Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24784 del 19/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 18/07/2017, dep.19/10/2017),  n. 24784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8693/2015 R.G. proposto da:

P.A.M.A. MONTECATINI s.r.l., p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Avezzana, n. 1, presso lo studio dell’avvocato

Ornella Manfredini che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

Massimo Zati la rappresenta e difende in virtù di procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ORVA s.r.l., c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via Vittoria Colonna, n. 40, presso lo studio dell’avvocato Ambra

Giovene che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Giulio

Colli la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3489 dei 18.6/3.10.2014 della corte d’appello

di Milano;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 luglio

2017 dal Consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Vigevano la “Orva” s.r.l. esponeva che aveva fornito materiale meccanico alla “P.A.M.A. Montecatini” s.r.l.; che il corrispettivo dovutole, pari ad Euro 8.603,89, era rimasto insoluto.

Chiedeva ingiungersi a controparte il pagamento della somma anzidetta.

Con decreto n. 277/2004 il Tribunale adito pronunciava l’ingiunzione siccome domandata.

Con atto ritualmente notificato “P.A.M.A. Montecatini” proponeva opposizione.

Deduceva che a sua volta era creditrice della ricorrente; che invero tre anni prima dell’inizio del giudizio aveva consegnato un trapano “pianta bussole” alla “Orva” – che dalla stessa “Orva” aveva nel 1983 acquistato – affinchè provvedesse a ripararlo; che nonostante i numerosi solleciti solo a giugno del 2003 controparte le aveva comunicato che il trapano non era riparabile; che l’inerzia ed il silenzio di parte avversa le avevano cagionato un significativo pregiudizio economico.

Chiedeva tra l’altro accertarsi e liquidarsi il proprio credito risarcitorio, compensarsi le opposte ragioni e, se del caso, condannarsi la ricorrente a corrisponderle la differenza rispetto all’eventuale maggior ammontare dell’acclarando suo credito.

Si costituiva la “Orva” s.r.l..

Instava per il rigetto dell’opposizione.

Assunte le prove testimoniali, espletata c.t.u., con sentenza n. 610/2009 il tribunale di Vigevano accoglieva parzialmente l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, compensava il credito di cui all’ingiunzione con l’acclarato credito risarcitorio e condannava l’opposta a pagare all’opponente la somma di Euro 1.946,11 oltre interessi.

Interponeva appello la “Orva” s.r.l..

Resisteva la “P.A.M.A. Montecatini” s.r.l..

Con sentenza n. 3489 dei 18.6/3.10.2014 la corte d’appello di Milano confermava il decreto ingiuntivo e condannava l’appellante a pagare all’appellata la somma di Euro 1.000,00 oltre interessi; compensava fino a concorrenza di 1/3 le spese di c.t.u. e del doppio grado, condannava l’appellata ai residui 2/3.

Affermava la corte che il danno da riconoscere all’appellata era da commisurare all’ “importo relativo al valore (Euro 1.000,00) del vecchio trapano, in ragione della protratta inerzia dell’appellante che ha finito per contribuire a rendere detto trapano non solo del tutto inservibile, ma anche privo di valore commerciale” (così sentenza d’appello, pag. 3).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “P.A.M.A. Montecatini” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

La “Orva” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio. La ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 115 c.p.c..

Deduce che la corte di merito non ha tenuto conto delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio.

Deduce in particolare che la corte distrettuale non ha tenuto conto della raccomandata da essa ricorrente inviata a controparte in data 13.2.2002 e della raccomandata da “Orva” inviatale in data 28.5.2003; ha ignorato le dichiarazioni testimoniali rese da L.F. e da S.G.; ha travisato il tenore delle dichiarazioni rese dai testi O.G. e O.P.; ha disatteso l’esito della c.t.u., che aveva concluso per la riparabilità del trapano “pianta bussole” e per la reperibilità dei pezzi di ricambio.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, segnatamente l’omessa considerazione dell’identità di utilizzo, funzionalità e resa del vecchio trapano e del nuovo trapano.

Deduce che l’utilità che trae dal nuovo trapano, pagato Euro 19.000,00, oltre I.v.a., è la stessa che avrebbe tratto dall’utilizzo del vecchio trapano con un esborso di Euro 7.500,00, corrispondente al costo della riparazione del macchinario allorchè provvide a consegnarlo ad “Orva”; che dunque la riparazione non era affatto antieconomica; che la corte territoriale non ha per nulla tenuto conto di tale aspetto, che, se considerato, l’avrebbe indotta a quantificare il danno nella differenza tra quanto pagato per l’acquisto del trapano nuovo ed il costo che avrebbe sostenuto per la riparazione del vecchio.

I motivi di ricorso sono strettamente connessi.

Pur il primo motivo infatti si qualifica in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Al riguardo occorre tener conto, per un verso, che anche con siffatto mezzo di impugnazione la ricorrente censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte di Milano ha atteso in ordine ed ai fini del riscontro e della liquidazione del credito risarcitorio di essa ricorrente (“se dette risultanze probatorie fossero state prese nella dovuta considerazione, la Corte di Appello sarebbe giunta alle medesime conclusioni cui era giunto il Tribunale di Vigevano”: così ricorso, pag. 11); per altro verso, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499); per altro verso ancora, che, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

In ogni caso ambedue i motivi sono destituiti di fondamento.

Si premette, con specifico riferimento alla preliminare eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente (cfr. controricorso, pag. 7), che la sentenza impugnata è stata depositata in data 3.10.2014 e dunque successivamente al 4.7.2009, dì dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), che ha abrogato l’art. 366 bis c.p.c..

Non vi era pertanto alcuna necessità che l’illustrazione dei motivi si concludesse con la formulazione del quesito di diritto o, più esattamente, contenesse un momento di sintesi atto a circoscriverne puntualmente i limiti.

Si rappresenta comunque che i pretesi vizi motivazionali sostanzialmente veicolati dallo spiegato ricorso rilevano nel segno della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (la sentenza della corte lombarda è stata depositata il 3.10.2014) e nei limiti di cui all’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014.

Su tale scorta si rappresenta ulteriormente quanto segue.

Da un canto, che nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testè menzionata, si scorge in relazione alle motivazioni cui la corte di merito ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Dall’altro, che la corte territoriale ha sicuramente disaminato il fatto caratterizzante in parte qua agitur la res litigiosa ovvero il riscontro e la quantificazione del credito risarcitorio della “P.A.M.A. Montecatini” s.r.l..

Più esattamente la corte milanese ha avuto cura di specificare che il danno “però non appare riconducibile all’indicata differenza tra il costo del trapano nuovo e il costo della eventuale riparazione di quello vecchio” (così sentenza d’appello, pag. 2) ed ha altresì soggiunto che il danno da riconoscere all’appellata neppure era da commisurare al prezzo “per l’acquisto di un nuovo trapano” (così sentenza d’appello, pag. 3).

Su tale scorta si rappresenta evidentemente che le prospettazioni della ricorrente secondo cui “la Corte di Appello di Milano non ha posto a sostegno della propria decisione le risultanze probatorie del giudizio di primo grado, disattendendole in toto” (così ricorso, pag. 10), “se Ovra avesse riparato il trapano (…) Pama avrebbe avuto un esborso per la riparazione assai inferiore di quello effettuato per l’acquisto del macchinario nuovo” (così ricorso, pag. 11), “se la Corte avesse preso in considerazione le risultanze probatorie ignorate” (così ricorso, pag. 13), non escludono che il fatto decisivo per il giudizio sia stato indiscutibilmente esaminato.

Del resto l’assunto secondo cui l'”utilità che la P.A.M.A. ha tratto e trae dal nuovo macchinario pagato Euro 19.000,00 oltre I.v.a. è la stessa che avrebbe tratto dall’utilizzo del vecchio trapano riparato con un esborso di Euro 7.500,00 costo stimato per la riparazione all’epoca della consegna del trapano da P.A.M.A. ad OR.VA” (così memoria, pag. 5), afferisce propriamente al profilo della quantificazione del danno.

L’iter motivazionale che sorregge l’impugnato dictum risulta perciò in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.

In fondo, la ricorrente censura l’asserita distorta, erronea od omessa valutazione delle risultanze ovvero di talune delle risultanze di causa (“la “Corte d’Appello non ha tenuto conto delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio”: così ricorso, pag. 5; “pare che la Corte di Appello abbia ignorato le prove esistenti”: così ricorso, pag. 7; “rimane il fatto che alcune prove acquisite non siano state oggetto del giudizio: così memoria, pag. 2).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Il ricorso è stato notificato il 30.3.2015.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R..

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “P.A.M.A. Montecatini” s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, “ORVA” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA