Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24785 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 05/11/2020), n.24785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11002-2016 proposto da:

S.B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO DE GUELMI;

– ricorrente –

contro

ROECHLING AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.,in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANNI LAZINGER;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2016 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO SEZIONE

DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 06/02/2016 R.G.N. 15/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2020 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ANDREA MATRONOLA per delega Avvocato LORENZO DE

GUELMI;

udito l’Avvocato GIANNI LAZINGER.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 6 febbraio 2016, la Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bolzano, rigettava la domanda proposta da S.B.S. nei confronti della Roechling Automotive Italia S.r.l., alle cui dipendenze il S.B. prestava la propria attività lavorativa con inquadramento nel livello F del CCNL per le industrie del settore gomma-plastica ed impiego in turni a ciclo continuo sette giorni su sette, vedendosi riconoscere le maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo ma non i riposi compensativi, avente ad oggetto la condanna della Società al risarcimento del danno in ragione della violazione di tale preteso diritto, quantificato in relazione alla retribuzione spettante per un giorno di ferie moltiplicata per i giorni di riposo maturati.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa del lavoratore, in ragione della disciplina posta in sede collettiva finalizzata, tramite il riconoscimento di una maggiorazione oraria particolarmente elevata, a compensare il disagio derivante dalla maggiore penosità della prestazione e, così, a configurare l’attribuzione di una indennità risarcitoria a ristoro del danno conseguente alla mancata fruizione del riposo.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il S.B., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.

Il ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9, comma 2, lett. b) e art. 17, comma 4 e degli artt. 12 e 15 CCNL Industria Gomma Plastica del 4.7.2008. anche sotto il profilo dell’omessa o insufficiente motivazione e dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale per porsi quello in contrasto con l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale, volto a sancire il carattere di assoluta eccezionalità della deroga al principio di periodicità del riposo settimanale di 24 ore nell’arco della settimana lavorativa, poi recepito in sede legislativa in termini tali da limitare l’intervento derogatorio dell’autonomia collettiva subordinando la mancata fruizione di riposi compensativi alla ricorrenza di motivi oggettivi ed alla predisposizione di misure di protezione alternative.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9, il ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica del rilievo espresso dalla Corte territoriale per cui l’articolazione dell’orario di lavoro aziendale su cinque giorni con il sabato a zero ore varrebbe di per sè a compensare la mancata fruizione del riposo settimanale prevista in via ordinaria dalla contrattazione collettiva.

Nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c., è prospettata in relazione all’orientamento espresso dalla Corte territoriale circa l’inconfigurabilità, a fronte dell’illecito relativo alla mancata concessione di riposi funzionali al recupero delle energie psicofisiche del prestatore, di un danno in re ipsa, tale da non implicare oneri di allegazione e prova da parte dell’istante.

Tutti gli esposti motivi meritano accoglimento non trovando riscontro la lettura operata dalla Corte territoriale della disciplina collettiva, di cui agli artt. 12 e 15 del CCNL per l’industria della gomma-plastica del 4.7.2008, in termini di conformità al disposto del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 17, comma 4, che, in coerenza con i principi in materia posti dalla Corte costituzionale, consente la deroga alla periodicità del riposo settimanale, anche quando questa sia prevista in sede di autonomia collettiva, “soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali, in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata”, nè potendo condividersi, alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 18.11.2002, n. 16234) la rilevanza ai fini del riposo settimanale dell’articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni implicante il sabato a zero ore.

Più specificamente è a dirsi come, a ben vedere, la disciplina collettiva presa in esame dalla Corte territoriale neppure contenga una deroga alla regola che impone, in caso di mancata fruizione del riposo settimanale, la concessione del riposo compensativo, atteso che l’art. 15 del citato CCNL, dopo aver previsto al par. A) che sono da definirsi festivi “le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi del par. B) e delle disposizioni legislative vigenti” al par. B) prevede che “il riposo settimanale cadrà normalmente in domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge” e fissa, quale norma di chiusura, la regola per la quale “Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo”.

Nè una deroga a tale regola può farsi discendere, come ritenuto dalla Corte territoriale dall’art. 12 del medesimo CCNL ovvero da una norma che precede l’art. 15 ed è volta esclusivamente a definire ed individuare le maggiorazioni applicabili in caso di lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni.

La circostanza che in sede di informazioni ex art. 425 c.p.c., si siano espressi in tal senso gli esponenti delle parti sindacali stipulanti non è stata considerata sufficiente neppure dalla Corte territoriale, che ne ha cercato conferma nella formulazione testuale della norma ed ha ritenuto di poterla rinvenire nelle disposizioni ivi contenute che fissano una più alta maggiorazione, pari al 50%, per “il lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi” e per “il lavoro straordinario festivo e domenicale” rispetto a quella pari solo al 25% prevista per “il lavoro domenicale con riposo compensativo” e ciò sulla base di una lettura del verbo “retribuire”, genericamente utilizzato solo nell’incipit dell’art. 12 (“Le maggiorazioni per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:…”) e perciò riferito a ciascuna delle maggiorazioni indicate, come significativo, relativamente alle sole disposizioni che prevedevano la maggiorazione del 50%, della volontà delle parti di configurare quella maggiorazione come comprensiva di una quota di natura indennitario/riparatoria compensativa della definitiva perdita del riposo settimanale.

Sennonchè un tale argomento letterale palesemente prova troppo, trovando chiara smentita ad una più accurata analisi del testo della clausola, che esclude quanto la Corte territoriale ritiene di poter desumere dal riferimento dell’art. 12 al lavoro domenicale con riposo compensativo ovvero che la maggiorazione del 50% riferita tout court al lavoro in giorni festivi (e quindi anche di riposo settimanale) sarebbe da leggersi nel senso di escludere la fruizione del riposo compensativo a fronte della perdita definitiva del riposo settimanale.

In effetti, la Corte territoriale non si avvede che le richiamate disposizioni dell’art. 12 distinguono tra lavoro festivo e lavoro domenicale (infatti, la previsione di cui al n. 2 della clausola riconosce la maggiorazione del 50% per le ore non straordinarie lavorate nei giorni “considerati festivi”, quella di cui al n. 3 stabilisce la stessa maggiorazione per le ore straordinarie lavorate la domenica ed i giorni festivi il numero 4 prevede l’inferiore maggiorazione del 25% ove risulti lavorata la domenica ma a ciò segua il riconoscimento di un riposo compensativo) e che, conseguentemente, le stesse vanno lette tenendo conto di tale distinzione.

Ne discende che la clausola di cui al n. 2 deve ritenersi prevedere la maggiorazione del 50% laddove le ore lavorate coincidano con la giornata di riposo settimanale, imponendosi una tale lettura in base al disposto del successivo art. 15, che nella locuzione “sono considerati festivi” qui utilizzata accomuna le domeniche e i giorni destinati al riposo settimanale, fondando l’interpretazione qui sostenuta del riferimento specifico alle giornate di riposo con esclusione di ogni riflesso sulla fruizione del riposo compensativo che, viceversa, risulta dovuto ai sensi dell’art. 15, par. B), comma 2, sopra riportato; dal canto suo la clausola di cui al n. 3 va intesa nel senso che la maggiorazione del 50% va riconosciuta laddove le ore lavorate eccedano quelle ordinarie nelle giornate di domenica ed in quelle festive, termine che, non ricomprendendo la domenica (giornata, ai sensi del medesimo art. 15, par. B, comma 1, di norma dedicata al riposo settimanale), limita il riferimento alle sole giornate di festività, con esclusione di quelle altre giornate dedicate al riposo settimanale; infine la clausola n. 4 assegna la maggiorazione inferiore, pari al 25%, nel caso di prestazione resa, per le sole ore ordinarie, nel giorno di domenica, inteso come tale e non come giornata di riposo settimanale, purchè tale impiego sia poi compensato dalla concessione di una apposita giornata di riposo. A tale stregua l’illecito dato dalla mancata concessione del riposo compensativo a fronte della perdita del riposo settimanale ove accertato in fatto sarebbe ravvisabile con diritto del lavoratore al risarcimento del danno da usura psicofisica configurabile in re ipsa e, come tale, presumibile, a prescindere da qualsiasi onere di allegazione e prova.

Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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