TOMAINO, rappresentato

e difeso dall’avvocato MARIA CANDIDA ELIA, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BUCCINASCO, in persona del Commissario Straordinario pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V. BACHELET 12,

presso l’avvocato CARLO DALLA VEDOVA, rappresentato e difeso dagli

avvocati FRANCESCO SANTA MARIA, ALESSANDRO OSNATO, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2517/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ELIA MARIA CANDIDA che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato OSNATO che si riporta al

controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 16 settembre 2002, il Comune di Buccinasco conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, B.L.C., quale titolare dell’omonima impresa individuale, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 20.389,82, per inadempienze varie poste in essere nell’esecuzione dei lavori di costruzione del nono lotto fognatura e di lavori stradali, affidati all’impresa con Delib. n. 375 del 1996. Costituitasi in giudizio, la ditta B. proponeva domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva la condanna dell’ente pubblico al pagamento della somma di Euro 239.392,55, a suo dire dovuta, in parte, per danni da fermo del cantiere originati dalla presenza, nelle strade interessate dai lavori appaltati, di diversi sottoservizi (luce, gas, acqua, ecc.) che avevano comportato la forzata inattività dell’impresa per il periodo occorrente per il loro spostamento, in parte a titolo di residuo credito contabile riconosciuto e non pagato. Il Tribunale adito, con sentenza n. 5598/2006, accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale del B., mentre rigettava la domanda principale proposta dal Comune di Buccinasco.

2. Avverso tale decisione proponeva appello l’impresa B.L.C., che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 2517/2011, depositata il 14 settembre 2011 e notificata l’11 ottobre 2011, con la quale il giudice del gravame riteneva non comprovata la sospensione dei lavori per la presenza dei suindicati sottoservizi, da parte dell’impresa appaltatrice, e, di conseguenza, reputava non dovuti gli importi richiesti a titolo di danni da fermo del cantiere.

3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto, quindi, ricorso B.L.C., quale titolare dell’omonima impresa individuale, nei confronti del Comune di Buccinasco, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

4. Il resistente ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, B.L.C., quale titolare dell’omonima impresa individuale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1 Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello abbia ritenuto inammissibile la produzione, solo nel giudizio di secondo grado, di una relazione tecnica di parte e di alcune fotografie, sebbene la produzione in parola sarebbe stata finalizzata a smentire l’assunto del primo giudice, secondo il quale “le maestranze potevano essere impiegate su altri fronti del cantiere, in attesa che le società interessate ovviassero ai problemi dei sottoservizi di loro competenza”. I documenti in questione avrebbero potuto, invero, dimostrare – ad avviso dell’istante – il reale stato dei luoghi e la natura degli interventi che si stavano realizzando, che avrebbero impedito l’utilizzazione delle maestranze altrove.

1.2. Il motivo è infondato.

1.2.1. Va difatti osservato, al riguardo, che, ai fini dell’ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3 (nel testo introdotto dalla L. n. 353 del 1990, applicabile “ratione temporis”), sono qualificabili come indispensabili i soli documenti la cui necessità emerga dalla sentenza impugnata, dei quali non era apprezzabile neppure una mera utilità nel pregresso giudizio di primo grado. Per converso, non è ammissibile il nuovo documento che già appariva indispensabile durante lo svolgimento del giudizio di primo grado e prima del formarsi delle preclusioni istruttorie, sicchè la sentenza non si è potuta fondare su di esso per la negligenza della parte, che avrebbe potuto tempestivamente introdurlo (cfr. ex plurimis, Cass. 5013/2016, 5921/2016).

1.2.2. Ebbene, nel caso di specie, la Corte di merito ha accertato che dalla relazione e dai documenti era possibile desumere solo “la rappresentazione visiva dei sottoservizi di ostacolo e l’opinione di un tecnico di parte sulla possibile rilevanza del rinvenimento degli stessi in ordine al corretto andamento dei lavori appaltati” (p. 5), circostanze queste che facevano parte del thema decidendum del primo grado del giudizio, nel quale – dunque – i documenti in parola avrebbero dovuto essere prodotti, e che comunque non investono il alcun modo la diversa questione dell’impiegabilità delle maestranze altrove,

1.3. La censura va, pertanto, disattesa.

2. Con il secondo motivo di ricorso il B., nella predetta qualità, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto che l’impresa appaltatrice non avesse fornito la prova dei pregiudizi subiti per il fermo del cantiere dovuto alla presenza, nelle strade interessate ai lavori appaltati, di diversi sottoservizi (luce, gas, acqua, ecc.) che avevano comportato la forzata inattività dell’impresa per il periodo occorrente per il loro spostamento. La Corte di merito non avrebbe, invero, tenuto conto del fatto che il Comune di Buccinasco, convenuto in riconvenzionale, non aveva mai contestato i fatti costitutivi della domanda riconvenzionale proposta dalla ditta B. – e cioè, la presenza di sottoservizi su tutte le strade sulle quali si stavano effettuando i lavori, il mancato rilevamento degli stessi negli elaborati esecutivi, la forzata inattività dell’impresa a causa dello spostamento dei sottoservizi e la quantificazione del danno subito – sicchè tali fatti avrebbero dovuto essere considerati incontroversi dal giudice di appello, ai sensi dell’art. 167 c.p.c..

2.2. La censura è inammissibile.

2.2.1. Va rilevato, infatti, che l’impugnata sentenza non contiene riferimento alcuno ad una pretesa non contestazione, alla stregua dell’esame degli atti di causa, dei fatti suindicati da parte dell’ente pubblico. Ebbene, va osservato, al riguardo, che nel caso in cui una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare – nel rispetto del principio di autosufficienza – in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. Cass. 25546/2006; 8206/2016).

2.2.2. Nel caso di specie, per contro, la censura non contiene indicazione alcuna circa un’eventuale deduzione, da parte dell’odierno ricorrente, di tale questione giuridica (non contestazione ex art. 167 c.p.c.), fondata peraltro – com’è del tutto evidente – su un accertamento in fatto, nei precedenti gradi di merito, e difatti la sua novità è stata espressamente eccepita dal resistente (p. 4 del controricorso).

2.3. Per tali ragioni, dunque, il mezzo va dichiarato inammissibile.

3. Con il terzo e quarto motivo di ricorso, il B. denuncia la violazione dell’art. 1206 c.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

3.1. Avrebbe errato la Corte di Appello nel non considerare – peraltro con motivazione del tutto incongrua – che la carenza del progetto esecutivo, che non aveva previsto e rilevato i sottoservizi esistenti nel sottosuolo delle strade interessate dai lavori, si sarebbe tradotta nella mancata collaborazione della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1206 c.c., necessaria per consentire l’esatta esecuzione dell’opera nei termini convenuti. La carenza progettuale in questione – la cui eventuale insussistenza avrebbe dovuto essere provata dall’amministrazione – avrebbe, invero, impedito all’ impresa appaltatrice di rilevare l’ostacolo all’esecuzione dell’opera, consistito nella presenza di sottoservizi nel sottosuolo delle strade interessate dai lavori, che ne avrebbe determinato la sospensione ed il conseguente danno da fermo del cantiere.

3.2. Le doglianze sono inammissibili.

3.2.1. Ed invero, va rilevato, al riguardo, che le censure, non cogliendo la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, difettano dei requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, richiesti dal disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. ex plurimis, Cass. 3741/2004; 13259/2006; 15952/2007). Il ricorrente non contesta, infatti, la principale ratio decidendi dell’impugnata sentenza, laddove la Corte territoriale ha rilevato che manca agli atti la prova del pregiudizio in questione – il cui onere incombeva certamente sull’attore in prime cure – “in quanto i pretesi periodi di fermo cantiere non hanno formato oggetto di formali e rituali sospensioni concordate con la direzione dei lavori” e che, comunque, “la durata dei relativi periodi è del tutto indimostrata” (p. 5). I motivi in esame si incentrano, per contro, sulla circostanza – a valle della rilevata mancanza di prove circa la sospensione dei lavori e la sua durata – della mancata dimostrazione, da parte dell’amministrazione, dell’insussistenza delle dedotte carenze del progetto esecutivo che, a detta del ricorrente, non conterrebbe l’indicazione dei sottoservizi in questione.

3.2.2. Le censure, in quanto inammissibili, non possono, pertanto, trovare accoglimento.

4. Il ricorso proposto da B.L.C., quale titolare dell’omonima impresa individuale, deve essere, di conseguenza, integralmente rigettato.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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