Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2478 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2478 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 10630-2011 proposto da:
VERDELO C CO

CONCETTA

(VRD CCT53R64L025W)

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 52,
presso lo studio dell’avvocato IACOVINO VINCENZO, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 04/02/2014

nonché contro
DIREZIONE DIDATTICA III CIRCOLO CAMPOBASSO,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOUSE;
– intimati –

CAMPOBASSO del 12/11/2010, depositata il 17/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Ric. 2011 n. 10630 sez. ML – ud. 12-12-2013
-2-

avverso la sentenza n. 380/2010 della CORTE D’APPELLO di

r.g.n. 10630/2011 Verdelocco Concetta c/Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca+2
Oggetto: impiego pubblico privatizzato – Direttore servizi generali amministrativi – riconoscimento anzianità maturata

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 12
dicembre 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

2. “Verdelocco Concetta, già facente parte del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola, esponeva
di essere stata inquadrata nel profilo professionale D2, direttore dei
servizi generali ed amministrativi (DSGA) con decorrenza 10
settembre 2000 secondo la previsione del CCNL 26.5.1999.
Sosteneva che a fini giuridici ed economici dovesse essere
riconosciuta tutta l’anzianità maturata – anteriormente a quella data per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati, in luogo dell’anzianità
convenzionale riconosciuta ex art. 8 del CCNL 15.3.01 sulla base del
sistema della “temporizzazione”, facendo applicazione della più
favorevole norma dell’art. 66, comma 6, del contratto collettivo del
Comparto Scuola del 4.8.95, da ritenere ancora vigente;
3. accolta dal primo Giudice la domanda e proposto appello dal
MIUR, la Corte d’Appello di Campobasso accoglieva
l’impugnazione e per l’effetto rigettava la domanda ritenendo non
applicabile la normativa generale in materia di inquadramento del
personale di ruolo, di cui al D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, ma la
speciale disciplina contrattuale (invocata dall’ Amministrazione
datrice di lavoro) dettata dai C.C.N.L. del 2001 e del 2003 in materia
di inquadramento ai fini giuridici ed economici del personale, già in
possesso della qualifica di responsabile amministrativo, a cui era

t:g.n. 1063012011 Verdelocco Concetta c/MIUR

i

,

stata attribuita la qualifica di nuova istituzione di DSGA a seguito
della partecipazione ad un corso di formazione non selettivo.;
4. ricorre Verdelocco Concetta per la cassazione della sentenza
prospettando un articolato motivo di ricorso. Resiste con
controricorso il MIUR; le altre parti sono rimaste intimate;

applicazione dell’art. 66, comma 6, del CCNL comparto scuola
quadriennio normativo, primo biennio economico, del 4 agosto
1995 e dell’art. 8 del CCNL 15 marzo 2001 nonché vizi di
motivazione, ripropone in sostanza le medesime questioni di diritto
e di interpretazione dei contratti collettivi nazionali dibattute in sede
di merito;
6. il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato in relazione
alle conclusioni alle quali è pervenuta la giurisprudenza di questa
Corte, Sezione lavoro, dopo un approfondito esame di tutti gli
aspetti rilevanti delle questioni ora riproposte;
z più precisamente, Cass. 2.12.2010 n. 24431, confermando la
soluzione a cui la Corte era già pervenuta con la sentenza 1.3.2010 n.
4885, ha concluso il suo articolato esame enunciando il seguente
principio: “In tema di personale del comparto scuola, la specifica
norma di cui all’art. 8 del CCNL 9 marzo 2001 – relativo al secondo
biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola regola il trattamento economico spettante dal 1 settembre 2000 al
personale ATA inquadrato nel profilo professionale di “direttore dei
servizi generali e amministrativi” in sede di prima applicazione, ai
sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999,
escludendo che operi, per il predetto personale, la regola generale
più favorevole in tema di computo dell’intera anzianità di servizio
per il caso di inquadramento nella qualifica superiore, senza che sia
configurabile alcun contrasto con le norme imperative, non essendo
r.g.n. 10630/2011 Verdelocco Concetta c / MIUR

2

5. con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa

il contratto collettivo sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza
e del rispetto del principio di parità di trattamento”.
8. Sulla base di un ulteriore ampio esame, le stesse conclusioni sono
state ribadite di recente, in sede di esame di numerosi ricorsi, dalla
Sezione lavoro, che ha conclusivamente osservato che “il
trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA

“direttore dei servizi generali e amministrativi”, ai sensi dell’art.34
c.c.n.l. del comparto scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla
specifica norma di cui all’art. 8 del c.c.n.l. 15.3.2001, relativo al
secondo biennio economico 2000-2001 dello stesso comparto.
Deve, infatti, escludersi che, in forza del principio della parità di
trattamento, detto personale possa invocare la più favorevole regola
generale che consente il computo dell’intera anzianità di servizio
maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, sia
perché non è configurabile contrasto con le norme imperative, dato
che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della
ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento,
sia per la specificità della situazione regolata, che nella specie è
limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo” (cfr., ex
multis, Cass. n. 20894/2011 e numerose altre sentenze successive
conformi)”.
9. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza
in Camera di consiglio.
io. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo
manifestamente infondato il ricorso che va, pertanto, rigettato.
a. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza; nulla spese per le parti rimaste intimate.

r.g.n. 10630 / 2011 Verdelocco Concetta cIMIUR

3

inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale di

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, liquidate in euro 3.000,00 per compensi
professionali, oltre spese prenotate a debito; nulla spese per le parti

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2013

DEPOWA10 INCANCELLIIRIA

rimaste intimate.

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