Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24785 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 05/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1405/2012 proposto da:

C.G., (c.f. (OMISSIS)), R.T. (c.f. (OMISSIS)),

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

LUIGI OLIVERIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PROPAGANDA 16,

presso l’avvocato GENNARO FAMIGLIETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALDO DI FALCO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2549/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato LUIGI OLIVERIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del primo motivo di ricorso, per l’assorbimento del secondo

motivo, rigetto del terzo motivo, assorbimento del quarto,

inammissibilità o comunque rigetto del quinto motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata l’11.7.2011, la Corte d’Appello di Napoli confermò la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento delle domande proposte dai coniugi C.G. e R.T., comproprietari di un fondo interessato alla realizzazione della Circumvallazione Esterna di (OMISSIS), ai sensi della L. n. 219 del 1981, aveva condannato la Provincia espropriante a versare il saldo dell’indennità di espropriazione concordata, ed, inoltre, a pagare l’indennità per espropriazione della maggiore estensione del fondo occupata e di un pozzo, ed a corrispondere, limitatamente a detto pozzo, anche l’indennità di occupazione.

Per quanto d’interesse, la Corte rilevò che: a) l’indennità di occupazione non era dovuta, avendo i privati concordato le indennità loro dovute per l’espropriazione, e rinunciato a proporre opposizioni alla stima o ad ogni altra azione giudiziaria avente attinenza all’occupazione ed espropriazione, irrilevante essendo la sentenza della Corte Cost. n. 24 del 2009, che aveva dichiarato illegittimo il D.L. n. 300 del 2006, art. 3, conv. con modificazioni con la L. n. 17 del 2007, per il, diverso, caso di mancata emanazione del decreto di espropriazione; b) non poteva esser riconosciuto alcun indennizzo per la perdita delle serre, che non constava esser state realizzate a seguito della necessaria concessione edilizia, non potendo valere al riguardo la certificazione comunale prodotta in violazione dell’art. 345 c.p.c., comunque non probante, per esser necessario il provvedimento concessorio; c) l’indennità concordata valeva a compensare la diminuzione patrimoniale subita dalla parti residue del fondo.

Per la cassazione della sentenza, hanno proposto ricorso C.G. e R.T. con cinque motivi, illustrati da memoria. L’Amministrazione Provinciale di Napoli resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo ed il secondo motivo, si deduce, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1965 c.c. e la violazione dell’art. 136 Cost., in relazione alla statuzione sub a) di parte narrativa. Sotto il primo profilo, i ricorrenti affermano che la rinuncia era, testualmente, riferita – e ad essa le parti avevano avuto riguardo – all’indennità di espropriazione ex adverso offerta e da loro accettata, senza alcun fine transattivo che tanto meno riguardasse l’indennità di occupazione, dovuta a ristoro di un pregiudizio del tutto diverso; sotto il secondo, i ricorrenti sostengono che essendo stata dichiarata, con la sentenza Corte Cost. n. 24 del 2009, l’illegittimità del D.L. n. 300 del 2006, art. 3, l’efficacia del verbale di concordamento è, comunque, venuta meno, tenuto conto che tra la redazione del verbale e l’emissione del decreto di espropriazione erano decorsi quindici anni, sicchè il decreto era intempestivo.

2. Il primo motivo è fondato. Questa Corte ha già affrontato e risolto, in senso favorevole ai ricorrenti,le questioni oggi dedotte, con le sentenze n. 1537, n. 3512 e n. 19324 del 2013, i cui principi esposti sono stati massimati (con riferimento alla sentenza n. 3512) nel seguente modo: “L’atto definitivo cosiddetto di “concordamento bonario”, con il quale l’espropriato accetta l’offerta del concessionario della sola indennità di espropriazione e rinuncia a proporre opposizione alla stima e ad ogni altra azione giudiziaria “che abbia attinenza all’occupazione” oltre che all’espropriazione dell’immobile, non si estende all’indennità di occupazione, in assenza di un atto normativo che imponga tale estensione, non potendo tale rinuncia avere effetti in relazione a situazioni future non ancora determinate o determinabili, come quelle derivate dalla prolungata detenzione delle aree non espropriate per le quali già si sia pagato il corrispettivo dell’ablazione anche se il decreto ablatorio non sia stato emesso”. 3. Posto che, com’è coerente col sistema ed incontroverso, il concessionario ha comunicato ai proprietari la (sola) indennità di espropriazione offerta dall’autorità amministrativa, e che tale indennità è stata accettata dagli odierni ricorrenti allo scopo di godere dei benefici premiali connessi, l’esegesi contenuta nell’impugnata sentenza non si giustifica al lume del tenore della rinuncia, trascritta per autosufficienza, contenuta nel verbale di concordamento, che, in coerenza con l’oggetto dell’offerta, ha precluso qualsiasi ulteriore pretesa dell’espropriando comunque correlata e correlabile alla perdita della disponibilità materiale e giuridica del bene ma senza interferire con l’istituto dell’occupazione temporanea (e col relativo indennizzo), il quale: a) attribuisce alla p.A. il diritto di disporre del fondo privato per un periodo di tempo limitato, privando il proprietario dei corrispondenti poteri e perciò comportando la trasformazione del correlativo diritto in diritto ad autonomo indennizzo ex art. 42 Cost., non assorbibile nell’indennità di espropriazione (Cass. sez. un. 7324/96, 5804/95, 6083/94 ed altre); b) nell’ambito del procedimento ablativo costituisce una fase del tutto distinta, autonoma e solo eventuale, e che ove l’amministrazione vi ricorra, ben può coesistere con la definizione del procedimento espropriativo mediante cessione volontaria (ovvero accettazione dell’indennità seguita da decreto di espropriazione).

4. Ogni altro profilo ed il secondo motivo, inerente alla medesima statuizione restano assorbiti.

5. Col terzo ed il quarto motivo, si denuncia la statuizione sub b) della narrativa per violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 183 c.p.c., comma 4 e violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 43 e della L. n. 865 del 1971, art. 16, comma 9. In base alla legge regionale (e non al certificato del Comune di Volla che ne rifletteva il disposto) era escluso che prima del 1995 fosse necessaria una qualche autorizzazione per la realizzazione di serre, la cui espropriazione doveva, dunque, essere indennizzata.

6. Il terzo motivo è infondato ed il quarto inammissibile. 7. Se, infatti, secondo i principi generali in tema di ripartizione dell’onere della prova, competeva agli attori, che avevano chiesto l’indennizzo per la perdita delle serre, di documentarne la regolarità urbanistica, quale elemento costitutivo della domanda indennitaria – laddove la relativa negazione costituisce una mera difesa, va rilevato che l’impugnata sentenza ha accertato che le serre, per la loro entità (pag. 12, secondo e terzo rigo) erano soggette al previo rilascio della concessione edilizia, a prescindere dalle disposizioni della legislazione regionale. 7. Tale ratio decidendi non è attinta dal ricorrente, ed è peraltro conforme all’orientamento dei giudici amministrativi (cfr. TAR Lombardia n. 2223 del 2009 e ivi giurisprudenza citata), secondo cui la costruzione di una serra che, pur costituita da strutture agevolmente rimovibili, sia destinata a far fronte ad esigenze continuative connesse a coltivazioni ortofrutticole, in quanto destinata ad alterare in modo duraturo l’effetto urbanistico territoriale, è, appunto, soggetta regime della concessione – ora permesso di costruire.

8. Il quinto motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 2043 c.c., in riferimento alla statuizione sub c) della narrativa, per non esser stati liquidati i danni riferiti alla parte residua del fondo, è infondato. Ed, infatti, in ipotesi di espropriazione parziale è dovuta un’unica indennità (ricavata dalla differenza tra il giusto prezzo che l’immobile avrebbe avuto prima dell’espropriazione ed il giusto prezzo della parte residua dopo l’espropriazione stessa) in modo da ristorare l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua, non essendo, invero, concepibile, in presenza di un’unica vicenda espropriativa, l’attribuzione di distinte somme, imputate l’una a titolo di indennità di espropriazione e l’altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni (cfr. da ultimo, Cass. n. 11504 del 2014). 9. Correttamente, dunque, i giudici del merito non hanno riconosciuto alcuna ragione di credito aquiliano, ritenendo la diminuzione patrimoniale inclusa nella somma concordata tra le parti a titolo indennitario; dovendo, appena aggiungersi che il profilo con cui si lamenta la mancata acquisizione dei due reliquati non è trattato in seno alla sentenza impugnata, e la relativa omissione avrebbe dovuto esser denunciata, e ciò non è stato fatto, mediante deduzione dell’afferente error in procedendo.

10. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per le conseguenti statuizioni alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo e rigetta gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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