Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24781 del 19/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 18/07/2017, dep.19/10/2017),  n. 24781

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Lauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18177/2016 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SANTO FINOCCHIARO;

– ricorrente –

contro

C.G., rappresentata e difesa dagli avv.ti ANTONIO ANGELO

ZINGALI, SALVATORE CASTROGIOVANNI e con essi domiciliata in Roma

presso la Corte Suprema di Cassazione;

– controricorrenti –

nonchè

C.M., CA.GI.MA., G.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 856/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/07/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1 C.S. ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per cassazione contro la sentenza del 27.5.2016 con cui la Corte d’Appello di Catania – per quanto ancora interessa in questa sede – ha respinto il gravame da lui proposto contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Catania sez. dist. Acireale n. 408/2012) che aveva, a sua volta, respinto la sua domanda di acquisto per usucapione della proprietà esclusiva di un fondo e di un fabbricato rurale siti nel Comune di Aci Castello, proposta nei confronti degli altri comproprietari C.M., Ca.Gi.Ma., C.G. e G.S..

Resiste al ricorso C.G. con controricorso, mentre le altre parti del giudizio non hanno svolto difese in questa sede.

1.1 Con un primo motivo è stata dedotta erroneità ed illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., rimproverandosi alla Corte di Appello di Catania di avere errato nel ritenere non assolto l’onere probatorio circa il possesso esclusivo dei beni oggetto di comunione tra le parti. Rileva il ricorrente di avere fornito ampia prova della sussistenza di tutti i requisiti del possesso utile ai fini dell’usucapione evidenziando che la prima contestazione avvenne dopo oltre un ventennio di possesso esclusivo. Ritiene ininfluente la presenza in loco dei genitori all’interno degli immobili oggetto di controversia e richiama gli atti da lui ritenuti indice di possesso animo domini (manutenzione, coltivazione, abitazione, applicazioni di serrature e catene, nonchè pagamento di utenze e oneri fiscali) evidenziando che i convenuti dal 1980 al marzo del 2008 non hanno mai opposto alcunchè all’esercizio libero, incondizionato e ininterrotto del suo possesso.

1.2 Con la seconda censura si denunzia erroneità ed illegittimità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., in combinato disposto con l’art. 1158 c.c., ed anche ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, per omessa e/o insufficiente motivazione. Ricorda il ricorrente di avere dichiarato e documentato la propria attività di bracciante agricolo e tutte le iniziative adottate (messa dimora di piante, miglioramento di colture, realizzazione di vasca di raccolta acque per irrigazione, intestazione contratto di fornitura idrica, lavori al fabbricato) e rimprovera alla Corte d’Appello di non avere esaminato gli atti di interversione nel possesso.

2 Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso;

3 Ritiene il Collegio che la proposta sia meritevole di accoglimento, stante la manifesta infondatezza di entrambi i motivi di ricorso.

Innanzitutto, è inammissibile la seconda censura sotto il profilo del vizio motivazionale: il testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella versione più recente ed applicabile alla fattispecie in esame è chiarissimo: è consentito denunziare in cassazione solo “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, ipotesi qui non ricorrente e neppure dedotta, avendo invece la parte invocato la “omessa e/o insufficiente motivazione”. Il fatto decisivo del giudizio era infatti l’accertamento del possesso necessario ai fini dell’usucapione della quota degli altri comunisti e la Corte lo ha esaminato, seppur traendone conseguenze non di gradimento del ricorrente.

Quanto alle dedotte violazioni di legge, pure dedotte con i motivi di ricorso, va rilevata la manifesta infondatezza delle due censure.

In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in temi di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall’uso della cosa comune (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 23539 del 10/11/2011 Rv. 619952; Sez. 2, Sentenza n. 12775 del 20/05/2008 Rv. 603455).

La Corte d’Appello si è attenuta puntualmente a tale principio rilevando, previa analisi degli atti di possesso invocati dall’appellante che nel caso in esame il C. non aveva mai neppure allegato atti univocamente rivolti contro i compossessori tali da rendere riconoscibile a costoro l’intenzione di non possedere più come semplice compossessore, ma come possessore esclusivo sottolineando addirittura la mancanza di prova dell’esclusiva gestione del fondo (indicando le deposizioni dei testi a base del proprio convincimento).

Rimettere oggi in discussione il ragionamento dei giudici di merito significa snaturare il giudizio di legittimità, i cui limiti sono ben delineati dall’art. 360 c.p.c..

In conclusione, il ricorso, che sostanzialmente riproduce i motivi di appello, deve essere respinto con addebito di ulteriori spese alla parte soccombente;

Considerato infine che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato respinto per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 3.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA