Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24780 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 24780 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 19441-2008 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2013
2664

avvocati RICCIO ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNA, VALENTE
NICOLA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

MASTROENI

GIUSEPPE

C.F.

MSTGPP48L03E876R

Data pubblicazione: 05/11/2013

elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO BOCCEA 34,
presso lo studio dell’avvocato FERA ANNA RITA,
rappresentato e difeso dall’avvocato MATAFU’ CARMELO,
giusta delega in atti;

,.

controrícorrente

di MESSINA, depositata il 17/07/2007 R.G.N.
1007/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA per delega
VALENTE NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 673/2007 della CORTE D’APPELLO

RG n 19441/2008

INPS/Mastroeni Giuseppe

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 17/7/2007 la Corte d’Appello di Messina ha confermato la sentenza del
Tribunale che aveva riconosciuto a Giuseppe Mastroeni l’assegno ordinario di invalidità a decorrere
dalla domanda amministrativa.
La Corte territoriale ha richiamato il CTU nominato in Tribunale atteso che l’INPS lamentava che
era stato espresso un giudizio medico legale basato erroneamente sulle tabelle relative all’invalidità

Acquisiti i chiarimenti la Corte ha confermato la decisione del Tribunale.
Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione l’Inps formulando un unico motivo.
Si costituisce il Mastroeni depositando controricorso
Motivi della decisione
L’INPS censura la sentenza per contraddittorietà della motivazione in quanto dopo aver manifestato
di adeguarsi alle conclusioni del CTU richiamato in appello, si era da queste discostato. Richiama
quanto esposto dal consulente che, infatti, aveva escluso i presupposti per il riconoscimento
dell’assegno .
Il motivo è fondato.
Deve rilevarsi ,in primo luogo ,che come già rilevato da questa Corte ( cfr Cass n. 17812/2003, n
7760/2006) la L. 12 giugno 1984, n. 222 (sull’invalidità pensionabile) ha non solo un presupposto
(rapporto assicurativo) che nella L. 30 marzo 1971, n. 118 (in favore dei mutilati ed invalidi civili) è
insussistente, bensì ha un diverso fondamento: non la riduzione della generica capacità lavorativa
(artt. 2 e 13 di questa seconda legge), bensì la riduzione della capacità di lavoro in occupazioni
confacenti alle attitudini dell’assicurato. Da ciò, l’inidoneità del parametro di vantazione
dell’invalidità civile (tabelle previste dal D.M. 5 febbraio 1992) a valutare l’invalidità pensionabile
(prevista dall’indicata L.n 222/1984).
La Corte d’Appello , pur avendo richiamato il CTU a seguito delle contestazioni formulate
dall’Istituto sui risultati della consulenza svolta davanti al Tribunale, la quale aveva espresso un
giudizio sull’invalidità del lavoratore basato sui principi dell’invalidità civile, e dopo aver affermato
di volersi adeguare ai chiarimenti forniti dal CTU, si è poi di fatto discostato dagli stessi
concludendo in modo diffonne da quanto affermato dal CTU.
Come risulta, infatti, dalla lettura dei chiarimenti formulati dal consulente, la capacità di lavoro del
ricorrente in attività confacente le sue attitudini lavorative “non appare ridotta a meno di un terzo “.

civile invece che sui criteri fissati dalla L n 222/1984 .

La Corte territoriale si è discostata , in modo contraddittorio, da tali conclusioni del CTU, pur
avendo dichiarato di volervi aderire, e senza fornire alcuna motivazione del ragionamento dalla
stessa seguito.
In accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte
d’Appello di Catania perché accerti la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto del
Mastroeni all’assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa ,così come
dallo stesso richiesto.

Accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania anche per
le spese del presente giudizio.
Roma 24/9/2013

PQM

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