Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2478 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 04/02/2020), n.2478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6804/2018 R.G. proposto da:

B.N. di B.L. & C. s.a.s. in persona

del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa

giusta delega in atti dall’avv. Salvatore Spadaro (con indirizzo PEC

salvatore.sbadaro.ordineavvocatiroma.org) e dall’avv. Riccardo

Pelliccia (con indirizzo PEC

riccardo.pelliccia.avvocatiperugiapec.it) e con domicilio eletto

presso il primo dei ridetti procuratori in Roma, via G. Vitelleschi

n. 26;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Umbria n. 321/3/17 depositata il 22/09/2017, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/11/2019 dal Consigliere Roberto Succio;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Procuratore Generale Tommaso Basile che ha chiesto il rigetto del

ricorso;

udito l’avvocato Riccardo Pelliccia che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso e l’avvocato dello Stato Valenzano Emanuele che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società contribuente impugnava un diniego parziale di rimborso di accisa, un avviso di pagamento per recupero di accisa indebitamente rimborsata e un provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

Tali atti discendevano, in sintesi, da una verifica eseguita dall’Agenzia delle Dogane al termine della quale era contestato alla società contribuente, che gestiva dieci reti di canalizzazione di GPL, la mancata istituzione dei registri di carico e scarico, la mancata installazione dei contatori totalizzatori in due reti e differenze quantitative tra rimborsi ottenuti e letture riscontrate quanto alle reti munite di contatore.

L’Ufficio quindi accoglieva solo in parte l’istanza di rimborso dell’accisa, recuperava gli importi indebitamente rimborsati e irrogava la sanzione prevista per la mancata istituzione e tenuta dei ridetti registri.

Gli atti di cui sopra, impugnati dalla società contribuente, erano ritenuti legittimi dalla CTP competente che rigettava i ricorsi riuniti.

La contribuente appellava di fronte alla CTR umbra che confermava la sentenza di primo grado.

Ricorre a questa Corte la società con atto affidato a tre motivi e illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.; resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 2, comma 3 e art. 25, comma 4 (c.d. TUA, Testo Unico Accise) nonchè del D.P.R. n. 361 del 1999, art. 1, comma 5, per avere la CTR ritenuto che la mancata istituzione dei registri di carico e scarico sia condizione essenziale ai fini della restituzione dell’accisa de qua.

Il secondo motivo di ricorso, strettamente connesso al precedente e quindi da esaminarsi congiuntamente ad esso, censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 361 del 1999, art. 1, comma 5, sotto analogo profilo quanto alle condizioni per il rimborso dell’accisa.

I motivi sono infondati.

Come già stabilito da questa Corte (Civile Sent. Sez. 5 n. 25243 del 2019) ai sensi dell’evocato D.P.R., comma 5, denominato non a caso “Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 8, comma 10, lett. c)”, è testualmente disposto che il beneficio sui gas da riscaldamento, ivi compreso il c.d. gpl, è concesso mediante accredito d’imposta solo sul presupposto che i soggetti che lo invochino riportino “in apposito registro di carico e scarico”, tenuto secondo le modalità del D.M. Finanze n. 524 del 1996, le partite di prodotto pervenute e i quantitativi complessivamente erogati, presentando al competente ufficio tecnico di finanza, secondo quanto previsto dal D.P.R., art. 1, comma 3, in parola, apposita istanza, con l’indicazione dei quantitativi fatturati nel bimestre agli utenti, sui quali si chiede l’accredito. I soggetti autorizzati alla distribuzione e alla vendita di gpl sono, in definitiva, tenuti, in forza della disciplina regolamentare di riferimento sopra detta, a richiedere, al pari degli altri, l’istituzione di un c.d. “deposito contabile” e, una volta ottenuta l’autorizzazione al riguardo, divengono onerati dell’osservanza delle incombenze previste per la relativa tenuta dal D.P.R. n. 361 del 1999, commi 2 e 3. Le procedure descritte dal regolamento postulano, in altri termini, anche in capo ai fornitori di gpl in bombole o mediante riempimento di serbatoi privati nelle zone geografiche montane selezionate dalla L. n. 448 del 1998, il rispetto delle modalità regolamentari di fruizione del beneficio, quindi l’assolvimento agli obblighi correlati, tra i quali si annovera l’effettuazione di annotazioni tese a fornire dettagliata indicazione delle generalità degli utilizzatori finali nonchè dei singoli quantitativi loro assegnati. E’ nel pieno ossequio alle prescrizioni regolamentari che i fornitori nelle aree montane acquistano, al pari di tutti gli altri soggetti, la legittimazione a recuperare l’importo della riduzione di prezzo praticata, anticipatamente, sul prodotto fatturato. Il che risponde alla ratio evidente del consentire all’Ufficio tecnico di finanza, sia la cura degli adempimenti previsti dal D.M. Finanze n. 689 del 1996, art. 6, comma 3 – come a sua volta disposto dal D.P.R. n. 361 del 1999, art. 1, comma 4, che detta norma richiama -, sia, più in generale, l’esercizio dell’attività di controllo sulla movimentazione dei prodotti energetici. Il c.d. “deposito contabile”, “registrando” rigorosamente il dettaglio delle movimentazioni in questione, consente, infatti, la piena vigilanza sui prodotti.

Il terzo motivo si incentra sulla violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, per avere la CTR ritenuta legittima l’irrogazione delle sanzioni derivanti dalla omessa tenuta dei registri di carico e scarico già citati. Anche questo motivo è privo di fondamento.

La disposizione fondamentale, sul punto, si ritrova nell’art. 50 TUA rubricato “inosservanza di prescrizioni e regolamenti”: essa prevede che “indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 Euro a 3.000 Euro” (sottolineatura aggiunta).

Come è evidente, la sanzione trova applicazione, indipendentemente dalle previsioni regolamentari che pure attuano il disposto della legge, anche direttamente in forza del disposto sopra indicato, che indica con adeguata precisione e chiarezza la condotta sanzionata.

Dalla mancata tenuta dei registri (certamente compresa nella condotta di irregolare tenuta degli stessi espressamente prevista) deriva quindi la legittimità della correlativa sanzione.

Conseguentemente, il ricorso va complessivamente respinto.

La soccombenza regola le spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 3.000,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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