Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24784 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24784 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 29473-2010 proposto da:
SANNIOLA

MARINA

SNNMRN73H58F839F,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI D’AMATO, rappresentato
e difeso dagli avvocati D’AMATO MICHELE, ANDREA
MONTI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2703

INTESA SANPAOLO S.P.A. (già BANCA INTESA S.P.A.), a
seguito di fusione per incorporazione diSANPAOLO INI
S.P.A.

in BANCA INTESA S.P.A.

con conseguente

Data pubblicazione: 05/11/2013

modifica della denominazione sociale in INTESA
SANPAOLO S.P.A.) C.F.

10810700152,

in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA

70,

presso lo

studio dell’avvocato LOTTI MASSIMO, che lo

FABRIZIO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

4347/2010

D’APPELLO di NAPOLI, depositata

della CORTE

il 30/07/2010

R.G.N.

3366/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

25/09/2013

dal Consigliere Dott. GIULIO

MAISANO;
udito l’Avvocato TAGLIAFERRI DAVIDE per delega MOMTI
ANDREA;
udito l’Avvocato LOTTI MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAVERIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 luglio 2010 la Corte d’appello di Napoli, in riforma
della sentenza del Tribunale di Napoli del 13 marzo 2007, ha rigettato la
domanda proposta da Sanniola Marina nei confronti della Intesa San Paolo
s.p.a. intesa ad ottenere la dichiarazione dell’illegittimità del licenziamento

disciplinare avviato nei suoi confronti con lettera di contestazione del 16
gennaio 2002. Con tale lettera di contestazione veniva addebitato alla
lavoratrice di non avere denunciato in data 21 novembre 2001 un ammanco
di cassa di £ 3.000.000; di non avere denunciato in data 20 agosto 2001
un’eccedenza di cassa di £ 1.000.000; di avere ripetutamente eseguito sui
conti della clientela operazioni di versamento e prelievo recanti firme
palesemente difformi rispetto agli specimen depositati in filiale; di avere
violato le disposizioni di cui all’art. 9 del regolamento per la custodia dei
valori e per l’esecuzione delle operazioni di cassa rivelando apersonale
della vigilanza la combinazione segreta per l’apertura della cassaforte. La
Corte territoriale ha motivato la pronuncia di rigetto ritenendo infondata
l’eccezione, accolta in primo grado, di tardività della contestazione,
considerando che la banca ha effettivamente conosciuto il fatto contestato
alla dipendente a seguito dell’ispezione svolta in data 22 novembre 2002,
per cui ha ritenuto tempestiva la contestazione del successivo 16 gennaio
2012 preceduta, d’altra parte, dalla sospensione dal servizio in data 30
novembre 2001. La Corte napoletana ha poi considerato che la lettera di
contestazione, pur riferendosi alla mancata denuncia di ammanco, in realtà
faceva riferimento all’intero episodio dell’ammanco descrivendone le
modalità che sono poi risultate provate. Il giudice dell’appello ha poi
ritenuto immotivata la prevalenza data dal giudice di primo grado alle
dichiarazioni della guardia giurata a cui la lavoratrice avrebbe rilevato la
combinazione segreta per l’apertura della cassaforte, rispetto alle

A

in tronco intimatole in data 5 giugno 2002 all’esito del procedimento

dichiarazioni rese in merito da altri due testi. La medesima Corte d’appello
ha poi considerato irrilevante il dedotto stato di malattia all’epoca del
licenziamento non essendo precluso il licenziamento per giusta causa anche
durante l’assenza per malattia, ed ha considerato irrilevante anche la
mancanza di audizione personale della lavoratrice all’esito della

contestazione avendo la stessa comunque reso le proprie giustificazioni.
La Sanniola propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato
su cinque motivi.
Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo s.p.a.
La ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione ed errata applicazione dell’art.
360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. e del CCNL di categoria per omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione. In particolare si deduce la
violazione del principio di immediatezza delle contestazioni essendo la
Banca venuta a conoscenza dei fatti addebitati molto prima dell’ispezione
del 22 novembre 2001.
Con il secondo motivo si assume violazione ed errata applicazione dell’art.
360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. e del CCNL di categoria per omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alla mancata
contestazione dell’ammanco addebitato essendo in realtà stato contestato
solo la mancata denuncia dell’ammanco stesso come si evincerebbe
dall’esame della relativa contestazione.
Con il terzo motivo si deduce ancora violazione ed errata applicazione
dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. e del CCNL di categoria per omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alla valutazione
delle contrastanti prove testimoniali relative alla contestata rivelazione

L

#

della combinazione segreta per l’apertura della cassaforte ad una guardia
giurata.
Con il quarto motivo si lamenta violazione ed errata applicazione dell’art.
360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. e del CCNL di categoria per omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alla riconosciuta

dallo specimen depositato in banca.
Con il quinto motivo si deduce violazione ed errata applicazione dell’art.
360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. e del CCNL di categoria per omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alla ritenuta
legittimità del licenziamento in malattia e senza ascoltare di persona la
lavoratrice come richiesto.
Orbene i suddetti motivi si presentano inammissibili perché con essi la
ricorrente sulla base di una propria ricostruzione dei fatti di causa tenta una
rivisitazione delle risultanze processuali non consentite in questa sede di
legittimità. I motivi inoltre si presentano infondati nella parte in cui
addebitano alla Corte territoriale la violazione di norme di diritto avendo di
contro il giudice d’appello fatto corretta applicazione di principi
giurisprudenziali consolidati in tema di immediatezza della contestazione
e rispetto del diritto di difesa dell’incolpato, rimarcando al riguardo con una
esaustiva motivazione come il principio della immediatezza debba essere
inteso in senso relativo e come il diritto di difesa non sia stato violato (cfr.
in argomento sulla immediatezza della contestazione, tra le altre, Cass. 2
febbraio 2009 n. 2580 che ha precisato che il requisito dell’immediatezza
della contestazione deve essere inteso in senso relativo, potendo essere
compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando
l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale
maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa

prova dell’utilizzo di moduli di prelievo e versamento con firme difformi

dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando
comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di
fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo; e per quanto riguarda il
rispetto del disposto dell’art. 7 statuto dei lavoratori<:Cass., Sez. Un. 26 aprile 1994 n. 3965, secondo cui ove il lavoratore abbia fornito le sue esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive, nulla più osta qualora il datore di lavoro ritenga di doversi in tal senso determinare, all'immediata irrogazione della sanzione, senza che sia, a tal fine, necessario attendere il decorso della residua parte del termine;e negli stessi3eAmblioe, da ultimo, Cass 9 febbraio 2012 n. 1884). Ed inoltre correttamente e con una motivazione ancora una volta esauriente e corretta sul versante giuridico, la Corte territoriale ha evidenziato come la condotta della Sanniola ha fatto venir meno il rapporto di fiducia che deve essere sempre alla base di un rapporto lavorativo, come quello bancario, giusta quanto hanno più volte messo in evidenza i giudici di legittimità (cfr. al riguardo, tra le tante, Cass. 12 aprile 2010 n. 8641, secondo cui in tema di licenziamento per giusta causa, la condotta del lavoratore deve essere valutata nel suo contenuto obbiettivo, con specifico riferimento alla natura e alla qualità del rapporto nonché, al particolare vincolo di fiducia che esso implica per la posizione rivestita nel suo ambito dal prestatore di lavoro, al grado di affidamento richiesto per le mansioni ricoperte, nonché nella sua portata soggettiva in relazione alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi che l'hanno determinato e alla intensità dell'elemento volitivo, che deve essere riferito anche all'ambito della relazione lavorativa e non solo ai profili meramente intriori). Alla stregua delle considerazioni sonora svolte, la sentenza impugnata, essendo motivata in maniera esaustiva, priva dì salti logicé ed avendo fatto giustificazioni prima della scadenza suddetta, senza manifestare alcuna corretta applicazione dei principi giuridici regolanti la materia scrutinata si sottrae a tutte le censure che avverso la stessa sono state mosse. Stante il contrastante esito dei giudizi di merito appare equa la compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 settembre 2013. La Corte, rigetta il ricorso;

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