Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2478 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 79/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di NAPOLI del 22.4.08, depositata il 13/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO

MATERA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La decisione impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello erariale avverso la sentenza della CTP del 1^ settembre 2006, ritenendo che il termine “lungo” per la sua impugnazione scadesse il 17.10.2007, mentre il gravame era stato proposto il successivo 26.10.2007.

Il ricorso della parte erariale – rispetto al quale il contribuente non ha svolto attività difensiva – è manifestamente fondato, in quanto la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dell’orientamento consolidato, secondo il quale, con particolare riferimento al termine annuale di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, la sospensione dei termini processuali prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra il 1 agosto ed il 15 settembre dell’anno della pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui ” dies a quo non computatur in termine”, esso decorre dal 16 settembre (v. Cass. 24/11/2005 n. 24816; Cass., 13/11/1979, n. 5896). Ove il termine, come sopra calcolato, non scada prima dell’inizio del periodo feriale dell’anno successivo, trova applicazione l’ulteriore sospensione di diritto per il nuovo periodo feriale (v. Cass. 31/3/2005 n. 6748; Cass. 16/09/2004 n. 18704; Cass. 11/08/2004 n. 15530 Cass. 15/03/2001 n. 3773; Cass. 08/01/2001 n. 200; Cass. 15/05/1997 n. 4294; Cass. 11/02/1994 n. 1382; Cass. 04/10/1985 n. 4791; Cass. 11/03/1982 n. 1584); con l’ulteriore precisazione che, se il decorso del termine ha inizio, come nel caso in esame, durante il periodo di sospensione, ai sensi della citata L. n. 742 del 1969, art. 1, esso è differito alla fine di detto periodo, il giorno 16 settembre dovendo essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine (v. Cass., 22/05/2000, n. 6635); e se il termine cade di giorno festivo, esso, giusta il disposto di cui all’art. 155 c.p.c., comma 3, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (v. Cass., 21/03/2005, n. 6748).

Il periodo feriale è infatti “neutro”, e deve poter essere rispettato interamente. Ad un tanto è appunto finalizzato il doppio computo del periodo feriale nell’ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine annuale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale (cfr., con riferimento all’art. 327 c.p.c., Cass. 22/06/2005 n. 13383; Cass. 28 gennaio 2003 n. 1220; Cass. 15/05/2002 n. 7278; Cass. 17/12/1999 n. 14219; Cass. 20/03/1998 n. 2978; Cass. 11 aprile 1987 n. 3613; Cass. 22 aprile 1981 n. 2359), come del pari il suindicato differimento dell’inizio del decorso del termine cadente durante il periodo feriale a dopo la fine del medesimo”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite. Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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