Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24779 del 05/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11224-2014 proposto da:

ANTARES 78 ARL SOC. COOP., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI MARINO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1/32/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI dell’11/01/2008, depositata i125/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La cooperativa a r.l. Antares 78, in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’economia e delle Finanze, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, aveva riformato la prima decisione con la quale la C.T.P. di Napoli aveva annullato l’avviso di recupero di credito di imposta emesso a seguito di tradivo invio della comunicazione del modello CVS.

Il ricorso è affidato a due motivi, illustrato con successivo deposito di memoria.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione mentre l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Esso e proposto ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 2, assumendo parte ricorrente, contumace nel grado di merito, di non avere avuto conoscenza del processo, attesa la nullita della notifica dell’atto di appello, avvenuta presso il dott. I.P., il quale aveva sì presenziato all’udienza di discussione in primo grado nell’interesse di essa Società, ma presso il quale essa ricorrente non aveva eletto domicilio; avendo, al contrario (e come desumibile dal ricorso introduttivo) delegato a rappresentarla il consulente del lavoro C.B. ed eletto domicilio presso la sede legale.

Null’altro e detto in ricorso a proposito delle modalità con le quali la parte ricorrente e venuta a conoscenza della sentenza impugnata e, soprattutto, del tempo in cui ha acquisito tale conoscenza.

Nel contenzioso tributario, per stabilire, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, se sia ammissibile l’impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l’impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi:

a) se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume “iuris tantum”, ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque contezza del processo;

b) se invece la notificazione è nulla, si presume “iuris tantum” la conoscenza della pendenza del processo da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell’atto (Sez. 5, Sentenza n. 2817 del 05/02/2009; conf. Sez. 3, Sentenza n. 18243 del 03/07/2008, nel processo civile).

Infatti, solo l’assoluta difformità della notificazione dell’atto d’impugnazione dal suo modulo legale (tale cioè da non consentire per la sua abnormità che s’inserisca in alcun modo nello sviluppo del processo) ne determina l’inesistenza giuridica. Sicchè è inesistente unicamente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla e suscettibile di sanatoria quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano un qualche riferimento con il destinatario dell’atto (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 1868 del 03/03/1997 e di recente SS.UU. n.14916/2016).

Dall’esame degli atti dei gradi di merito, e pur nella carenza di autosufficienza del ricorso in ordine alla delega conferita al soggetto che la rappresentava all’udienza di discussione (e presso il quale è stato notificata l’impugnazione), emerge che, nella specie, la notifica dell’appello fu eseguita in luogo non totalmente estraneo al destinatario sul piano logico e fattuale per cui la mera allegazione, contenuta in ricorso, di una diversa elezione di domicilio non appare sufficiente per l’ammissibilità del ricorso. Risulta, infatti, in atti che la notificazione dell’atto di appello venne effettuata presso lo studio del dr. Ismeno Paolo, difensore della Società come da mandato espressamente conferito dalla ricorrente e depositato il 23.2.2005 agli atti del giudizio di primo grado, il quale in detta qualità ebbe a rappresentare la ricorrente depositando scritti difensivi e partecipando alla pubblica udienza.

Ciò posto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992 (art. 38, comma 3, u.p.) le disposizioni sul termine annuale per l’impugnazione della sentenza non si applicano, infatti, se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso (art. 31, comma 1; cfr. in motivazione Cass. Sez. 5, n. 11991 del 02/05/2006).

Inoltre – quando la notificazione è nulla ma non giuridicamente inesistente – la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario non si presume ed è onere della parte interessata dimostrare di non aver avuto comunque contezza del processo (Cass. sez. 5, n. 2817 del 05/02/2009).

Trattandosi di un’ipotesi di nullità della notificazione, la parte ricorrente avrebbe dovuto, allegare di non aver avuto conoscenza del processo in tempo utile per proporre l’impugnazione tempestiva (così Cass. ord. n. 15635/09), fornendo elementi di fatto idonei quanto meno a far presumere che tale mancata conoscenza fosse conseguente alla dedotta nullita; in particolare, indicando in ricorso, come su accennato, i tempi ed i modi della tardiva conoscenza del processo e della sentenza.

In mancanza, il ricorso, notificato il 29 aprile 2014, ma proposto contro una sentenza pubblicata il 25 gennaio 2008, è inammissibile.

Non vi è pronuncia sulle spese per la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA