Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24782 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 08/10/2018), n.24782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2354/2016 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 112, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MASSIMO

CANDREVA, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO VERDIGLIONE;

– ricorrente –

contro

A.S.P. N. (OMISSIS) DI REGGIO CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 972/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 28/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 28.7.2015, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta dall’Azienda Sanitaria Provinciale n. (OMISSIS) di Reggio Calabria avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Palmi le aveva ingiunto di pagare ad S.E. somme pretese a titolo di compensi per la partecipazione alle sedute della Commissione per l’accertamento delle invalidità civili;

che avverso tale pronuncia S.E. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura con i quali lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto che i compensi rivendicati dovessero ritenersi in realtà compresi nella retribuzione da lui percepita quale dipendente dell’azienda sanitaria;

che l’Azienda Sanitaria Provinciale n. (OMISSIS) di Reggio Calabria non ha svolto attività difensiva;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che è consolidato il principio secondo cui, atteso che la notifica a mezzo servizio postale non si perfeziona con la spedizione dell’atto ma con la consegna del relativo plico al destinatario, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982, che è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna sia la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, comporta l’insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione nonchè l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non potendosi accertare, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio (Cass. nn. 8717 del 2013, 25917 del 2017);

che parimenti consolidato è il principio secondo cui la prova documentale della notificazione eseguita a mezzo posta elettronica certificata è vincolata all’attestazione di conformità del difensore, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9,commi 1-bis e 1-ter, di talchè, in assenza di tale attestazione, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, senza che, a fronte del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato, possa assumere rilievo la questione dell’applicabilità alla fattispecie del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2 (cfr. da ult. Cass. n. 16496 del 2018);

che, nella specie, non si rinviene in atti nè la cartolina di ricevimento dell’avvenuta notifica a mezzo del servizio postale di cui si dà atto nell’ultima pagina del ricorso per cassazione nè l’attestazione di conformità della notifica eseguita telematicamente di cui s’è dato atto (solo) con la memoria ex art. 378 c.p.c.;

che pertanto – in disparte i profili di manifesta infondatezza delle censure di cui al ricorso, in relazione alle quali è appena il caso di ricordare che, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, il trattamento economico dei dirigenti remunera di norma tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo nonchè qualsiasi incarico conferito dall’amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa (cfr. Cass. nn. 8261 del 2017, 3094 del 2018) – il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, nulla dovendo logicamente pronunciarsi sulle spese di lite, sussistono, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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