Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24786 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24786 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 16971-2011 proposto da:
GRUCCI

GAETANO

GRCGTN62R29F618C,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19,
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO IOVANE,
rappresentato e difeso dall’avvocato FELEPPA ANTONIO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2718

contro

CASE NEW HOLLAND ITALIA S.P.A. C.F. 00370290363, in
I.

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

Data pubblicazione: 05/11/2013

114, presso lo studio dell’avvocato VALLEBONA ANTONIO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DONDI GERMANO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1098/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato VALLEBONA ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

di BOLOGNA, depositata il 11/03/2011 r.g.n. 117/2010;

Udienza 26.9.2013, causa n. 11

n. 16971/11

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Grucci Gaetano, già dipendente di CNH Italia spa quale operaio deduceva, di essere stato
licenziato il 5.1.2007 per superamento del periodo di comporto e deduceva che era rimasto
vittima di un infortunio in itinere il 3.9.2005 e successivamente di aver subito una “ricaduta”
dal marzo 2006 al luglio del 2006; che tale periodo era stato erroneamente riconosciuto come
di competenza INPS in quanto non derivante da infortunio per l’Istituto; di aver subito gravi
persecuzioni da parte del datore di lavoro. Chiedeva la dichiarazione di illegittimità del recesso,
anche- perché tenuto conto dell’infortunio e della ricaduta- non era stato superato il periodo
di comporto. Il Tribunale di Modena con sentenza n. 619/09 respingeva il ricorso. La Corte di
appello di Bologna con sentenza del 11.3.2011 rilevava che era risultato effettivamente
superato il periodo di comporto considerando le sole assenze per malattia con riferimento al
periodo previsto dal CCNL, tenuto conto dell’anzianità dell’appellante. Circa il dedotto
infortunio sul lavoro non era stato allegato alcun elemento per considerarlo come in itinere (
peraltro era stato disconosciuto dall’Inail come infortunio) e circa la pretesa “ricaduta” per le
stesse ragioni la stessa non poteva essere considerata in rapporto all’attività di lavoro. Il
Grucci era rimasto assente per molteplici eventi morbosi nel triennio e quindi ci si doveva
riferire alla previsione contrattuale relativa e non a quella concernente un evento morboso
continuativo.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Grucci con un motivo resiste la società
intimata con controricorso. La società intimata ha depositato memoria illustrativa ex art. 378
c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo si allega la violazione di legge nonché la carenza motivazionale della sentenza
impugnata. Dagli atti dell’INPS e dell’INAIL emergeva chiaramente la natura di infortunio in
itinere dell’evento traumatico dedotto; l’assenza relativa al detto infortunio e il periodo
conseguente alla “ricaduta” della patologia sofferta dovevano essere detratti dal periodo di
comporto. Inoltre era applicabile l’art. 19 del CCNL e, trattandosi di evento morboso
continuativo, il periodo di comporto era più ampio di quello considerato in sentenza.

R.G.

Il motivo appare inammissibile e comunque infondato. In primo luogo nel motivo non si indica
neppure quale sarebbe la norma che si assume violata. In secondo luogo non è allegato al
ricorso il CCNL applicabile in versione integrale ( pur essendo invocato il suo art. 19 ), né si è
indicato l’incarto processuale ove lo stesso sarebbe, in ipotesi,. reperibile con chiara violazione
_,A e…
delle prescrizioni di cui all’art. 369 c.p.c. In ogni casowsern otivo si ripropone la tesi della natura
di infortunio in itinere dell’incidente occorso al ricorrente il 3.9.2005, ma La Corte di appello
sul punto ha già osservato che nel ricorso originario è mancata una idonea prospettazione
dell’incidente per la qualificazione dello stesso come in itinere, posto che INAIL e INPS non
e a fortiori

quello definita come dipendente da una ” ricaduta” della prima non possono

essere sottratti al computo del periodo di comporto. Parte ricorrente si riferisce a chiari
elementi emergenti dagli stessi atti INAIL e INPS, ma tali elementi non sono riportati e
ricostruiti in alcun modo. Pertanto il difetto di allegazione continua ad rimanere- sul puntomacroscopico. Circa la pretesa violazione del periodo di comporto così come definito dal CCNL i/
, a parte la questione della mancata produzione di tOlpia integrale del CCNL, va osservato
che analiticamente la Corte di appello ha spiegato per quali ragioni l’evento morboso non
poteva essere considerato unico ( emergendo 20 episodi morbosi diversi) e quind*
necessariamente ci si doveva riferire al periodo di comporto relativo ad una pluralità di eventi
morbosi. Per contro nel motivo si allega genericamente che il periodo di malattia doveva
essere considerato come derivante da un evento morboso continuativo senza però offrire
alcun elemento in proposito per sorreggere una tesi di natura fattuale già smentita dagli
accertamenti dei Giudici di merito. Le doglianze in proposito appaiono pertanto inammissibili.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite- liquidate come al dispositivoseguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta

il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese de(

giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per spese, nonché
in euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.9.2013

hanno condiviso la tesi del ricorrente. Pertanto il periodo di malattia connessa a tale incicente

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