Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24781 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 223-2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

32, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sè stesso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GROSSETO;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. R.G. 66/2015 del TRIBUNALE di GROSSETO,

depositata il 25/11/2015;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. CUOMO Luigi,

che chiede che il ricorso per regolamento sia rigettato, con le

conseguenze di legge;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso diretto al Prefetto di Grosseto il ricorrente impugnò il verbale contravvenzionale relativo all’art. 126 bis C.d.S., comma 2.

Avverso il decreto prefettizio di rigetto il ricorrente propose opposizione innanzi al Giudice di pace di Grosseto il quale, proposta dalle, parte ricorrente querela di falso, provvedeva a rimettere le parti innanzi al Tribunale di Grosseto per il relativo procedimento.

Riassunta la causa innanzi a quel Tribunale, il Giudice, con ordinanza emessa il 30.11.2015, dichiarava la propria incompetenza per essere competente il Tribunale di Firenze, luogo in cui aveva sede l’Avvocatura dello Stato, difensore della Prefettura di Grosseto.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza C.G. il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Grosseto.

La Prefettura di Grosseto non ha svolto attività difensiva.

Il Procuratore Generale ha, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., formulato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il ricorso a questa Corte di legittimità C.G. deduce:

1) l’omessa lettura e valutazione della replica del ricorrente alla eccezione di incompetenza del Giudizio adito formulata da parte resistente; omessa valutazione della sentenza della S.C. n. 14037104; falsa ed errata applicazione delle norme di diritto in relazione a detta sentenza ed alla errata citazione di altra sentenza della Corte assolutamente inconferente con la fattispecie in esame;

2) falsa ed errata applicazione dell’art. 391 c.p.c: in ordine alla condanna del ricorrente, non soccombente, alle spese del giudizio incidentale;

3) falsa ed errata applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, 2^ cpv trattandosi quanto meno di mutamento giurisprudenziale rispetto alla questione dirimente.

In particolare il ricorrente ha dedotto che, nel caso specifico, rileva esclusivamente la competenza del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione amministrativa ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 secondo un criterio che deroga alle ordinarie regole sull’obbligatorietà del Foro erariale; inoltre, il ricorrente lamenta di essere stato ingiustamente condannato al pagamento delle spese, trattandosi in ogni caso, di decisione in rito e di fase incidentale definita su impulso del giudice procedente.

Il ricorso per regolamento di competenza è infondato e, come tale, va rigettato con conferma della competenza del Tribunale di Firenze.

E’ pacifico in atti, contrariamente a quanto dedotto in memoria, che il giudizio incidentale verte sulla falsità di documenti (a seguito della proposizione di querela di falso di esclusiva competenza del Tribunale) e non ha ad oggetto, pertanto, la legittimità del provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa di competenza del Giudice di pace, nei confronti del quale non è applicabile la regola del Foro erariale di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art. 7.

Ciò posto, in materia, questa Corte ha già statuito (ordinanza n. 17880/2004) che “la competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall’art. 25 c.p.c. nonchè dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 6 e 7 di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norme, prevale, salve le eccezioni contemplate dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 7 fra le quali non è compreso il giudizio di falso, su ogni altra competenza, anche se inderogabile “(fattispecie di giudizio incidentale di falso promosso davanti al Tribunale di Como a seguito di proposizione di querela di falso nel corso di procedimento di opposizione a sanzione amministrativa dinanzi al Giudice di Pace di Como, il quale aveva provveduto ai sensi dell’art. 313 c.p.c.: nell’affermare il principio che precede, la S. C. ha ritenuto corretta la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la propria incompetenza indicando come competente il Tribunale di Milano). Ed il provvedimento impugnato richiama proprio tali principi, essendo evidente che la lamentata citazione di una pronuncia afferente tutt’altra fattispecie, è frutto di mero errore materiale nell’indicazione del numero della predetta sentenza di questa Corte.

Al rigetto del ricorso consegue la correttezza della statuizione sulle spese di lite emessa dal Giudice di merito.

Non vi è, invece, pronuncia sulle spese di questo giudizio non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 11331/14).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e conferma la competenza del Tribunale di Firenze.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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