Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24784 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 05/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9560/2012 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

CANCELLERIA 85, presso l’avvocato ALESSANDRO RAFFO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCELLO ACRI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI COSENZA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso l’avvocato

TONINO PRESTA, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIO SCONZA,

NICOLA CAROLILLO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato TONINO PRESTA, con delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.P., F. e N. stipularono il (OMISSIS) col Comune di Cosenza un atto di cessione volontaria di un appezzamento di loro proprietà ricadente in un piano di zona e soggetto a procedura espropriativa. Nel luglio del 1997, il Comune variò la destinazione urbanistica di parte dell’area acquistata, includendola tra i beni patrimoniali disponibili. Allegando che, in tal modo, il Comune aveva realizzato l’esercizio del diritto di prelazione, di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 21, M.P. chiese alla Corte d’Appello di Catanzaro la determinazione dell’indennità, a lui spettante, secondo il valore venale dei beni, ai sensi della sentenza della Corte Cost. n. 349 del 2007.

Nel contraddittorio del Comune, la Corte adita, con la sentenza indicata in epigrafe, qualificata la domanda come opposizione alla stima della L. n. 865 del 1971, ex art. 21, la dichiarò inammissibile, rilevando che l’esercizio della prelazione, implicante la preferenza accordata ad un soggetto per l’acquisto di un diritto a parità di condizioni, non era, nella specie, configurabile, per essere il Comune già titolare del diritto dominicale, in virtù dell’atto di cessione volontaria, e per essere intervenuta solamente una variazione della destinazione d’uso, per effetto della scelta urbanistica, operata dall’Ente.

Avverso tale sentenza, che rilevò l’inammissibilità della prospettazione del mancato avvio del procedimento di retrocessione, implicante una diversa causa petendi ed esulante dalla competenza in unico grado della Corte d’Appello, ha proposto ricorso M.P., affidato a tre motivi.

Il Comune di Cosenza ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, deducendo il vizio di motivazione, il ricorrente afferma che, nel ritenere inammissibile la domanda per esser l’Ente già proprietario dell’area in virtù della cessione volontaria – la Corte territoriale non ha considerato che la convenzione non aveva comportato il trasferimento del bene, contenendo solo la promessa di stipula di una “vendita per cessione volontaria” dopo l’emanazione delle nuovi disposizioni di legge in materia di espropriazione, al cui lume l’Ente avrebbe dovuto pagare le indennità di legge, stabilite solo provvisoriamente. Ove avesse valutato il contenuto dell’atto, la Corte del merito avrebbe dovuto riconoscere il diritto di esso ricorrente alla corresponsione del valore dell’area residua non utilizzata o alla relativa restituzione.

2. Col secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 21: a) non essendo il Comune già proprietario dell’area trasformata, l’art. 21 era dunque applicabile; b) anche a voler considerare perfezionata la cessione volontaria, il venir meno della destinazione dell’area non comportava l’acquisizione del bene al patrimonio disponibile, ma la facoltà di esercitare la prelazione; deducendosi, sotto altro profilo, che la dichiarazione di inservibilità del bene espropriato comporta il diritto soggettivo degli ex proprietari alla retrocessione, sicchè il potere esercitato dal Comune va inquadrato in quello previsto dalla disposizione invocata.

3. Col terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 35. Nel deliberare il passaggio delle aree al patrimonio disponibile, il Comune di Cosenza non aveva rispettato l’iter procedimentale di cui alla L. n. 865, art. 35, inosservanza che la Corte non aveva verificato, e che comportava o l’improduttività degli effetti delle delibere stesse – con permanenza dell’area nel patrimonio indisponibile – ovvero la configurazione dei presupposti della dedotta prelazione e dei suoi diritti.

4. Il primo motivo è inammissibile sotto un triplice profilo: essa involge direttamente una questione (natura reale o obbligatoria dell’atto stipulato dai M. nel 1981) non affrontata in sede di merito, e, dunque, nuova, è, peraltro, relativa a valutazioni di merito (interpretazione di detto atto) inammissibili in sede di legittimità, e difetta di autosufficienza, non avendo il ricorrente provveduto a trascrivere l’atto.

5. Anche il terzo motivo, di tenore del tutto generico (non è chiarito, infatti, per quale ragione l’inosservanza, anch’essa imprecisata, della disciplina di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 35, implicherebbe l’esercizio del diritto di prelazione), solleva una questione non appartenente al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, nè rilevabile d’ufficio e che, peraltro, avrebbe dovuto essere sollevata dinanzi al giudice amministrativo.

6. La violazione di legge dedotta sub a) del secondo motivo è inammissibile, perchè presuppone il mancato acquisto della proprietà da parte del Comune, per effetto dell’atto del 1981, in contrasto col diverso accertamento, ormai irrevocabile.

7. Il profilo di diritto sub b) è, invece, infondato. 8. L’invocato la L. n. 865 del 1971, art. 21, dispone che: “1. Qualora venga a cessare la destinazione alla realizzazione di un interesse pubblico delle aree espropriate in base alle disposizioni contenute nel presente titolo, i comuni, entro e non oltre 180 giorni dalla cessazione della succitata destinazione, hanno diritto alla prelazione sulle aree comprese nel loro territorio dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dello art. 16 e segg.. In caso di disaccordo il corrispettivo è determinato dall’ufficio tecnico erariale ad istanza anche di uno solo degli interessati. Avverso la stima può essere proposta opposizione, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, davanti la corte di appello competente per territorio. 2. Le aree acquisite al comune fanno parte del suo patrimonio indisponibile. 3. Il comune utilizza direttamente le aree occorrenti, per l’esecuzione delle opere di sua competenza e dà in concessione le aree occorrenti per la realizzazione di opere o di interventi di pubblica utilità”.

9. La disposizione in esame ha, dunque, istituito un diritto di prelazione a favore dei Comuni, esercitabile nei confronti dell’ente espropriante sulle aree rimaste inutilizzate, e consente l’acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile del Comune, che le utilizza per l’esecuzione delle opere di sua competenza e può darle in concessione per la realizzazione di opere o di interventi di pubblica utilità. Tale diritto, nel caso in cui, come nella specie, l’ente espropriante sia lo stesso Comune, non è tuttavia ipotizzabile, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, per l’impossibilità logica, prima ancora che giuridica, che l’amministrazione comunale, già titolare del diritto dominicale acquisito al patrimonio indisponibile (L. n. 865 del 1971, art. 35, ex comma 3) eserciti la prelazione nei confronti di se stessa, per ottenere la proprietà di un’area da acquisire allo stesso patrimonio indisponibile.

10. Deve aggiungersi che il diritto di prelazione prevale sul diritto alla retrocessione (cfr. Cass. n. 17372 del 2012), che, nella specie, non è stato mai avanzato, e che il relativo esercizio da parte del proprietario espropriato (potendo, in tesi, riconoscersi alla delibera di passaggio del bene al patrimonio disponibile valore equipollente alla dichiarazione formale d’inservibilità; cfr. Cass. SU n. 14826 del 2008) avrebbe comportato un nuovo trasferimento coattivo dell’immobile in suo favore ma, in questo caso, egli non sarebbe stato creditore di alcuna indennità, ma, al contrario, sarebbe stato debitore del prezzo di retrocessione in quanto, come ritenuto da questa Corte (cfr. Cass. n. 8999 del 2004), a seguito di ablazione, il soggetto espropriato non conserva, neppure, una proprietà latente sul bene.

11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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