Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24783 del 05/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 05/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17887-2012 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24,

presso il dott. MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato

LORENZO DURANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BRINDISI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 510/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 11/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato LORENZO DURANO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

rigetto del secondo, assorbimento dei restanti motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. T.A., proprietario di un compendio immobiliare, costituito da un fabbricato rurale e da circostanti terreni in Catasto del Comune di Brindisi alla partita (OMISSIS) fg. (OMISSIS) p.lle (OMISSIS) (per mq 11.673), (OMISSIS) (fabbricato rurale), (OMISSIS) (mq 2.771), e (OMISSIS) poi frazionata nelle attuali p.lle (OMISSIS) sito in Zona urbanistica F4 del locale PRG, ed assoggettato dal Comune di Brindisi ad occupazione legittima (quinquennale, in base al decreto n. 6/01 del 2001) e ad espropriazione (pronunciata con decreto del 27.01.2006) per la riqualificazione urbanistica ed ambientale dell’area urbana del (OMISSIS), adiva la Corte di Appello di Fecce con due distinti atti di citazione notificati all’ente espropriante rispettivamente il 9 giugno 2003 ed il 13 ottobre 2008; il primo atto involgeva l’indennità di occupazione temporanea, non depositata alla scadenza del primo anno di protrazione, mentre col secondo veniva dedotta l’insufficienza dell’indennità definitiva di espropriazione stimata per il fabbricato ed i terreni con decreto n. 12/2008 dalla competente Commissione, che aveva confermato la determinazione provvisoria del medesimo indennizzo (Euro 40.733,54), attuata con decreto n. 5/02 del Dirigente dei LLPP del Comune, in base al valore agricolo dei terreni (Euro 1000/1500 al mq). Il Comune convenuto resisteva alle domande.

Con sentenza del 25.03-8.00.2011 la Corte di appello di Lecce. disposta la riunione dei due connessi giudizi e disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione, accoglieva entrambe le domande proposte dal “liti; per l’effetto, determinava l’indennità di espropriazione in complessivi Euro 66.719.99 con interessi legali dalla data del decreto di esproprio e l’indennità dovuta per il solo primo anno di occupazione legittima in Euro 1.668,00 con interessi legali dalla data scadenza dell’annualità, ordinando dall’ente convenuto di depositare, presso la Cassa Depositi e Prestiti della Provincia di Brindisi, gli importi differenziali.

La Corte territoriale osservava e riteneva anche che:

occorreva innanzitutto accertare se all’epoca del decreto di esproprio il suolo avesse o meno natura edificatoria e ciò alla stregua del disposto di cui al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 3 convertito nella L. 8 agosto 1992, n. 359; sottolineava che l’accertamento della natura edificabile o agricola di un’area non poteva essere legato a valutazioni opinabili poggiate su indagini de facto, ma doveva essere fondato su una verifica oggettiva, che poteva essere data solo dalla classificazione urbanistica dell’area in considerazione;

nel caso di specie, attraverso la consulenza tecnica d’ufficio era stato accertato che, secondo il P.R.G. adottato dal Comune di Brindisi, ancora vigente all’epoca del decreto di esproprio, l’area per cui era causa, era tipizzata in zona F4: per le norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Brindisi “la zona F4 comprende tutte le aree pubbliche o private destinate alla tutela ecologica, alla formazione di parchi urbani e zone di rispetto; nelle zone F4 sono ammesse attrezzatura sportive di tutti i tipi sono altresì ammesse costruzioni ad uso collettivo, quali ristoranti, bar, campeggi…. Nessuna edificazione o impianto è ammessa nelle zone in cui il piano particolareggiato impedisca qualsiasi edificazione, le NN.T.AA. delineavano l’utilizzazione di dette aree, subordinando l’edificazione all’approvazione di apposito strumento attuativo (piano particolareggiato) con fissazione di indici massimi di fabbricabilità fondiaria e prescrizioni relative all’altezza massima dei fabbricati e alla presenza di parcheggi in una misura predetinita; la locuzione contenuta nella rubrica della norma valeva ad evidenziare non l’attribuzione esclusiva all’intervento pubblico della realizzazione delle opere ivi considerate, quanto, piuttosto, il profilo funzionale ed oggettivo dell’idoneità delle stesse a soddisfare i bisogni della collettività. D’altra parte, che nel caso di specie, per effetto delle NNTTAA dovesse ritenersi consentita anche ad iniziativa del proprietario la realizzazione di opere e strutture intese all’effettivo godimento del bene, risultava evidente anche alla luce della circostanza che, così come accadeva per la pianificazione attuativa di iniziativa privata, mentre era riservata al Consiglio comunale l’approvazione del “progetto generale” ivi previsto, l’attuazione del piano, in mancanza di esplicita riserva affidata all’Amministrazione, era prevista per intervento urbanistico diretto, rispettando gli indici di fabbricabilità previsti. Ne discendeva, in conclusione, che, nella fattispecie in esame, non si era in presenza di un vincolo urbanistico di localizzazione preordinato all’esproprio, ma di un vincolo di destinazione a carattere conformativo della proprietà privata, come tale posto al di fuori dello schema ablatorio e delle connesse garanzie costituzionali, secondo il c.t.u. la zona di terreno individuata dalle p.lle oggetto di esproprio nn. (OMISSIS), costituiva una parte elevata rispetto all’intera superficie espropriata (in totale ha 4.03.11) e risultava sostanzialmente inedificabile, in quanto ricadeva in una zona a confine con l’alveo del canale che sfociava nel seno di ponente del porto di Brindisi. Le previsioni di piano, tipizzando l’area come F4, portavano a parificarla, a fini indennitari, a quelle agricole: l’esistenza di un vincolo conformativo, che conferiva la destinazione ad un servizio pubblico, ed in più la sussistenza di un vincolo idrogeologico e paesaggistico sulle predette aree induceva a ritenere che i terreni oggetto di causa dovessero essere equiparati a quelli agricoli, non potendosi riconoscere al terreno espropriato una precisa destinazione edificatoria, e sotto il profilo regolamentare e sotto quello l’attuale, nè potendo individuarsi un tertium genus di aree, oltre a quelle edificabili ed a quelle agricole. Alla luce di tali accertamenti, apparivano pienamente condivisibili le conclusioni del CTU ing. S., secondo le quali i terreni oggetto di esproprio dovevano essere equiparati a quelli agricoli e stimati secondo il criterio tabellare di cui alla L. n. 865 del 1971;

per quanto riguardava il valore del suolo in questione, il consulente tecnico, aveva fatto riferimento ai prezzi praticati sul mercato sulla scorta di indagini svolte presso gli operatori del settore dell’edilizia nella zona ed operando una inedia di valori, tenendo conto delle caratteristiche proprie di ogni bene. Per la valutazione del bene egli aveva seguito il metodo sintetico – comparativo, ossia il metodo che unanimemente veniva considerato come il sistema che consentiva di raggiungere il risultato più attendibile ai fini dell’accertamento richiesto. Mentre l’ente convenuto non aveva mosso alcun tipo di rilievo nè in relazione alla natura non edificatoria del bene, nè in ordine alla stima che il CTU ne aveva fatto, richiamando genericamente le diverse indicazioni effettuate in sede amministrativa, il procuratore dell’attore aveva contestato il valore determinato dal consulente, deducendo che esso era assolutamente incongruo, ma si trattava di una mera contestazione di stile non idonea a scalfire le buone ragioni che sorreggevano la stima effettuata dall’ausiliario.

Accertata, dunque, la natura agricola del terreno ablato e il valore di mercato che essO aveva all’epoca dell’ablazione, la stima peritale era stata esattamente basata, in primo luogo, sul mercato di beni immobili compresi nell’ambito della zona con uguale destinazione e limitrofa a quella vincolata. Ne derivava che il giudizio di stima era stato condivisibilmente impostato in maniera comparativa e la determinazione del valore di mercato era avvenuta attraverso l’identificazione del parametro unitario di superficie. Conseguentemente, il valore venale del bene andava correttamente determinato mediante il metodo comparativo, indicato dal c.t.u. nel supplemento di consulenza del 16.11.2010:

l’indennità di occupazione legittima era stata richiesta solo con riferimento a quella spettante per il primo anno e la stima effettuata dal c.t.u. appariva congrua ed immune da censure, sicchè a quel titolo spettava all’attore la somma di Euro 1.668.00, con riferimento agli interessi legali sulla somma corrispondente all’indennità d’espropriazione.

Avverso questa sentenza il T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrato da memoria e notificato il 19.07.2012 al Comune di Brindisi che non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il T. denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) con particolare riferimento al D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 37 e 40 ed alla L. n. 865 del 1971, art. 16 alla stregua della pronuncia della Corte Costituzionale n. 181 del 2011. Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Si duole anche per vizi motivazionali che nella determinazione dell’indennità di espropriazione per i suoi terreni presunti inedificabili, la Corte distrettuale abbia recepito le indicazioni del CTU e perciò illegittimamente applicato, seppure implicitamente, il criterio del valore agricolo medio tabellare di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 16 successivamente dichiarato incostituzionale dalla Consulta, con la sentenza n. 181 del 2011, depositata il 10.06.2011 e pubblicata nella CTU il 15.06.2011.

2. “Violazione e falsa applicazione norme di legge (ex art. 360 c.p.c., n. 3) ed in particolare della L.R. Puglia 22 febbraio 2005, n. 3, art. 19, comma 2. Omessa motivazione circa un ratto controverso e decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., n. 5).

Il ricorrente lamenta che i terreni espropriati, urbanisticamente inclusi in Zona F4 del PRG, non siano stati qualificati come legalmente edificabili, in tesi illegittimamente trascurando la rubricata normativa regionale nonchè le caratteristiche degli immobili ablati, localizzati in contesto urbano edificato ed a confine con aree a destinazione B4, di completamento edilizio, a cui apportavano dotazioni minime di standards e nel cui perimetro dovevano essere inserite.

3. “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., n. 5), con riguardo alla reputata inedificabilità dei terreni occupati ed ablati, nonostante che essi fossero stati urbanisticamente inclusi in Zona F4 a destinazioni pubblicistiche, ma con previsione di attuazione dei previsti impianti anche tramite privati (art. 49 NTA) e che limitatamente alle p.lle (OMISSIS) rosse stato annullato dal Giudice amministrativo il Piano triennale di Assetto Idrogeologico.

“Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – in riferimento al richiamo, in tesi erroneo, della stima attuata dal CTU con metodo sintetico comparativo e, comunque, alla mancata considerazione degli allegati, specifici atti di comparazione inerenti a risalenti procedimenti espropriativi.

Il secondo motivo del ricorso, che esige in via logico-giuridica trattazione prioritaria, non merita favorevole sorte.

Come noto, la riconduzione del fondo all’ambito delle aree legalmente edificabili non può prescindere dalla destinazione risultante dalla sulla classificazione urbanistica nè consentire a quel fine di privilegiare, in contrasto con essa, le concrete caratteristiche di urbanizzazione e di localizzazione in contiguità a zone omogenee edificabili e perciò sostanzialmente l’edificabilità di fatto (in tema cfr anche Cass. n. 15007 e 15682 del 2011; n. 11408 del 2012; n. 12318 del 2015).

Nel caso, la Corte distrettuale è pervenuta a qualificare i terreni occupati ed ablati come non edificabili, chiarendone puntualmente le ragioni, irreprensibilmente ricondotte alla loro inclusione, anche all’epoca del decreto di esproprio, in zona omogenea F4 del vigente PRG e perciò dallo strumento urbanistico generale assoggettati, con vincolo d’indole conformativa, a un utilizzo meramente pubblicistico, volto a soddisfare i bisogni della collettività. D’altra parte, il fatto che le modalità di realizzazione di quelle opere avrebbero potuto involgere anche i privati (direttamente o tramite strumenti di convenzionamento) comportavano il solo effetto di escludere qualsiasi decadenza quinquennale del vincolo (Corte Costit. 179/99; in tema cfr Cass. nn. 3620, 17818 e 19193 del 2016): non certamente quello di trasformare la preventivata utilizzazione (soltanto) pubblicistica della zona F nella vasta gamma dell’edilizia privata di cui alle zone A-D indicata dal D.M. n. 1444 del 1968, attuabile esclusivamente ad iniziativa privata e per scelta privata. L’attività di trasformazione del suolo per la realizzazione dell’opera pubblica, comunque realizzata, ma inderogabilmente rimessa all’iniziativa pubblica, non può essere assimilata al concetto di edificazione che la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, prende in considerazione agli effetti indennitari e risarcitori: da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area (cfr. L. n. 1150 del 1942, art. 41 quater e art. 37, ultimo alinea T.U. espropr. del 2001). D’altra parte, la qualifica di edificatoti per i terreni in questione non avrebbe nemmeno potuto fondarsi sulla L.R. Puglia 22 febbraio 2005, n. 3, art. 19, comma 2 e sulla loro asserita continuità alla zona B: quella norma, infatti, rinvia agli artt. 32 e 37 del T.U. nonchè “alle aree ricadenti nel perimetro continuo delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, secondo le definizioni di cui al D.I. 2 aprile 1908, n. 1444, sicchè il riferimento non può essere inteso alle aree continue o viciniori a quelle B di determinazione soggettiva ed arbitraria (poco compatibile con il principio dell’edificabilità legale), ma a quelle ubicate all’interno del perimetro continuo di ciascuna delle zone A.C.D e per quanto qui rileva, B predeterminato dal comune (esattamente come voluto dal D.M. n. 444 del 1968, interamente recepito). Il tutto senza considerare che non vi è prova di tale continuità neppure menzionata dalla sentenza impugnata.

Deve, invece, essere accolto il primo motivo del ricorso, giacchè, per tutti i terreni occupati ed ablati (oltre che per il manufatto) si deve in effetti applicare ai tini indennitari, a seguito della sopravvenuta sentenza della Consulta n. 181 del 10.06.2011, il pieno loro valore di mercato, sia pure considerandone l’accertata natura inedificabile (dr anche Cass. St. n. 17808 del 2013: Cass. n. 21386 del 2011). Nel caso, infatti, il tenore dell’impugnata sentenza non consente di evincere che conclusivamente la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione legittima sia già avvenuta al valore di mercato di tutto il compendio, tramite l’uso del criterio sintetico-comparativo: per i terreni, infatti, viene fatto reiterato richiamo al diverso criterio astratto dei valori agricoli medi tabellari, senza escluderne o limitarne la concreta applicazione, che anzi appare indistintamente e contraddittoriamente accomunata all’esito conseguito col diverso metodo sintetico -comparativo di stima.

La sorte attribuita agli esaminati primi due motivi del ricorso comporta anche l’assorbimento dei successivi motivi del ricorso.

Conclusivamente si deve respingere il secondo motivo del ricorso, accogliere, invece, il primo motivo con assorbimento del terzo e del quarto motivo e cassare l’impugnata sentenza in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo, rigetta il secondo, dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo del ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, l’11 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA