Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24784 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29914-2019 proposto da:

G.P., R.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONELLI,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA

PICCO, CRISTINA ZUNINO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI (OMISSIS) –

TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 310//2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 06/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1 G.P. e R.C. proponevano, con procedura catastale Docfa, l’attribuzione all’unità immobiliare sita in (OMISSIS) censita in Catasto Fabbricati al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), sub 6, della categoria catastale A/2 (civile abitazione), con rendita di Euro 1.580,36. L’Amministrazione finanziaria con avviso di accertamento rettificava il classamento proposto attribuendo la categoria A/1 (abitazione signorile) con determinazione della rendita in Euro 2.897,32.

2 La società impugnava l’avviso di accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale di Genova rigettava il ricorso; sull’appello dei contribuenti la Commissione Tributaria delle Regione Liguria rigettava l’appello rilevando che nella speciale procedura Docfa l’obbligo di motivazione dell’atto è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita e che il classamento in A/1 trova giustificazione nel contesto di pregio in cui è inserito l’immobile nella metratura e nel numero di vani.

4. Avverso la sentenza della CTR G.P. e R.C. hanno proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. I contribuenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR non avrebbe censurato la generica motivazione dell’avviso di accertamento che si è limitata esclusivamente a rendere nota la categoria catastale (A1) senza manifestare gli elementi concreti e i criteri utilizzati dall’Ufficio ai fini della rettifica.

1.1. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in particolare l’impugnata sentenza avrebbe trascurato di prendere in considerazione specifiche circostanze dedotte in giudizio dai contribuenti costituite dalla comparazione dell’unità immobiliare oggetto di controversia con altri immobili ubicati nella stessa zona ed aventi analoghe caratteristiche ai quali è stata giudizialmente attribuita la categoria A/2.

2 Il primo motivo è infondato.

2.1 Secondo i principi affermati dal questa Corte (cfr. Cass. n. 12497/2016, n. 12425/2018, n. 31586/2019 e n. 2622/2020) “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, in tal caso, risulta evidente come la presenza e la adeguatezza della motivazione rilevino, non già ai fini della legittimità dell’atto, ma della concreta attendibilità del giudizio espresso mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso”.

2.2 Nella fattispecie l’attribuzione della categoria Al rispetto alla A2 proposta dal contribuente si fonda su elementi di fatto forniti dal privato nell’ambito di una procedura partecipata quale è quella prevista dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994. In particolare l’Ufficio si è semplicemente limitato a ripristinare il classamento e la rendita che l’immobile sin dalla sua costruzione aveva a che il contribuente aveva proposto di ridurre da A/1 ad A/2 mediante DOCFA presentata a seguito di interventi volti a realizzare una diversa distribuzione degli spazi interni.

2.3 La sopravvenuta diversa sistemazione degli spazi interni senza che ciò abbia comportato alcuna riduzione di superficie non ha apportato alcuna sostanziala modifica della situazione di fatto e l’ulteriore circostanza, addotta dai contribuenti e costituita dalla presenza nella stessa zona di fabbricati della medesima tipologia e classati in A/2 è un fattore estraneo alla consistenza e alle caratteristiche strutturale dell’immobile.

2.4 L’impugnata sentenza nell’affermare che “all’esito della procedura Docfa, procedura che vede la partecipazione attiva della parte contribuente, l’obbligo della motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita” ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, applicabile a norma del D.L. n. 83 del 2012, art. 5,4 comma 2, al caso concreto, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo l’11.09.2012, “Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alla questione di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, n. 1), 2), 3) e 4). La disposizione di cui al comma 4, si applica, fuori dai casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.” Non vi è prova che la “doppia conforme” si fondi su differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado anzi dalla lettura dell’impugnata sentenza emerge che la CTR abbia condiviso la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure con riferimento alle caratteristiche dell’immobile ai fini del classamento.

3 In conclusione il ricorso va rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso.

– condanna G.P. e R.C. alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 3.000 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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