Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24786 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 05/11/2020), n.24786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11720-2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II n. 18, presso lo studio GREZ, rappresentato e difeso

dagli avvocati ENRICO FOLLIERI e LUIGI FOLLIERI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COSTANTINO

NARDELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2907/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/01/2015 R.G.N. 10323/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. DI PAOLANTONIO ANNALISA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO

ALESSANDRO ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Bari ha respinto l’appello proposto da C.M. avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato tutte le domande formulate nei confronti della ASL Provinciale di Foggia, volte ad ottenere, previa disapplicazione degli atti illegittimi adottati dall’ente, l’accertamento del diritto a rimanere in servizio ed a svolgere l’incarico dirigenziale almeno sino al 31 ottobre 2007 e la conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;

2. la Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che l’appellante, dirigente avvocato preposto alla direzione dell’ufficio legale della ASL, era stato allontanato dal servizio per il periodo 1.7.1998/30.9.1999 perchè l’Azienda, dopo avere disposto il recesso dal rapporto con delibera del 30.6.1998 ed accettato il 21.12.1998 le dimissioni rassegnate il 16.6.1998, poi revocate, con deliberazione n. 106 del 28.9.1999 aveva riammesso in servizio il dipendente, con ricostruzione della carriera a fini giuridici ed economici, a seguito della sentenza del TAR Puglia che aveva annullato la richiamata delibera del 30.6.1998;

3. con una prima istanza del 25.10.2005 il C. aveva chiesto il trattenimento in servizio sino al compimento del 700 anno di età e con una seconda istanza, presentata il 14.3.2006, aveva invocato l’applicazione dell’art. 19, comma 7, del CCNL della dirigenza sanitaria non medica, quadriennio 2002/2005, in ragione dell’intervenuta assoluzione con formula piena nel procedimento penale che aveva indotto l’amministrazione a recedere dal rapporto;

4. con Delibera del 18.7.2006 n. 721, l’Azienda aveva accolto solo questa seconda istanza, ritenendo che l’accoglimento della prima fosse impedito dal sopravvenuto D.L. n. 223 del 2006, ma successivamente il Commissario straordinario, con atto del 2.3.2007 n. 390, aveva annullato la deliberazione di trattenimento fino al 31/10/2007, ritenendola illegittima;

5. ricostruita in detti termini la vicenda storica che aveva dato origine alla controversia, la Corte, premesso che quest’ultima non riguardava la permanenza sino al 700 anno di età, ossia la domanda mai accolta dall’ente, ha evidenziato che la fondatezza della domanda doveva essere esaminata in relazione alla sussistenza o meno del diritto alla prosecuzione del rapporto, perchè il ricorrente non aveva chiesto il risarcimento del danno per violazione del legittimo affidamento riposto su una delibera poi revocata;

6. ha precisato al riguardo che nell’impiego pubblico contrattualizzato, poichè l’ente pubblico esercita gli stessi poteri del datore di lavoro privato, non rilevano i principi, sui quali aveva fatto unicamente leva l’appellante, che valgono nella diversa ipotesi in cui il potere di autotutela venga esercitato in relazione a provvedimenti amministrativi ed ha aggiunto che il dipendente non può pretendere di fondare il proprio diritto su atti illegittimi poi revocati;

7. muovendo da tale premessa il giudice d’appello ha evidenziato che la domanda del 14.3.2006 non poteva essere accolta dall’amministrazione perchè presentata oltre il termine di decadenza fissato dal D.L. n. 66 del 2004, art. 2;

8. ha aggiunto che la sospensione lavorativa non era stata determinata dalla vicenda penale, perchè il 16/6/1998 il C. aveva presentato domanda di dimissioni per ragioni di salute e la Delibera del 30.6.1998, con la quale l’amministrazione aveva disposto il recesso immediato dal rapporto, non conteneva alcun cenno al processo penale e richiamava la sola violazione del dovere di fedeltà;

9. la Corte territoriale ha, invece, accolto l’appello incidentale con il quale la ASL di Foggia aveva riproposto la domanda riconvenzionale, rigettata in primo grado, di restituzione della somma di Euro 36.000,00, corrisposta al C. in violazione del CCNL 1996, art. 64, che limita alle sole somme versate dalle controparti soccombenti l’incentivo da riconoscere ai dirigenti avvocati per l’attività professionale svolta in favore dell’ente;

10. per la cassazione della sentenza C.M. ha proposto ricorso sulla base di otto motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, ai quali la ASL di Foggia ha opposto difese con tempestivo controricorso;

11. la Procura Generale in data 20 agosto 2020 ha concluso per l’accoglimento dell’ottavo motivo e per il rigetto delle ulteriori censure.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. e sostiene, in sintesi, che la Corte territoriale non doveva pronunciare sulla sussistenza del diritto dell’appellante alla spettanza della proroga la L. n. 350 del 2003, ex art. 3, comma 57, concessa con la delibera n. 721/2006, bensì sulla sola legittimità delle delibere del Commissario Straordinario che avevano rimosso l’atto con il quale il trattenimento era stato disposto;

2. la seconda censura, formulata ex art. 360 c.p.c., n. 3, addebita alla sentenza impugnata la violazione dell’art. 2119 c.c. e della L. n. 241 del 1990, art. 21 novies, perchè nell’impiego pubblico contrattualizzato il recesso anticipato dal rapporto può essere effettuato solo per giusta causa, non ravvisabile nella fattispecie nella quale, inoltre, non sussistevano i presupposti richiesti dalla legge sul procedimento amministrativo per l’annullamento d’ufficio dell’atto, che deve essere sorretto da un interesse pubblico e deve intervenire entro un termine ragionevole dall’adozione del provvedimento;

3. in via subordinata il ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 66 del 2004, art. 2, comma 1, convertito dalla L. n. 124 del 2004, e rileva che il termine di decadenza imposto dal decreto-legge, oltre ad essere irragionevole, determina una ingiustificata disparità di trattamento fra i dipendenti pubblici che hanno potuto beneficiare dell’istituto senza alcun’altra condizione e quelli che hanno esercitato il diritto dopo la modifica normativa, la quale, tra l’altro, non valorizza in alcun modo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, rilevante solo a seguito dell’ulteriore intervento manipolativo attuato dal D.L. n. 225 del 2010;

4. con il quarto motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la violazione dell’art. 115 c.p.c. e l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti e si assume che la Corte territoriale nel ricostruire la vicenda storica che aveva preceduto l’adozione degli atti oggetto di giudizio, non ha esaminato tutta la documentazione prodotta ed erroneamente ha affermato che la sospensione del rapporto era da ricondurre alle dimissioni presentate dal ricorrente;

4.1. queste ultime, infatti, erano state condizionate al conseguimento della pensione ex L. n. 449 del 1997 e pertanto dovevano essere ritenute inutiliter datae, perchè il C. poteva essere collocato in quiescenza solo a far tempo dal 1 luglio 1999;

5. l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione dell’art. 115 c.p.c., vengono denunciati, unitamente alla violazione della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 57, con il quinto motivo, che addebita al giudice di appello di avere erroneamente ritenuto il recesso del tutto autonomo rispetto alla vicenda penale quando, in realtà, la violazione del dovere di fedeltà era stata ravvisata proprio in relazione ai medesimi fatti per i quali l’azione penale era stata esercitata;

6. la sesta critica censura la sentenza impugnata per violazione, sotto altro profilo, dell’art. 112 c.p.c., perchè la legittimità degli atti amministrativi con i quali era stata disposta la riorganizzazione dell’ufficio legale non rilevava in alcun modo ai fini della valutazione sulla sussistenza o meno del diritto a rimanere in servizio, una volta che l’appellante aveva rinunciato alla domanda di riammissione e di riassegnazione dell’incarico di coordinatore della struttura burocratica-legale;

7. il settimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione dell’art. 15 delle disposizioni della legge in generale, dell’art. 1969 c.c. e dell’art. 1411 c.c., perchè il diritto del C. a percepire la somma di Euro 36.000,00 non si fondava sulla convenzione del 1991, superata dalla normativa contrattuale sopravvenuta, bensì sulla transazione stipulata dalla ASL con le case di cura private, nella quale era stato precisato che, in ragione dell’esito positivo dei numerosi giudizi oggetto della transazione, all’ente sarebbe stata corrisposta la somma di Euro 41.863,80, da destinare in parte al legale che aveva rappresentato l’Azienda;

8. infine con l’ottava critica il ricorrente si duole della violazione dell’art. 2033 c.c. e il D.P.R. n. 602 del 1978, art. 38, perchè il datore di lavoro, pubblico e privato, può ripetere dal prestatore solo gli importi a quest’ultimo effettivamente corrisposti, non le somme non materialmente versate perchè trattenute a titolo di imposte e contributi e, pertanto, nella specie la condanna poteva essere, al più, pronunciata limitatamente all’importo di Euro 19.316,23;

9. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni;

quanto al primo motivo, occorre premettere che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione qualora si assuma che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato o a quello del tantum devolutum quantum appellatum, trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (Cass. n. 21421/2014);

9.1. questa Corte ha, però, precisato che condizione imprescindibile per l’esercizio di detto potere-dovere è il rispetto dei requisiti imposti dagli artt. 366 e 369 c.p.c., perchè le regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito non subiscono alcuna deroga in caso di estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012 e Cass. S.U. n. 20181/2019);

9.2. la parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perchè la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019; Cass. n. 6014/2018);

9.3. il ricorrente, che addebita al giudice d’appello di avere pronunciato su una domanda diversa da quella proposta, non riporta nel ricorso, quantomeno nelle parti essenziali, gli atti processuali (ricorso di primo grado ed atto di appello) il cui esame è necessario ai fini della valutazione sulla sussistenza o meno del vizio di extra petizione, non li deposita in questa sede nè fornisce indicazioni sull’allocazione degli atti stessi nei fascicoli di parte o d’ufficio;

9.4. il motivo, inoltre, muove da un’interpretazione non corretta della sentenza impugnata, della quale non coglie l’effettiva ratio decidendi, in quanto il giudice d’appello non ha omesso di pronunciare sui motivi nè ha ecceduto dai limiti fissati dall’art. 112 c.p.c., esaminando il merito della pretesa;

ha spiegato, infatti, nel rispetto di un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra più risalenti nel tempo Cass. n. 23741/2008 e Cass. n. 5659/2004), che nell’impiego pubblico contrattualizzato non possono trovare applicazione le regole che valgono quanto ai provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi e, pertanto, in caso di modifica o ritiro di un atto di gestione adottato e poi ritenuto illegittimo dall’amministrazione, l’interessato non può limitarsi a contestare in sè l’esercizio del potere nè può fondare la sua pretesa sull’atto deliberativo revocato, occorrendo, invece, che sia titolare di un diritto soggettivo mortificato dalla revoca dell’atto stesso (pag. 6 della motivazione);

9.5. il ricorrente non censura in modo specifico la ratio fondante della decisione e, oltre a denunciare un inesistente vizio di extra ed ultra petizione, si limita ad insistere su pretesi profili di illegittimità dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui esclude che agli atti di gestione del rapporto di impiego possa essere applicata la L. n. 241 del 1990;

10. è, quindi, inammissibile anche il secondo motivo che, oltre ad essere tutto incentrato, in violazione degli oneri richiamati nel punto 9.1., su atti deliberativi non trascritti nel ricorso, non depositati in questa sede e non specificamente indicati, prende le mosse da un’erronea qualificazione di detti atti, dando per presupposta l’applicabilità agli stessi della L. n. 241 del 1990, e sviluppando argomentazioni prive della specifica attinenza al decisum, chiaro nell’affermare che “le decisioni della p.a. devono essere valutate alla stregua delle determinazioni di un privato datore di lavoro”;

11. ad analoghe conclusioni si perviene in relazione alla quarta ed alla quinta censura che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, sollecitano un giudizio di merito sulla valutazione della prova documentale e sull’interpretazione degli atti che vengono in rilievo;

11.1. le Sezioni Unite di questa Corte, nel circoscrivere i limiti del vizio previsto dal riformulato art. 360 c.p.c., n. 5, hanno in recente decisione (Cass. S.U. n. 34476/2019 che richiama in motivazione Cass. S.U. n. 8053/2014, Cass. S.U. n. 9558/2018, Cass. S.U. n. 33679/2018) ribadito che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè il vizio, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, ed hanno aggiunto che neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma;

11.2. nel giudizio di legittimità, inoltre, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può essere formulata per lamentare un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, perchè la violazione della norma processuale può essere ravvisata solo qualora il ricorrente alleghi che siano state poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o che il giudice abbia disatteso delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 23940/2017, Cass. n. 27000/2016);

11.3. infine è ius receptum che l’interpretazione degli atti unilaterali, quali sono quelli che il ricorrente assume essere stati erroneamente valutati dalla Corte territoriale, è riservata al giudice del merito e può essere censurata in sede di legittimità solo mediante la denuncia di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, applicabili nei limiti della compatibilità con la natura dell’atto, regole che la parte è tenuta ad individuare, specificando, inoltre, le ragioni per le quali da dette regole la pronuncia impugnata si sarebbe discostata (si rinvia, fra le tante, a Cass. n. 2839/2017 e a Cass. n. 16987/2018);

sussistono, pertanto, plurimi profili di inammissibilità del quarto e del quinto motivo, tra l’altro formulati, al pari delle altre censure, senza riportare nel ricorso il contenuto degli atti che si assumono erroneamente valutati e senza assolvere all’onere di specificazione indicazione imposto dal richiamato art. 366 c.p.c., n. 6;

12. la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 6 del 2004, art. 2, comma 1, inammissibilmente prospettata come terzo motivo, di ricorso (cfr. fra le più recenti Cass. n. 9284/2018), è priva della necessaria rilevanza, perchè il diritto alla riammissione in servizio la L. n. 350 del 2003, ex art. 3, comma 57, è stato escluso dalla Corte territoriale sulla base di una pluralità di rationes decidendi, ciascuna sufficiente a sorreggere il decisum, e non solo in ragione dello spirare del termine di decadenza;

come riportato nello storico di lite, infatti, il giudice d’appello ha evidenziato che la riammissione non poteva essere disposta, sia in quanto la domanda era stata tardivamente presentata, sia perchè non sussisteva nella fattispecie il necessario collegamento fra la vicenda penale e la sospensione del rapporto;

12.2. quest’ultima ratio è da ritenere ormai cristallizzata quale effetto dell’inammissibilità delle censure formulate avverso il relativo capo della decisione e ciò determina l’assoluta irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, posto che a giustificare il rigetto della domanda è sufficiente l’affermata assenza di nesso causale fra procedimento penale, da un lato, e dimissioni e recesso dall’altro (cfr. sull’onere probatorio gravante sul dipendente che invoca la riammissione Cass. n. 10572/2017);

13. per le medesime ragioni il ricorrente non ha interesse a denunciare il preteso vizio di extra o ultra petizione fatto valere con il sesto motivo, tra l’altro inammissibile, al pari delle altre censure, perchè fondato su documenti e su atti processuali non trascritti e non specificamente indicati;

14. anche la settima censura, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, finisce per sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio, che la Corte territoriale ha apprezzato nell’affermare la fondatezza della domanda riconvenzionale;

in particolare il giudice d’appello ha evidenziato che la somma chiesta in restituzione era stata versata dalla ASL al C., non sulla base della transazione stipulata con la casa di cura privata, transazione che non obbligava quest’ultima ad effettuare il pagamento direttamente in favore del terzo, bensì in forza della convenzione del 1991, che non poteva più produrre effetti in quanto in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva, alla quale è riservata la disciplina del trattamento retributivo spettante ai lavoratori pubblici;

14.1. la Corte d’appello ha in parte qua deciso la controversia facendo corretta applicazione di principi di diritto già affermati da questa Corte che, ribadito il principio secondo cui il datore di lavoro pubblico non può attribuire trattamenti economici che non siano espressamente previsti dalla contrattazione collettiva, ha ritenuto limitato il trattamento accessorio di cui al CCNL 5 dicembre 1996, art. 64, per la dirigenza non medica del Servizio Sanitario Nazionale alle sole spese legali recuperate dall’azienda “a seguito di sentenza di condanna della parte avversa soccombente” ed ha ritenuto affetti da nullità gli atti datoriali adottati in violazione della disciplina dettata dalle parti collettive (Cass. n. 12332/2018, Cass. n. 12333/2018 e Cass. n. 6553/2019);

14.2. il motivo non censura in alcun modo l’interpretazione delle disposizioni del CCNL rilevanti nella fattispecie, nè coglie pienamente la ratio della sentenza impugnata, nella quale si fa, sì, cenno alla nullità della convenzione del 1991, ma si richiama anche il principio sancito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, secondo cui la sottoscrizione del CCNL determina l’inefficacia delle disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono trattamenti retributivi non previsti dalla contrattazione, principio dal quale discende che il pagamento effettuato in favore del C. non poteva essere fondato sulla richiamata convenzione del 1991;

14.3. tutte le considerazioni svolte per sostenere l’erroneità della sentenza impugnata, oltre a presupporre la conoscenza di atti rispetto ai quali non è assolto l’onere, più volte richiamato, di specifica indicazione imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4 (convenzione del 1991 e transazione, quest’ultima trascritta solo in minima parte), finiscono per censurare l’interpretazione data dalla Corte territoriale alla transazione stipulata fra la ASL e la casa di cura, transazione che, secondo il giudice d’appello, non poteva legittimare la pretesa del C., perchè quest’ultimo alla stessa era rimasto estraneo;

14.4. è noto che per la configurabilità di un contratto a favore di terzo non è sufficiente che il terzo riceva un vantaggio economico indiretto dalla stipulazione del negozio, essendo necessario che la volontà negoziale sia nel senso di attribuirgli un diritto, direttamente azionabile nei confronti del contraente obbligato alla prestazione (Cass. n. 8272/2014; Cass. n. 7693/1997; Cass. n. 8075/1994);

14.5. questa volontà è stata esclusa dal giudice d’appello, nel momento in cui ha circoscritto alle sole parti stipulanti gli effetti della transazione, e quindi trova applicazione alla fattispecie il principio secondo cui “l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra.” (Cass. n. 11254/2018);

ciò perchè l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un’indagine di fatto e, quindi, in sede di legittimità il ricorrente deve, non solo fare esplicito riferimento alle norme sull’interpretazione asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (cfr. fra le più recenti Cass. n. 27136/2017;

15. infine è inammissibile anche l’ottavo motivo, che prospetta una questione, implicante un accertamento di fatto sulla corrispondenza fra somme versate al C. e somme pretese in restituzione, alla quale non fa cenno la sentenza impugnata;

15.1. occorre ribadire il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa” (fra le tante Cass. n. 32804/2019; Cass. n. 2038/2019; Cass. n. 27568/ 2017);

16. a tanto il ricorrente non ha provveduto e quindi, in via conclusiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella sua interezza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

16.1. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per competenze professionali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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