Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24782 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 05/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9248-2012 proposto da:

SAN SIMEON S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso

l’avvocato PAOLO FIORILLI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RAFFAELE BUCCI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso l’avvocato NICOLO’

PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GIULIO GIDONI, ANTONIO IANNOTTA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 280/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato NATALIA PAOLETTI, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo,

l’assorbimento del quinto, rigetto del resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dall’impugnata sentenza emerge anche che:

con D.G.R.V. n. 1182 del 13 aprile 1999 veniva approvato, L. n. 122 del 1989, ex art. 6 il programma urbano dei parcheggi interessante il Comune di Venezia che prevedeva la realizzazione di un parcheggio scambiatore denominato via (OMISSIS). Detta previsione, nell’imporre il vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione dell’opera in parola, costituiva altresì Variante al PRG per la Terraferma approvato con D.G.R.V. n. 531 del 23/02/1998, che destinava l’area di cui si tratta a “Zona territoriale omogenea E: Zona di cintura urbana”;

successivamente, con Delib. 28 giugno 2002, n. 493 la Giunta Comunale approvava il progetto definitivo relativo alla realizzazione del parcheggio, dichiarandone la pubblica utilità e l’urgenza;

con decreto, n. 328/456506 del 02/12/2002, il Dirigente del Servizio Espropri disponeva quindi l’occupazione e l’immissione in possesso dell’immobile di proprietà della ditta San Simeon s.a.s.;

con decreto n. 95 del 09/08/2004, la Provincia di Venezia, ritenuto il carattere agricolo dell’area occupata, provvedeva alla determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, comma 3, (VAM) e della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4 che veniva quantificata in complessivi Euro 64.594,40 e successivamente depositata presso la Cassa DD.PP, non essendo stata accettata dall’espropriata;

nel frattempo, con l’adozione del decreto di esproprio n. 153 del 9/12/2004, veniva portata a termine la procedura espropriativa;

successivamente, in data 04/09/2006, la Commissione Provinciale di Venezia, ribadendo la natura agricola dell’area oggetto di esproprio, provvedeva, a richiesta del Comune di Venezia, alla determinazione dell’indennità definitiva di esproprio ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, comma 3, e della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4 che veniva quantificata in complessivi Euro 119.280,00;

avverso la predetta determinazione dell’indennità definitiva di esproprio proponeva opposizione la ditta San Simeon s.a.s., con atto di citazione notificato in data 24/10/2006 al Comune di Venezia, che resisteva all’iniziativa; in particolare, l’opponente chiedeva sia la determinazione dell’importo dell’indennità di esproprio D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 37, comma 1 sul presupposto di una pretesa vocazione edificatoria dell’area espropriata, suggerendo un valore venale pari a 300,00 Euro/mq, e sia la determinazione della dovuta indennità di occupazione;

con sentenza del 9.12.2010-21.02.2011 la Corte di appello di Venezia, recependo l’esito della CTU, accertava e dichiarava che l’indennità di espropriazione relativa all’area ablata, estesa mq 11.360, era pari ad attuali Euro 236.288,00; che l’indennità di occupazione temporanea dell’area stessa era pari ad attuali Euro 13.208,00; conseguentemente ordinava al Comune di Venezia di depositare le suddette somme, maggiorate dell’interesse legale a far tempo dal decreto di esproprio del 9.12.2004 fino al loro versamento presso la competente Cassa Depositi e Prestiti; condannava il Comune di Venezia a rifondere alla San Simeon s.a.s. la metà delle spese tutte di lite, compensando tra le parti la residua metà delle stesse.

La Corte territoriale osservava e riteneva che:

l’opposizione era in parte fondata;

dall’esame dei provvedimenti riguardanti l’area interessata si evinceva, intanto, che il vincolo imposto al terreno si configurava come lenticolare e preordinato all’esproprio e che l’atto di approvazione del programma equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità.

Inoltre, viste le norme urbanistiche vigenti prima dell’approvazione ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, che definivano l’area come zona agricola di cui all’art. 50 NTA classificata in particolare, sottozona E di cintura urbana, si doveva certamente ritenere che l’immobile non fosse edificabile secondo, appunto, le norme urbanistiche vigenti al tempo della suddetta imposizione;

la quantificazione dell’indennità andava pertanto eseguita tenendo conto del VAM di competenza per l’area interessata (per l’anno 2004 Euro 5,20 al mq);

peraltro, nella specie sussistevano elementi oggettivi che, sul mercato immobiliare – cui si doveva avere riguardo – valorizzavano sensibilmente il terreno stesso, ben oltre il ricordato valore medio. Questo, infatti, era sito nell’immediata periferia di Mestre, era contiguo ad aree con insediamenti di rilievo, sotto l’aspetto economico, cui il mercato era massimamente orientato, servito da strade ad intenso traffico, su una delle quali, inoltre, detto terreno espropriato prospettava direttamente. Da cotale ubicazione discendeva, quanto meno, la possibilità, non esistente in diverso sito della medesima zona agraria, di utilizzazioni, pur sempre agricole ma di reddito ben altrimenti significativo, rispetto all’usuale. La facilità di accesso e l’intensa frequentazione del sito avrebbero potuto permettere, ad esempio, di impiantare, in loco, attività di floricoltura, con vendita diretta anche al minuto o, in genere, attività di agriturismo e connesse, tali da associare al frutto agricolo di base, quello commerciale che era, notoriamente, il più redditizio, nella presente epoca storica. Andava, inoltre, considerato, al fine della stima, che la ricordata ottimale ubicazione para urbana, attribuiva un maggior valore venale alla pur modesta edificazione autorizzabile in zone rurali, siccome connessa alle suddette più lucrose attività praticabili. Da ultimo, non andava pretermesso, anche ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 che la proprietà residua del soggetto espropriato era stata depauperata di una fascia di terreno fronte strada che aveva senz’altro inciso, nella valutazione commerciale della parte non espropriata, in modo negativo commercialmente parlando;

andava pertanto condivisa la prospettazione dell’ausiliario di applicare al valore agricolo di base di Euro 5,20 al mq il coefficiente di punti 4) che portava detto valore ad Euro 20,80 per mq di superficie. E ciò tenendo conto delle considerazioni su esposte e del rilievo che ad un tanto conducevano vuoi le indagini eseguite dal C.T.U. sul mercato (che avevano permesso di individuare analoghe quotazioni di stima negli ultimi anni per terreni aventi simile posizione e destinazione urbanistica), vuoi la stessa notorietà; l’indennità di espropriazione doveva, in definitiva, essere fissata in complessivi Euro 236.288 a valore attuale della moneta (Euro 20,80 al mq. x mq 11.360 di superficie espropriata dal Comune di Venezia), tenuto conto che le norme vigenti dopo l’ultima riforma di cui alla Finanziaria del 2007 e la giurisprudenza comunitaria e costituzionale in materia avevano ormai fissato l’indefettibile principio per cui il diritto di proprietà non poteva essere compresso nel senso di pervenire ad ablazioni di beni, anche se per pubblica utilità, che non remunerassero compiutamente l’espropriato della perdita dei beni stessi per quello che essi valevano sul mercato immobiliare;

spettava infine a San Simeon s.a.s. l’ulteriore indennizzo per l’occupazione provvisoria durata complessivi giorni 737, decorrenti dal decreto di occupazione d’urgenza del 2.12.2002 al decreto di esproprio 9.12.2004. Tenuto conto della vigente normativa e quindi del tasso ufficiale di sconto per gli anni 2002/2004, con riferimento al quale l’indennità andava calcolata, risultava dovuta all’espropriata l’ulteriore somma di Euro 13.208 a tale titolo. Erano pertanto dovute a San Simeon s.a.s le indennità complessive di attuali Euro 236.288 + Euro 13.208, pari a Euro 249.496,00, oltre interessi legali dalla data del decreto di esproprio all’avvenuto versamento;

la parziale, reciproca soccombenza dei contendenti comportava, infine, che le spese di lite andassero compensate per la metà, considerato che l’espropriata aveva insistito erroneamente per la valutazione dell’area come edificabile, mentre la stessa tale, oggettivamente, non era. Pertanto il Comune di Venezia, che a sua volta era soccombente, avendo offerto un indennizzo non proporzionato al valore venale dell’immobile, complessivamente considerato, doveva rifondere a San Simeon la metà delle spese tutte di lite.

Avverso questa sentenza la società San Simeon S.a.s. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi integrati da questione di costituzionalità, illustrato da memoria e notificato il 6.04.2012 al Comune di Venezia che il 15-17.05.2012 ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo vanno ritenuti irricevibili i documenti che la società San Simeon ha allegato alla depositata memoria illustrativa, estranei al novero di quelli acquisibili a norma dell’art. 372 c.p.c..

A sostegno del ricorso la ricorrente denunzia:

1. e 2.) “Violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 3, conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359: oggi sostituito dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 32, comma 1”.

La società San Simeon premette che, per il regime transitorio di cui al T.U. n. 327 del 2001, art. 57 essendo la declaratoria di PU nel caso intervenuta il 13 aprile 1999, con l’approvazione regionale, in prima variante lenticolare al PRG di terraferma del Comune di Venezia, del piano triennale dei parcheggi (PUP), implicante imposizione del vincolo espropriativo, la Corte distrettuale avrebbe dovuto applicare nella determinazione delle dovute indennità non la normativa introdotta da quel Testo del 2001, ma la L. n. 2359 del 1965, art. 39; tanto premesso, si duole che il mancato riconoscimento della natura edificabile del suolo appreso sia dipeso dall’erronea valorizzazione della situazione urbanistica d’inedificabilità, per inclusione in sottozona di cintura urbana, vigente prima della suddetta declaratoria di PU, e che non si sia invece considerata la diversa situazione urbanistica in cui il medesimo terreno versava alla successiva data del 9.12.2004 di emanazione del decreto di espropriazione, situazione che ne avrebbe legittimato l’inserimento nell’ambito delle aree edificabili, per assimilazione ai terreni limitrofi, posti in Zone D- produttive, dalla seconda variante al PRG di terraferma che per l’area in questione aveva invece confermato la destinazione a parcheggio. Al riguardo assume che a) all’epoca dell’adozione del decreto di esproprio (9.12.2004) il vincolo espropriativo a parcheggio pubblico, impresso il 13 aprile 1999, era ormai divenuto inefficace per scadenza del vincolo triennale di legge, sicchè, ai fini della qualificazione del suolo come edificabile o meno, occorreva considerare non già le preesistenti indicazioni di PRG, ma la disciplina transitoria di salvaguardia cui alla L. n. 10 del 1977, art. 4 e così reputare l’area bianca e di fatto edificabile alla stregua della destinazione delle aree circostanti (ZTO D- Produttiva), b) quand’anche poi quel vincolo fosse stato ancora vigente, a seguito della sopravvenuta adozione a gennaio del 1999 della seconda variante per la terraferma, approvata a dicembre 2004 ed entrata in vigore a gennaio 2005, comunque trattandosi di vincolo conformativo a standards pubblici, realizzabili anche da privati tramite concessione/convenzione al fondo ablato non avrebbe potuto essere negata la qualifica di edificabile.

3) “Violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39”.

La ricorrente di conseguenza sostiene che, trattandosi di area edificabile, le indennità avrebbero dovuto essere determinate non già col criterio tabellare dei VAM, ma ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 39 e perciò considerando il valore venale dei terreni occupati ed espropriati.

Tutte le connesse censure dedotte nelle due articolazioni del primo motivo del ricorso e conseguentemente nel terzo motivo non hanno pregio. Sui controversi temi sono, peraltro, condivisibili i rilievi critici esposti in premessa alle doglianze da disattendere, dato in effetti sia che nella specie, per l’anteriorità della declaratoria di pubblica utilità (13.04.1999) alla data (30 giugno 2003) di entrata in vigore del citato Testo Unico sulle Espropriazioni, si doveva fare riferimento alla normativa a questo testo anteriore (in tema cfr anche Cass., ord, n. 6798 del 2013; Cass. sem. n.11480 del 2008) e sia che nel doveroso accertamento della natura edificabile o meno dell’area occupata ed ablata non si sarebbe potuto trascurare (cfr anche Cass n. 4130 del 2003; n. 8837 del 2015. V. Corte Cost. n. 442 del 1993) il regime urbanistico vigente alla data del decreto di espropriazione (9.12.2004). Quanto al primo profilo delle premesse, tuttavia, nella stima del terreno si è recepito il noto criterio dell’edificabilità legale, identico nelle normative pregressa e sopravvenuta, sicchè per tale aspetto l’applicazione di quella più recente non può essersi risolta in errore valutativo.

Merita poi conferma il conclusivo inserimento del terreno appartenuto alla D.S. nell’ambito delle aree legalmente inedificabili, perchè vincolate dallo strumento urbanistico generale a un utilizzo meramente pubblicistico. Quanto alle contestazioni svolte dalla ricorrente avverso questo inquadramento, in primo luogo si rivela nuova e comunque assiomatica e non decisiva l’asserzione della sopravvenuta scadenza del Piano triennale dei parcheggi pubblici per decorso del relativo termine triennale di efficacia; questo tema non risulta esplicitamente affrontato nell’impugnata sentenza;

inoltre, per l’attuazione di quel Piano la L. n. 122 del 1989 non impone espressamente un termine triennale decorrente dalla relativa adozione (nella specie avvenuta il 13 aprile 1999) nè si è allegato che tanto prevedesse lo strumento urbanistico (anche attuativo). D’altra parte la scadenza del PUP è pure smentita dall’esposizione in fatto della pronuncia di merito e dalla ricostruzione urbanistica del comune, secondo cui dopo la delibera regionale del 13 aprile 1999 era intervenuta la Delib. G.M. 28 giugno 2002, n. 493 ad approvare definitivamente il progetto ed a disporre la realizzazione del parcheggio pubblico, dichiarandone la pubblica utilità e l’urgenza. La rilevata carenza di autosufficienza e di richiami significativi al regime urbanistico stabilito per il fondo appartenuto alla ricorrente investe pure le modalità di realizzazione di queste opere, che se avessero realmente involto anche i privati (direttamente o tramite strumenti di convenzionamento) avrebbero avuto il solo effetto di escludere qualsiasi decadenza quinquennale del vincolo (Corte Costit. 179/99; in tema cfr Cass. n. 3620 del 2016). Non certamente quello di trasformare la preventivata utilizzazione (soltanto) pubblicistica della zona E nella vasta gamma dell’edilizia privata di cui alle zone A-D indicata dal D.M. n. 1444 del 1968, attuabile esclusivamente ad iniziativa privata e per scelta privata, proprio perchè l’attività di trasformazione del suolo per la realizzazione dell’opera pubblica, comunque realizzata, ma inderogabilmente rimessa all’iniziativa pubblica, non può essere assimilata al concetto di edificazione che la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis. prende in considerazione agli effetti indennitari e risarcitori: da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area (cfr. L. n. 1150 del 1942, art. 41 quater e art. 37, ultimo alinea espropr. del 2001).

Analoghe carenze affliggono pure la vigenza per l’area in questione di un diverso e nuovo regime urbanistico al momento del decreto di esproprio; ma quand’anche all’epoca fosse stata assente (o fosse venuta meno) un’efficace pianificazione per l’area in questione, da aversi perciò come bianca L. n. 10 del 1977, ex art. 4 ciò non avrebbe comportato la decadenza della norma del PRG che già prevedeva per essa la destinazione inedificabile “E”, così costituendo un vincolo insuperabile alla qualificazione edificatoria anche nell’applicazione del criterio della c.d. edificabilità di fatto: alla cui luce il terreno restava egualmente inedificabile (cfr da ultimo, cass. n. 12268 del 2016; n, 22992 del 2014).

4) “Violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.: art. 1, primo protocollo, allegato alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), cui è stata data esecuzione con L. 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952); art. 117 Cost., comma 1, art. 42 Cost.; art. 3 Cost.: insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Assume che quand’anche i terreni in discorso non fossero stati qualificabili come legalmente edificabili, gli indennizzi avrebbero dovuto essere calcolati in base al loro valore pieno di mercato e non recependo i VAM.

5) “Violazione di norme di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 24 e ss. e art. 72.” La ricorrente si duole che anche l’indennità di occupazione temporanea legittima sia stata illegittimamente determinata, tramite la correlazione dell’utilizzato criterio degli interessi legali, con l’indennità di espropriazione di cui si è parlato, calcolata in base ai VAM.

6) “Violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 3 Cost., art. 24 Cost., artt. 6 e 13, art. 113 Cost., art. 1 primo protocollo, allegato alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), cui è stata data esecuzione con L. 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952) e, conseguentemente, dell’art. 117 Cost., comma 1; art. 42 Cost.; art. 111 Cost.”, in riferimento all’adottata statuizione di deposito degli indennizzi presso la competente Cassa DDPP, a disposizione dell’avente diritto, in luogo della chiesta condanna del Comune espropriante al relativo, diretto pagamento agli espropriati. Al riguardo introduce anche una questione di costituzionalità, assumendo che le disposte modalità di riscossione apportano grave pregiudizio ai diritti di difesa e di proprietà, dato che gli indennizzi potevano essere riscossi solo dopo la loro “definitiva” quantificazione e perciò, in tesi, solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza sull’opposizione alla stima.

Il quarto ed il quinto motivo del ricorso sono fondati; il relativo accoglimento comporta anche l’assorbimento del sesto motivo del ricorso con la questione di costituzionalità in esso prospettata.

Nel caso, le indennità di espropriazione e di occupazione legittima sono state in effetti illegittimamente determinate tramite il criterio astratto dei valori agricoli medi tabellari seppure assunti in funzione meramente parametrica, quando invece, a seguito della sentenza della Consulta n. 181 del 2011, si sarebbe dovuto recepire il pieno valore di mercato del terreno occupato ed ablato, sia pure considerandone l’accertata natura inedificabile (cfr anche Cass. SU n. 17868 del 2013: Cass. n. 21386 del 2011).

Conclusivamente si devono respingere i primi tre motivi del ricorso, accogliere il quarto ed il quinto motivo con assorbimento del sesto motivo e cassare in relazione ai due motivi accolti l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigettai primi tre motivi del ricorso, accoglie il quarto ed il quinto, dichiara assorbito il sesto motivo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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