Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24780 del 19/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 12/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9062/2016 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 125,

presso il suo studio, rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 25517/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che l’avv. Z.M. ricorre in proprio per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 22 dicembre 2015, che ha dichiarato inammissibile perchè tardivo l’appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 17721 del 2010;

che l’intimata Roma Capitale non ha svolto difese in questa sede;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso e il Collegio condivide la proposta;

che dall’esame degli atti, consentito in ragione della natura del vizio denunciato, emerge che la sentenza di primo grado è stata resa pubblica in data 25 ottobre 2011, nell’ambito di giudizio iniziato dopo il 4 luglio 2009;

che, pertanto, alla data della notifica dell’atto di appello 30 maggio 2012 – il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c., comma 1, era decorso;

che il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva della controparte;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA