Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24779 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 08/10/2018), n.24779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14489/2017 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEDILUCO

9, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DI GRAVIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA CENTRO LAZIO CREDITO COOPERATIVO, nuova denominazione della

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PALESTRINA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ISABELLA MARRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2916/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La presente vicenda processuale trae origine da due decreti ingiuntivi emessi a favore della Banca di Credito Cooperativo di Tivoli e Valle dell’Aniene s.c.r.l. e nei confronti di P.D. e di F.G., con cui si intimava il pagamento di Euro 1.043.643,16 e di Euro 583.596,30.

La Banca aveva ceduto, nel 2003, il suo credito alla Banca di Credito Cooperativo di Palestrina, divenuta poi Banca Centro Lazio Credito Cooperativo, società Cooperativa a seguito di fusione con altro istituto bancario.

Gli ingiunti proponevano opposizione a decreto ingiuntivo lamentando l’incompetenza per territorio del Tribunale di Tivoli: essi, in quanto fideiussori della società Andromeda s.a.s., invocavano l’applicazione della normativa sulla competenza contenuta nel Codice del consumo, ai sensi della quale il foro competente non sarebbe il Tribunale di Tivoli. Tale richiesta veniva tuttavia rigettata poichè gli opponenti non avevano individuato il giudice effettivamente competente.

F.G. deduceva l’abusivo riempimento di tre contratti di fideiussione sui quali si fondavano le pretese della Banca e sollevava la vessatorietà della clausola che aveva consentito alla controparte di compilare i moduli contrattuali già firmati con l’indicazione di date e importi massimi garantiti, unilateralmente determinati.

P.D. proponeva querela di falso in relazione ai contratti di fideiussione.

Si costituiva la Banca di Credito Cooperativo di Tivoli, evidenziando come la disciplina consumeristica non fosse applicabile agli ingiunti in quanto essi rivestivano, oltre al ruolo di fideiussori, anche il ruolo di soci della Andromeda s.a.s..

Il Tribunale, respinta l’eccezione di incompetenza, confermava il decreto opposto e ne concedeva la provvisoria esecuzione; dichiarava inammissibile la querela di falso del P., in ragione del fatto che egli aveva affermato di aver firmato le carte senza averle lette e quindi non poteva ipotizzarne l’abusivo riempimento che, comunque, non dà luogo al procedimento di querela di falso. Condannava, quindi, gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello il P., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.

Si costitutiva la Banca, la quale eccepiva l’inammissibilità e/o l’improcedibilità dell’appello, ne chiedeva comunque il rigetto e insisteva, quindi, per la conferma del decreto ingiuntivo.

La Corte d’Appello di Roma rigettava gran parte dell’appello proposto e, nell’accogliere soltanto una parte dei motivi d’appello, revocava il decreto ingiuntivo ma condannava il P. al pagamento di Euro 912.274,65. Nulla diceva, invece, sulla inammissibilità della querela di falso, in quanto reputava assorbente il fatto che il P. non avesse contestato e impugnato per abusivo riempimento il documento di ricognizione del debito della Andromeda s.a.s., dallo stesso firmato, dal quale si evinceva il riconoscimento del debito di Euro 912.274,65.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione P.D. con due motivi di ricorso.

3.1. Si difende la Banca Centro Lazio Credito Cooperativo società Cooperativa con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione di legge; vizio contenuto nella sentenza impugnata; violazione art. 360 c.p.c., n. 5, omesso o erroneo esame su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”.

6.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione di legge e travisamento di fatti e documenti; violazione art. 360 c.p.c., n. 5”.

I due motivi di ricorso riguardano sostanzialmente lo stesso vizio e possono essere trattati unitamente.

La Corte d’Appello avrebbe errato nel riconoscimento del debito esistente in capo al P. sulla base della non impugnazione del documento di ricognizione del debito, in quanto egli aveva già effettuato la contestazione di detto documento affermando che esso fosse affetto da nullità assoluta. Avrebbe, inoltre, errato nel non aver ritenuto impugnati i diversi documenti azionati dalla BCC Palestrina.

I motivi sono inammissibili.

Essi si sostanziano in una richiesta di nuova valutazione del merito per mezzo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: tale richiesta è sicuramente improponibile in sede di legittimità, in quanto l’attività di valutazione dei fatti è di competenza esclusiva delle corti di merito.

Attraverso l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a seguito della riforma del 2012 che ha introdotto l’attuale formulazione, si può soltanto denunciare l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e non più il vizio afferente al contenuto motivazionale della sentenza. Come più volte stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. 8053-8054/2014) e di recente ricordato dalla sentenza n. 17446/2017 della 3^ Sezione: “è principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove c.d. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile)”.

Inoltre, l’omesso esame di elementi istruttori non costituisce un fatto decisivo previsto dall’articolo in esame quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti. Quindi, in sede di legittimità non è possibile lamentare che il giudice non abbia considerato certe prove circa il fatto controverso, ma solo che il fatto stesso non sia stato, in tutto, considerato.

La Corte d’Appello di Roma, tuttavia, ha affrontato i punti in questione e ha ben motivato per quali ragioni reputa riconosciuto il debito del P. (pagg. 4 e 5 sentenza d’appello). Il ricorso effettuato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è da dichiararsi, dunque, inammissibile in quanto richiederebbe una nuova valutazione del merito.

8. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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