Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24782 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 03/10/2019), n.24782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27805-2017 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA S. GIOVANNI IN

LATERANO 18-B, presso lo studio dell’avvocato ENNIO CALBI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

19, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FERA, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

contro

ALLIANZ S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 701/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.R. convenne in giudizio S.E., davanti al Tribunale di Avezzano, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui patiti in conseguenza della caduta verificatasi nella palestra gestita dal convenuto, a suo dire a causa della presenza di un attrezzo ginnico (peso manubrio) lasciato incustodito in prossimità della porta di ingresso, attrezzo sul quale dichiarava di essere inciampato riportando significative conseguenze (frattura del braccio).

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda, sul rilievo che l’incidente era stato determinato da colpa esclusiva dell’attore.

Autorizzata dal giudice la chiamata in causa, da parte del convenuto, della società di assicurazione Allianz s.p.a., questa si costituì chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria.

Espletata una c.t.u., il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 26 aprile 2017, ha rigettato il gravame, confermando la sentenza del Tribunale e condannando l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila ricorre P.R. con atto affidato a due motivi.

Resistono S.E. e l’Allianz s.p.a. con due separati controricorsi.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2727,2729 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Sostiene il ricorrente che la sentenza, non valutando in modo corretto le prove a disposizione, avrebbe negato l’esistenza di una serie di circostanze indicate dall’attore, che avrebbero dovuto condurre all’accoglimento della domanda; in particolare, in ordine all’effettivo inciampo sull’attrezzo, alla sua collocazione in prossimità della porta d’ingresso della palestra ed alle modalità di svolgimento dei fatti.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c..

Si osserva che la responsabilità del custode ha natura oggettiva salvo la prova del fortuito, che nella specie era evidente il carattere insidioso del peso manubrio sul quale il ricorrente era caduto e che, comunque, la responsabilità del gestore della palestra sussisteva anche ai sensi dell’art. 2043 c.c..

3. I due motivi, benchè tra loro differenti, possono essere trattati congiuntamente, in quanto ruotano intorno ai medesimi problemi.

Osserva la Corte, innanzitutto, che essi sono entrambi redatti con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in quanto si fondano sul richiamo a risultanze istruttorie senza indicare quali siano i relativi atti e senza specificare se e dove essi siano stati messi a disposizione di questa Corte.

Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile perchè, lamentando un’errata valutazione delle prove, finisce, dietro l’apparente richiamo alla violazione di legge, col tradursi in un evidente tentativo di sollecitare in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito; tanto più inammissibile in quanto la. Corte d’appello ha ricostruito i fatti ed ha rilevato che non era stato dimostrato il nesso di causalità tra la presenza del peso manubrio e l’effettiva caduta dell’attore, che l’oggetto era ben visibile e che, pertanto, l’incidente era da ricondurre ad esclusiva disattenzione del danneggiato, la cui condotta integrava gli estremi del caso fortuito.

Una volta dichiarata l’inammissibilità del primo motivo, il secondo ne rimane di conseguenza assorbito; ciò in quanto, divenuta incontestabile la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non dimostrato il fatto storico della caduta in collegamento causale con la presenza dell’attrezzo ginnico, ogni discussione sulla possibile (ipotetica) violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. risulta irrilevante, posto che la ricostruzione in fatto esclude che si possano utilmente invocare le regole in tema di responsabilità del custode e di responsabilità per fatto illecito in generale. Il tutto senza contare che è lo stesso ricorrente a dimostrare un certo grado di confusione in ordine al fondamento giuridico della domanda (ricondotta in parte all’art. 2051 c.c. ed in parte all’art. 2043 c.c.).

4. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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