Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24781 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/11/2020, (ud. 09/09/2020, dep. 05/11/2020), n.24781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piegiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 428-2020 proposto da:

I.N., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ASSUNTA FICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE presso PREFETTURA –

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE, in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI

PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1147/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/05/2019 r.g.n. 511/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 31 maggio 2019, ha confermato l’ordinanza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato le domande avanzate da I.N., cittadino (OMISSIS) di etnia (OMISSIS) proveniente dalla regione del (OMISSIS), tese ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in subordine il suo diritto alla protezione sussidiaria o alla protezione umanitaria, già negatagli dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. La Corte territoriale per quel che qui interessa ha rammentato che il richiedente, cittadino (OMISSIS) di etnia (OMISSIS), proveniente dalla regione del (OMISSIS), aveva dichiarato di essere rimasto ferito, nel 2004, nel corso di un attacco da parte di tre (OMISSIS), durante il quale la madre ed il fratello erano stati uccisi, ricollegabile ad una faida risalente al 1988. Di essersi risolto a lasciare il paese, temendo per la propria vita, dopo aver constatato che la polizia, alla quale era stato denunciato l’episodio, non aveva fatto nulla per trovare i colpevoli.

2.1. Il giudice di appello ha escluso la necessità di procedere all’audizione del ricorrente, già sentito dalla Commissione territoriale oltre che nel corso del giudizio di primo grado.

2.2. Ha accertato che non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dello stato di rifugiato sul rilevo che le dichiarazioni rese dal ricorrente erano prive di riferimenti circostanziati e non erano supportate da documenti, sicchè non era possibile verificarne l’attendibilità.

2.3. Ha escluso che sussistessero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) osservando che si trattava di fatti circoscritti alla sfera del diritto penale ordinario; che non risultava l’esistenza di persecuzioni di carattere religioso o sociale; che non vi era una situazione generale di elevato rischio per la vita e l’incolumità del ricorrente tenuto conto che episodi terroristici, pur allarmanti, si erano verificati in un contesto territoriale assai esteso e con elevato numero di abitanti (11.000.000 di abitanti nell’area). Con riferimento all’ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo art. 14, ha rilevato che le notizie raccolte da fonti internazionali affidabili ed aggiornate evidenziavano il persistere in Pakistan di tensioni politiche e sociali nonchè di violazioni delle libertà democratiche, ma non l’esistenza di un conflitto armato interno – pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza – che creasse una situazione di indiscriminata violenza che possa coinvolgere il ricorrente. 2.4. Con riguardo alla protezione umanitaria, richiesta in via subordinata, la Corte ha in primo luogo chiarito che alla fattispecie non trovava applicazione, ratione temporis, il D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 113 con il quale erano stati introdotte rilevanti restrizioni alla concessione del permesso di soggiorno. Tuttavia ha escluso che ricorressero i presupposti per l’accoglimento della domanda evidenziando che “i gravi motivi di carattere umanitario”, che ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 5 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 autorizzano la concessione della tutela richiesta. Il ricorrente, infatti, non aveva allegato o documentato particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali o di salute che consentissero di accordare la protezione umanitaria chiesta.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso I.N. affidato a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui tuttavia non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Preliminarmente va rilevato che il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello depositata il 31.5.2019 ed avviato per la notifica il 9 dicembre 2019 è tempestivo.

4.1. Ed infatti l’inapplicabilità del principio della sospensione dei termini feriali ai giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale del cittadino straniero, introdotta con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 14, non opera rispetto ai ricorsi avverso le decisioni delle commissioni territoriali emesse e comunicate (o notificate) come quella in esame, anteriormente alla data del 17 agosto 2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data (cfr. Cass. 05/09/2019 n. 22304).

5. Il primo motivo di ricorso, con il quale è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e dell’art. 46, comma 3 della Direttiva 2013/32 per essere stata omessa dalla Corte di merito l’audizione personale dell’interessato sollecitata dal ricorrente per fornire un quadro circostanziato delle ragioni che lo avevano spinto all’espatrio, è infondato.

5.1. Va qui ribadito che nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso. Da un canto vi è il diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale dall’altro vi è il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (cfr. Cass. 14/05/2020 n. 8931 e già Cass. n. 3308 del 2018). In tale contesto allora è necessario che l’interessato deduca, e nella specie non lo ha fatto, l’esistenza di elementi nuovi di valutazione che giustifichino la reiterazione dell’incombente.

6. Il secondo motivo con il quale è denunciata la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la Corte territoriale omesso di valutare il livello di integrazione del ricorrente ed i documenti a tal fine prodotti nel giudizio di appello è anch’essa infondato.

6.1. Sostiene il ricorrente di aver depositato insieme al ricorso in appello documentazione comprovante da un canto l’attività lavorativa svolta in Italia e dall’altro documentazione sanitaria attestante il deficit psichico sofferto e sottolinea che la Corte ha del tutto trascurato di prenderli in esame.

6.2. Tanto premesso ritiene il Collegio che nel caso in esame la sentenza si fa carico di prendere in esame le risultanze istruttorie motivando specificatamente e chiarendo, in adesione ai principi affermati da questa Corte che la realizzazione di un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza ed ha escluso che sulla base delle allegazioni e degli accertamenti effettuati tale bilanciamento autorizzasse il riconoscimento del permesso chiesto (sulla necessità di tale operazione di raffronto v. Cass. n. 4455 del 2018 citata ma anche più recentemente Cass. n. 17130 del 2020).

6.3. Per quanto riguarda poi il denunciato omesso esame della documentazione attestante l’esistenza di una malattia psichica, di cui effettivamente la Corte non fa menzione, la censura si presenta sotto tale aspetto generica poichè non chiarisce come dove e quando è stata denunciata l’esistenza della malattia.

7. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, 6 e 14 e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. da 8 a 27 e degli artt. 2 e 3 CEDU.

7.1. Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso di compiere un’adeguata istruttoria per accertare l’esistenza di un pericolo di quel danno grave che giustifica il riconoscimento della protezione sussidiaria. Secondo il ricorrente la Corte non avrebbe tenuto conto di quanto riferito sin dalle prime dichiarazioni rese alla Commissione territoriale circa la mancanza di protezione quale risultante anche dai rapporti del dipartimento di stato USA – USDOS del 13.3.2019 (incapacità dello Stato di reprimere abusi e del clima di impunità presente nel paese) e da altri rapporti precedenti (Country report del 2014) oltre che dai rapporti dell’EASO del 2018.

7.2. La censura non può essere accolta atteso che se effettivamente è rilevante ai fini della protezione sussidiaria l’inadeguatezza del sistema giudiziario e di polizia per assicurare una tutela nel caso di rischi di aggressione da parte di privati (cfr. Cass. 03/07/2017 n. 16356 e 03/07/2017 n. 23604) tuttavia la Corte ha esattamente dato applicazione ai su riferiti principi ed ha motivatamente escluso che nella specie sussistessero le condizioni per la tutela chiesta dando conto dell’insussistenza nella zona di provenienza dell’istante (il (OMISSIS)) di una situazione di controllo del territorio da parte dell’autorità di Polizia e della episodicità degli attacchi terroristici nell’ampio territorio preso in considerazione. Ne consegue che da un canto non è ravvisabile la violazione di legge denunciata e dall’altro la censura si risolve in una inammissibile richiesta di diversa valutazione dei fatti che a questa Corte non è consentita.

8. Con il quarto motivo, infine, è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in relazione alla mancata comparazione tra integrazione sociale e situazione personale del ricorrente.

8.1. Sostiene infatti il ricorrente che le segnalate gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona avrebbero dovuto determinare la Corte di appello ad accogliere, quanto meno, la richiesta di protezione umanitaria ovvero di rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali del D.L. n. 113 del 2018, ex art. 1, comma 9.

8.2. Anche quest’ultima censura non può essere accolta. Valgono qui le considerazioni già svolte in risposta al secondo motivo dove si è già ricordato che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. specificatamente Cass. 02/07/2020 n. 13573, e già n. 8819 del 2020, e n. 7622 del 2020). Le sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito che ” in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (cfr. Cass. s.u. n. 29459 del 2019). Inoltre quanto alla malattia psichica va qui ribadito che l’esame della sua rilevanza è precluso dalla mancata specificazione dei modi e dei tempi della sua allegazione (la Corte infatti non ne fa alcun cenno).

9. In conclusione per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese stante la mancata costituzione del Ministero. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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