Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2478 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.31/01/2017),  n. 2471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5166/2013 R.G. proposto da:

D.N.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio

SAGLIOCCO, con domicilio eletto in Roma, via Lima, n. 7, int. 7,

presso lo studio dell’Avv. Pasquale IANNUCCILLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE di Caserta, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 225/3/12, depositata il 2 luglio 2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2017

dal Cons. Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito l’Avv. Giancarlo Caselli per il controricorrente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. D.N.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, di conferma della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato fondata la pretesa tributaria di determinazione di un maggiore imponibile, ai fini Irpef, Irap ed Iva, per Euro 56.297 per l’anno 2006.

1.1. In particolare, l’accertamento induttivo era stato effettuato ai in esito ad accesso presso la sede dell’attività di commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia del contribuente, con raffronto tra fatture di acquisto e prezzi di vendita, dalle quali emergeva un ricarico medio del 137%, percentuale ritenuta incongruente con quella dichiarata dalla parte e pari al 61%.

1.2. Riteneva il giudice d’appello la legittimità dell’accertamento effettuato, la congruenza del ricarico in concreto applicato, nonchè l’irrilevanza dell’avvenuta notificazione dell’avviso prima dello scadere del termine di 60 giorni dalla verifica di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7.

2. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il collegio ha autorizzato la redazione di motivazione in forma semplificata.

4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente assume la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 – insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), avendo ritenuto la CTR valido l’avviso di accertamento ancorchè notificato anticipatamente rispetto al termine di 60 giorni, senza motivare od indicare le ragioni di urgenza idonee a disattendere il termine.

5. Con il secondo motivo deduce la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 7, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2 e art. 2729 c.c., illogica ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) per l’errata valutazione della percentuale di ricarico, rilevata sul raffronto di parametri concernenti il 2010 e non il 2006, l’erronea rispondenza del criterio adottato a quello della media aritmetica ponderata e la non corretta considerazione degli sconti praticati alla clientela.

6. Con il terzo motivo deduce la violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 13 – illogica ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) per aver la CTR ritenuto incongruente lo studio di settore applicato quanto agli indicatori di normalità economica, ancorchè lo scostamento fosse esiguo rispetto al volume di affari dichiarato.

7. Il primo motivo, di carattere pregiudiziale, è fondato.

E’ ormai ius receptum che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, comporta l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza (Sez. U., n. 18184 del 2013, Rv. 627474).

7.1. Nè ha rilievo il contenuto del verbale o la natura degli atti posti in essere e, dunque, anche se esso abbia carattere puramente descrittivo delle operazioni svolte in esito ad accesso, ispezione o verifica nei locali destinatati all’esercizio dell’attività, non ponendo alcuna distinzione la norma ed essendo in ogni caso necessaria la redazione di un verbale di chiusura delle operazioni.

7.2. Nella specie, invero, il mancato rispetto del termine non è stato in alcun modo giustificato, nè nell’avviso di accertamento (neppure riprodotto), nè nella successiva sede contenziosa, non risultando nemmeno oggetto di considerazione da parte della CTR.

8. In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e il terzo, la sentenza impugnata merita pertanto di essere cassata. Non occorrendo ulteriori accertamenti in punto di fatto la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso della parte contribuente.

9. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Considerato che il sopra richiamato arresto delle sezioni unite risale solo al 2013 (ed è quindi di molto successivo alla emissione degli avvisi opposti ed allo svolgimento del giudizio di merito), si dispone la compensazione delle spese dei gradi di merito.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e il terzo. Cassa la sentenza impugnata e accoglie il ricorso introduttivo. Condanna la soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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