Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24782 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/11/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 05/11/2020), n.24782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piegiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 435-2020 proposto da:

M.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PASQUALE RIBECCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE presso LA

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1700/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 05/09/2019 R.G.N. 2029/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato le domande proposte da M.P., proveniente dalla regione di (OMISSIS) in Senegal, tese ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero in subordine a beneficiare della protezione sussidiaria o di quella umanitaria previste rispettivamente dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7 e 8 la prima, dall’art. 2, lett. g) stesso decreto la seconda e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 nel testo applicabile al caso concreto l’ultima.

2. Il giudice di secondo grado, in esito ad una accurata ricostruzione delle norme in concreto applicabili e della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di giustizia dell’Unione Europea formatasi sulle stesse, esclusa la necessità di procedere ad una nuova audizione del ricorrente, ha accertato che la vicenda personale che aveva indotto il ricorrente a lasciare il suo paese di origine (islamico appartenente al gruppo etnico (OMISSIS) era stato indotto a emigrare a seguito di una brutale aggressione da parte del fratellastro che si era impossessato di tre dei cinque capi di bestiame ereditati) non era collegabile neppure indirettamente ad un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinione politica nè era ravvisabile una esposizione ad un rischio effettivo di danno grave nel senso inteso dalla normativa richiamata (condanna a morte, tortura, trattamenti inumani o degradanti, minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale). Ha escluso inoltre che ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria tenuto conto delle allegazioni dello stesso ricorrente e non essendo a tal fine sufficiente la documentazione depositata inerente il rapporto di lavoro.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso M.P. affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Il primo motivo di ricorso con il quale è lamentata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2017, artt. 2 e 14 (rectius 2007) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione alla mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi per l’accertamento, in ordine alla richiesta di protezione internazionale, delle reali attuali condizioni del Senegal è infondato.

4.1. E’ ben vero che nei giudizi aventi ad oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, la verifica delle condizioni socio politiche del paese di origine deve essere svolta, anche mediante integrazione istruttoria ufficiosa, all’attualità (Cass. 12/11/2018 n. 28990) e tuttavia è onere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine (cfr. Cass. 22/05/2019 n. 13897 e 20/05/2020n. 9230) ed è in esito a tale allegazione che sorge l’obbligo per il giudice di valutare le condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione. Nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente non ha proceduto ad allegare se non in maniera estremamente generica quale fosse la situazione della regione di provenienza di tal che la Corte di merito non era tenuta a diversi ed ulteriori approfondimenti istruttori.

5. Con il secondo motivo è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 sempre in relazione al diniego della protezione umanitaria per avere la Corte trascurato di procedere ad una comparazione tra l’integrazione sociale e la situazione personale del richiedente.

5.1. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe considerato che nella specie sussistevano le condizioni per la concessione della protezione chiesta stante la mancanza di legami familiari le condizioni socio economiche disastrose e per le condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona condizioni di vulnerabilità rilevanti ai fini della concessione del permesso di soggiorno ed ampiamente descritte nel ricorso davanti al giudice.

6. La censura è infondata.

6.1. Il rilascio del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie, nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, applicabile ratione temporis, in conformità a quanto disposto da Cass., Sez. Un. 29459 del 13/11/2019, essendo stata la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno proposta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 – rappresenta una misura atipica e residuale, volta a tutelare situazioni che, seppur non integranti i presupposti per il riconoscimento delle forme tipiche di tutela, si caratterizzino ugualmente per la condizione di vulnerabilità in cui versa il richiedente la protezione internazionale.

6.2. L’accertamento della summenzionata condizione di vulnerabilità avviene, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/05/2019 n. 13088; Cass. civ., sez. I, n. 4455 23/02/2018), alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel Paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel Paese di destinazione.

6.3. Le Sezioni Unite hanno consolidato l’indirizzo espresso dalle Sezioni Semplici, secondo cui occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese, isolatamente ed astrattamente considerato (Cassazione civile sez. un., 13/11/2019, n. 29459).

6.4. La Corte di appello, nel rigettare la domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha puntualmente valutato entrambe le condizioni menzionate, ritenendo il percorso di integrazione sociale nel territorio italiano, attestato dallo svolgimento di attività lavorativa, non integrasse un effettivo radicamento sul territorio. Inoltre, non ha ravvisato nelle condizioni del ricorrente una situazione integrante la condizione dei “seri motivi” di carattere umanitario, derivante dalla compromissione dei diritti umani fondamentali, il cui accertamento è presupposto indefettibile per il riconoscimento della misura citata (cfr. Cass. 15/01/2020 n. 625 e 23/10/2017n. 25075).

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

7.1. Non occorre provvedere sulle spese non avendo il Ministero dell’Interno svolto attività difensiva.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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