Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24779 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 05/11/2020), n.24779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20115-2017 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO D’ALOIA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA CASTELNUOVO,

EMMANUELE SERLENGA;

– ricorrente –

contro

CISL FP AREA METROPOLITANA TORINO E CANAVESE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ILDEBRANDO GOIRAN 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO STEFANO

MARZANO, che la rappresenta e difende;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 805/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/03/2017 r.g.n. 227/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con ricorso al Tribunale di Ivrea S.A. esponeva di essere stato dipendente della CISL FUNZIONE PUBBLICA – AREA METROPOLITANA TORINO CANAVESE – fino al 30/5/2005 inquadrato come operatore politico di II livello; di essere andato in pensione il 1/4/2005; di aver continuato a svolgere la medesima attività di operatore politico fino al 1/1/2013 percependo un rimborso spese di 800 Euro fino al gennaio 2010, di 500 Euro sino al 1/9/2010 e di 600 Euro per il prosieguo. Sul rilievo che l’attività svolta era da qualificarsi come lavoro subordinato o comunque, in esecuzione di un mandato che si presume oneroso ex art. 1709 c.c., conveniva in giudizio la CISL chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 194.894.07 a titolo di differenze retributive e tfr.

Costituitasi, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda.

In corso di causa il procuratore del ricorrente munito di procura speciale, dichiarava di accettare la proposta transattiva formulata dalla CISL come desumibile dallo scambio di mail prodotto all’udienza del 15/10/2015.

A seguito di rinvio per la formalizzazione dell’accordo, la CISL insisteva nelle originarie rassegnate conclusioni nel merito di rigetto del ricorso.

Il giudice adito, con sentenza 11/12/2015, dichiarava cessata la materia del contendere.

La pronuncia veniva riformata dalla Corte distrettuale che integralmente respingeva le domande attoree.

Il giudice del gravame perveniva a tali conclusioni, per quel che qui rileva, sull’essenziale rilievo che nella specie non ricorrevano i presupposti per addivenire alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, mancando la reciproca presa d’atto delle parti circa il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Nel merito, osservava poi che dal quadro probatorio delineato in prime cure, non emergevano elementi idonei a consentire la sussunzione del rapporto nell’ambito della subordinazione nè appariva ipotizzabile l’esistenza di un contratto di mandato.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione S.A., affidato a tre motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1325,1326,1362 e 1965 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ci si duole che la Corte di merito sia incorsa in violazione dei canoni ermeneutici che presiedono alla interpretazione degli atti negoziali.

Si deduce che lo scambio di mail fra il difensore della CISL e quello del ricorrente aveva ad oggetto una perentoria ed immodificabile proposta contrattuale di transazione formulata dalla convenuta alla quale era corrisposta una incondizionata accettazione da parte dell’avvocato del lavoratore.

Si trattava di uno schema contrattuale assimilabile a quello della transazione a fronte del quale erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto che fosse necessario un ulteriore passaggio consistente nella formalizzazione dell’accordo transattivo.

2. Il motivo non è fondato.

Va, innanzitutto, ricordato che, secondo l’orientamento costante di questa Corte, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere può pronunciarsi, anche d’ufficio, solo quando sia sopravvenuta una situazione, riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia, perciò, fatto venir meno – oggettivamente – la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l’oggetto della controversia (vedi, fra le altre Cass.7/9/1993 n. 9401; Cass. 16/3/2015 n. 5188, Cass. 9/6/2016 n. 11813Cass. 4/8/2017 n. 19568).

Questa Corte ha altresì specificato che l’interpretazione delle dichiarazioni fatte al riguardo dalle parti e la valutazione dell’idoneità della situazione sopravvenuta ad eliminare ogni contrasto sull’intero oggetto della lite sono riservate al giudice di merito, il quale deve attenersi ai criteri ermeneutici posti dalla legge nella ricerca della effettiva portata sostanziale delle dichiarazioni delle parti ed il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se correttamente e logicamente motivato (Cass. cit.n. 9401/93).

A tale accertamento il giudice dell’appello ha, nella fattispecie, provveduto correttamente.

Ed infatti (vedi pag. 8-9 della pronuncia impugnata), è stato sottolineato che all’udienza del 24/9/2015 le parti non avevano prodotto le mails oggetto di scambio nè avevano chiesto una immediata declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo semplicemente formulato istanza di rinvio per formalizzare l’accordo. E’ stato evidenziato, quindi, che le parti non avevano attribuito alla corrispondenza intercorsa valore di perfezionamento dell’accordo, ritenendo di doverlo ancora perfezionare e consacrare in un atto formale e valorizzando quale canone ermeneutico degli atti negoziali, oggetto di evidenza, il comportamento assunto dalle parti.

La motivazione della sentenza impugnata, per quanto in precedenza osservato, si pone in armonia con l’orientamento della Suprema Corte e con i criteri da esso espressi, non violando alcun canone ermeneutico legale nell’individuazione delle dichiarazioni fatte dai procuratori delle parti e nella valutazione della situazione oggettivamente determinatasi; onde resiste alla censura all’esame.

3. Il secondo motivo attiene alla violazione e. falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si criticano gli approdi ai quali è pervenuto il giudice di merito in ordine alla verifica dei requisiti propri della subordinazione. Si osserva che il riferimento alla carenza della sottoposizione del ricorrente al potere direttivo della CISL, quale dato ostativo alla ascrivibilità del rapporto all’area della locatio operarum, non teneva conto della attenuazione con cui deve declinarsi lo stato di soggezione del lavoratore, nelle ipotesi in cui aumenti il livello di responsabilità ed autonomia gestionale del lavoratore medesimo.

A conforto della natura subordinata della prestazione resa, concorrevano, poi, due ulteriori indici e, precisamente, la continuità della attività, protrattasi, dal 2001 al 2013 (dopo il pensionamento raggiunto nel 2005), e della collaborazione alla attività datoriale, essendo stato confermato in istruttoria che il ricorrente era il vero referente della Cisl, sottoscriveva i contratti e rivestiva un ruolo ufficiale nell’assetto organizzativo della associazione sindacale.

La circostanza che il lavoratore fosse compensato con cifre fisse, ma che in realtà costituivano retribuzione non adeguata al lavoro svolto nè sufficiente, si desumeva dal fatto che gli importi erogati formalmente a titolo di rimborso spese, venivano corrisposti in misura fissa ed a prescindere da qualsivoglia esborso.

4. Il motivo è destituito di fondamento.

Non può infatti trascurarsi, nello scrutinio della tematica delibata, l’insegnamento di questa Corte secondo cui l’esistenza del vincolo di subordinazione va valutata dal giudice di merito – il cui accertamento è censurabile in sede di legittimità quanto all’individuazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre si sottrae al sindacato, se sorretta da motivazione congrua, la valutazione delle risultanze processuali – avuto riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione (cfr. Cass. 17/4/2009 n. 9256); costituisce, dunque, accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, il vaglio delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso in un determinato schema contrattuale (vedi Cass. 4/5/2011 n. 9808, Cass. 7/10/2013 n. 22785).

In proposito, il Giudice di appello, nell’accertare la natura del rapporto intercorso tra le parti, si è attenuto esattamente ai criteri – puntualmente indicati in motivazione – fissati dalla giurisprudenza per la determinazione della natura subordinata del rapporto di lavoro alla stregua dei parametri normativi desumibili dall’art. 2094 c.c. secondo cui gli elementi che qualificano il lavoro subordinato sono l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro e il suo inserimento nell’organizzazione aziendale.

Al riguardo non ha trascurato di rilevare la carenza di allegazione da parte ricorrente, in ordine alle “tematiche nodali delle direttive… e del potere disciplinare…” così come agli “indici sussidiari rivelatori della subordinazione (obbligo di osservare un orario di lavoro o quantomeno un monte ore settimanale, obbligo di comunicare e giustificare le assenze, esistenza o meno di un diritto alle ferie)”.

Ha quindi osservato che dalla carenza allegatoria, scaturiva, a fortiori, una carenza probatoria in ordine alla prospettata natura subordinata del rapporto ed ha proceduto alla disamina delle acquisizioni istruttorie rimarcando come nessuno dei testi avesse fatto alcun “riferimento al potere direttivo o disciplinare asseritamente subito dal S. che permettesse al preteso datore di lavoro di disporre delle sue energie lavorative e di convogliarle nel senso da lui voluto”.

Non ha omesso, poi, di valutare anche il versamento di somme di danaro da parte della Federazione sindacale, deducendo che anche tale corresponsione, sia pure correlata allo svolgimento di una attività economicamente rilevante, non poteva costituire prova della ascrivibilità del rapporto all’archetipo della Iocatio operarum, prospettando l’inquadramento del dispiegamento di energie lavorative da parte del ricorrente nella sfera volontaristica, cogliendo lo spirito di una adesione ideologica e di una collaborazione spontanea alle finalità proprie della associazione, che risulta avvalorata anche dal protrarsi ininterrotto di questa attività per oltre sette anni, in assenza di alcuna rivendicazione di natura economica.

Anche sotto tale versante, la pronuncia si presenta, pertanto, conforme a diritto.

5. Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 1709 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che i giudici del gravame avrebbero dovuto prendere atto della circostanza che per effetto della presunzione di onerosità prevista dall’art. 1709 c.c. il rapporto di mandato fra la CISL ed il ricorrente era da intendersi di tipo oneroso “traendo prova dal fatto che una retribuzione in effetti era stata versata”; nell’ottica descritta sarebbe stata doverosa l’elaborazione di un giudizio di proporzionalità della retribuzione rispetto al lavoro svolto.

6. La doglianza è priva di pregio.

Ed invero, la costruzione in termini di volontariato del rapporto inter partes, qualificato dallo spirito di adesione ideologica ad una associazione cui è riconosciuta natura di organizzazione di tendenza (vedi pag.12 della sentenza) e definito quale collaborazione spontanea alla realizzazione delle finalità della associazione, su cui è modulato l’iter motivazionale che innerva la pronuncia impugnata, è logicamente incompatibile con la configurabilità di un mandato di tipo oneroso, quale fondamento del rapporto medesimo, come prospettata dal ricorrente.

Peraltro, la Corte di merito aveva anche dato atto che il S. non aveva dimostrato di essersi obbligato a compiere uno o più atti giuridici per conto della CISL, non avendo neppure allegato in qual modo tale obbligo sarebbe stato assunto nè il soggetto con il quale avrebbe trattato; e tale statuizione non risulta specificamente impugnata.

La intangibilità delle statuizioni summenzionate in tema di qualificazione del rapporto quale attività di volontariato, comporta la inammissibilità della presente censura.

Infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 18/5/2005 n. 10420; Cass. 20/1/2006 n. 1106, in motivazione Cass. 25/09/2014 n. 20226,) quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi ognuna delle quali è sufficiente, da sola, a sorreggerla, il rigetto del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi, non potendo la loro eventuale fondatezza portare alla cassazione della sentenza, che rimarrebbe ferma sulla base dell’argomento riconosciuto esatto.

In definitiva, al lume delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Nulla va, infine, disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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