Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24781 del 15/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 15/09/2021), n.24781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38347-2019 proposto da:

SOCIETA’ IMV PRESSE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO

15, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO BRUGNOLI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2014/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La I.M.V. Presse s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 2014/13/19, depositata il 9 maggio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato il suo l’appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva rigettato il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento, in materia di Ires ed Irap di cui all’anno d’imposta 2013, con il quale venivano disconosciuti i costi oggetto di una fattura e di due note di addebito, tutte relative al rapporto con la Lamikos s.r.l..

2. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

La contribuente ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. E’ opportuno trattare anticipatamente, per la sua potenziale capacità assorbente, il secondo motivo, con il quale la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la nullità della sentenza per la pretesa natura meramente apparente della sua motivazione, resa per relationem con quella di primo grado e recante, a detta della contribuente, un irriducibile contrasto “tra quanto affermato dall’Ufficio nella motivazione dell’atto impositivo e quanto statuito dal giudice d’appello, nella misura in cui il principio di inerenza è certamente l’elemento, o quanto meno uno dei due elementi (oltre al ritenuto difetto di certezza) su cui l’Amministrazione finanziaria fonda la propria pretesa: di talché negare tale circostanza oltre che confermare l’apparenza della motivazione resa in sentenza, dimostra altresì appunto la dedotta inconciliabilità ed illogicità”.

Il motivo, che dal corpo della censura risulta proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è infondato.

Infatti, “La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.” (Cass.,Sez. 1 -, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019, ex plurimis).

Nel caso di specie la CTR, pur citando periodi tratti dalla motivazione della sentenza di primo grado, dei quali ha indicato e espressamente la provenienza, non ne ha meramente condiviso acriticamente il contenuto, ma ne ha mediato la conferma con le proprie valutazioni, muovendo dalle critiche di cui ai motivi d’appello e, pertanto, esponendo un autonomo ed articolato percorso argomentativo, che non è inferiore al minimo costituzionale necessario.

Inoltre, la motivazione neppure è irriducibilmente contraddittoria, come assume la ricorrente.

Infatti, il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non è ipotizzabile in caso di contrasto tra le affermazioni della stessa sentenza ed il contenuto di altre prove e documenti (cfr. Cass., Sez. L -, Sentenza n. 17196 del 17/08/2020). Pertanto, l’asserito contrasto tra quanto affermato dall’Ufficio nella motivazione dell’accertamento e “quanto statuito dal Giudice d’appello”, a differenza di quanto assume la ricorrente, non determina il vizio denunciato con il secondo motivo.

Tanto premesso, va poi rilevato che comunque tale contraddizione neppure sussiste, visto che lo stesso motivo espone che il “difetto di certezza” dei costi disconosciuti, accertato dalla CTR, è uno “dei due elementi (…) su cui l’Amministrazione finanziaria fonda la propria pretesa”.

2.Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109.

Assume la contribuente che “il Giudice ha ritenuto i costi contestati inerenti, cfr. ultimo capoverso di parte motiva”, ne ha negata la sussistenza, perché a suo dire privi del requisito della certezza e della oggettiva determinabilità. Da quanto sopra premesso, emerge invece che tutti e tre i costi sono documentati da fattura o da note di addebito. E’ quindi incontrovertibile l’esistenza e la certezza del costo, né occorre richiamare il concetto di determinabilità (…) Non occorre, atteso che la certezza è pacifica.”.

Il motivo è inammissibile.

Infatti esso muove dalla premessa che, a differenza di quanto sostenuto dall’Ufficio ed accertato dalla CTR, i costi sarebbero certi perché tali li ritiene la contribuente (“Da quanto sopra premesso…”).

Partendo da tale certezza, che sarebbe “pacifica” – ma che è stata invece contraddetta dall’Ufficio ed è espressamente negata dalla sentenza – la ricorrente assume che la CTR non avrebbe fatto corretta applicazione dell’art. 109 Tuir, laddove ha sostenuto che difetterebbe il requisito della certezza dei costi controversi.

E’ allora evidente che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, il ricorso mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, ovvero a sostituire la valutazione in fatto effettuata dal giudice a quo con quella auspicata dalla ricorrente, ciò che è inammissibile (Cass., Sez. U -, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).

Altrettanto inammissibile, in quanto non coglie specificamente la ratio decidendi espressa dalla CTR (come necessario in tema di ricorso per cassazione: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017), è lo stesso motivo nella parte in cui censura la CTR perché avrebbe messo in discussione le scelte dell’imprenditore contribuente. Infatti, la sentenza impugnata, nel terzo capoverso di pag. 2, quando apprezza come “in apparenza poco giustificata” una delle spese, non esprime affatto né la ragione del suo disconoscimento, né un giudizio sulla condotta dell’imprenditore, ma esclude che la spesa possa ritenersi certa in difetto di un adeguato supporto istruttorio, che comunque esclude sia stato fornito dopo aver esaminato la documentazione negoziale prodotta dalla contribuente ed averla messa in correlazione con quella contabile.

Lo stesso deve dirsi con riferimento alla censura secondo la quale la CTR avrebbe escluso la prova dei costi per la mancanza di un contratto scritto, senza che tale forma fosse prevista dalla legge. Infatti, la sentenza impugnata non contiene tale affermazione, che non può identificarsi con l’accertamento, correlato all’esposizione del diffuso esame della documentazione in atti, che la contribuente non ha prodotto alcun documento che attesti con sufficiente valenza probatoria le proprie allegazioni.

Tanto meno, poi, coglie la ratio decidendi l’affermazione che la CTR avrebbe riconosciuto l’inerenza dei costi in questione. Infatti la sentenza impugnata, nel rispondere al relativo motivo d’appello della contribuente, che assumeva l’incontestabile inerenza dei costi, ha piuttosto affermato che, a monte, non sussisteva la certezza e la determinatezza, o determinabilità, degli stessi, sottolineando che (come del resto dedotto nello stesso ricorso), anche queste ultime, come la stessa inerenza, erano negate dall’Ufficio.

Invero, nella sostanza, la lettura dell’intero corpo del motivo evidenzia come, anche per tali censure, la ricorrente pretenda di attingere il merito della valutazione in fatto operata dal giudice a quo, come non è ammissibile in questa sede.

3. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA