Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24780 del 05/12/2016
Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24780
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11737-2014 proposto da:
G.G.A., elettivamente domiciliato in (OMISSIS),
presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MARCO IACOBONE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANLUCA ANTONIO
FRANCESCO FERRI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 133/24/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 05/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;
udito l’Avvocato Ferri Gianluca Antonio difensore del ricorrente che
si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di G.G.A., esercente la professione di dottore commercialista, della cartella recante richiesta di pagamento dell’IRAP, relativa all’anno di imposta 2009, la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava integralmente la decisione di primo grado favorevole al contribuente.
In particolare, il Giudice di appello rilevava che il contribuente era soggetto ad imposta essendosi avvalso, per lo svolgimento dell’attività, di beni strumentali di notevole entità ed avere corrisposto compensi, anch’essi di entità rilevante, a terzi.
Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso su quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 laddove la CTR aveva erroneamente ritenuto l’esistenza di un’autonoma organizzazione unicamente sulla base dei costi sostenuti valutandoli “in un’ottica quantitativa”.
Con il secondo motivo si denunzia la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 dell’omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti con particolare riferimento all’omessa valutazione della “qualità” dei costi e dei compensi posti dalla CTR a fondamento della sua decisione.
Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c. laddove la sentenza impugnata era palesemente mancante dei fatti rilevanti ai fini di causa e delle ragioni giuridiche della decisione che avevano indotto il Giudice di appello a ritenere sussistente nel caso di specie il requisito dell’autonoma organizzazione.
Infine, con il quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni di legge, sotto il differente profilo dell’error in procedendo, per l’omissione totale della motivazione.
Gli ultimi due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome correlati, e da primi per ragioni di ordine logico-giuridico, sono inammissibile il terzo e infondato il quarto.
E’ inammissibile il terzo laddove la doglianza, afferente ad un’asserita integrale mancanza di motivazione, andava più correttamente proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, come, peraltro, esposto con il quarto motivo che, però, è infondato, avendo i Giudici di appello esposto i fatti della controversia ed illustrato le ragioni giuridiche che li hanno condotti alla decisione.
Sono, invece, fondati i primi due motivi.
Questa Corte ha reiteratamente statuito che in tema di IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un’autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale (cfr. ex multis di recente sentenza n. 22674 del 24/10/2014). Tale principio è stato di recente puntualizzato dalle Sezioni Unite le quali con sentenza n. 9451/2016 hanno statuito che non ricorre il requisito dell’autonoma organizzazione quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
La sentenza impugnata si è discostata da tali principi avendo fondato il suo convincimento unicamente sull’entità dei beni strumentali e sull’utilizzo del lavoro dei terzi senza compiere alcuna valutazione in ordine all’indispensabilità o meno dei beni utilizzati e sulla natura dell’attività lavorativa di terzi utilizzata dal professionista.
Conclusivamente, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, rigettati il terzo ed il quarto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice del merito perchè provveda al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e regoli le spese processuali.
PQM
La Corte, in accoglimento del primo e del secondo motivo, rigettati i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016